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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06754 presentata da CANGEMI LUCA ANTONIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19970121

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: in periodo antecedente al 1^ maggio 1995, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge, con decreti del presidente del tribunale civile e penale di Palermo sono stati nominati alcuni messi di conciliazione nei comuni di Ficarazzi, Monreale, Marino, Misilmeri, Montelepre e Borgetto in provincia di Palermo; successivamente, in data 9 marzo 1996, il ministero di grazia e giustizia emanava la circolare n. 11/96 che, sulla base di una interpretazione assolutamente scollata dal dato normativo posto dall'articolo 11-bis della legge n. 673 del 1994 e dall'articolo 44 della legge n. 374 del 21 novembre 1991, stabiliva che le nomine dei messi di conciliazione avvenute successivamente alla data di entrata in vigore della legge 673 del 27 dicembre 1994 dovevano essere revocate, in considerazione del fatto che l'articolo 11-bis, nella parte in cui prevede che alla notificazione degli atti del giudice di pace possono provvedere anche i messi in conciliazione "in servizio", avrebbero introdotto un limite temporale individuato, per l'appunto, nella data del 27 dicembre 1994; a seguito dell'emanazione della suddetta circolare, il presidente del tribunale di Palermo emanava un provvedimento con il quale revocava la nomina di predetti messi di conciliazione; la circolare ed il consequenziale provvedimento di revoca sono stati emanati senza prendere in debita considerazione il fatto che la nomina e' avvenuta prima del 1^ maggio 1995; anche a volere aderire alla tesi secondo la quale l'articolo 11-bis avrebbe posto un limite temporale alla possibilita' di procedere alla nomina di nuovi messi a seguito dell'entrata in funzione del giudice di pace, tale limite sarebbe potuto scattare soltanto a fare data dal 1^ maggio 1995, momento in cui, per l'appunto, e' entrato in funzione il giudice di pace, e non a far data dal 27 dicembre 1994, momento in cui e' entrata in vigore la legge n. 673 del 1994 -: se non intenda emanare, ad integrazione della circolare n. 11 del 1996, un proprio atto, di carattere generale, con il quale provvedere al riesame della posizione dei messi di conciliazione nominati prima dell'entrata in funzione del giudice di pace, al fine di riformare gli atti di revoca disposti dal presidente del tribunale di Palermo. (4-06754)

In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che la competente Direzione generale, con circolare n. 6 del 1997, ha modificato la circolare n. 11 del 1996 nel punto in cui veniva fissato al 24.12.1994, e cioe' alla data di entrata in vigore della legge n. 673/1994, il termine finale di legittimita' delle nomine a messo di conciliazione da parte dei Presidenti di Tribunale. Tale modifica e' stata determinata dal fatto che l'interpretazione dell'articolo 13 della legge n. 374/91, come modificato dall'articolo 11-bis del decreto-legge 7 ottobre 1994 convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, deve necessariamente tenere presente quanto disposto dal successivo articolo 49, che stabilisce espressamente il termine del 1^ maggio 1995 per la decorrenza degli effetti di alcune disposizioni, tra le quali proprio l'articolo 13 e l'articolo 47. Tale ultima norma stabilisce, infatti, l'abrogazione del capo I del titolo II dell'Ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e quindi anche dell'articolo 28 dello stesso Ordinamento che prevedeva la nomina dei messi di conciliazione da parte dei Presidenti di Tribunale. Sicche' proprio il coordinamento tra gli artt. 13, 47 e 49 della citata legge n. 374/91 ha indotto ad operare una interpretazione dello stesso articolo 13 diversa da quella a suo tempo contenuta nella circolare 11/96, identificando il termine finale che rende legittime le nomine a messo di conciliazione al 1^ maggio 1995 e non al 24 dicembre 1994, in quanto la norma concernente il relativo potere risulta esplicitamente abrogata soltanto a decorrere dal 1^ maggio 1995. In conseguenza, la stessa circolare ha precisato che solo le nomine disposte dopo il 1^ maggio 1995 vanno considerate illegittime e sono suscettibili di revoca. Il Ministro di grazia e giustizia: Giovanni Maria Flick.



 
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