Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06747 presentata da COPERCINI PIERLUIGI (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19970121
Ai Ministri dell'ambiente, dei beni culturali e ambientali, di grazia e giustizia, dell'interno, dei lavori pubblici e per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti: con deliberazione numero 42 in data 19 gennaio 1994 il comune di Traversetolo (Parma) ha affidato un incarico per la stesura delle relazioni geotecniche inerenti il nuovo piano regolatore generale, al geologo dottor A. Calori; con deliberazione numero 78, in data 2 febbraio 1994 lo stesso comune ha revocato detto incarico, senza motivazione alcuna; il segretario comunale non ha eseguito nessuna istruttoria inerente l'atto di revoca stesso; senza alcuna deliberazione specifica della giunta, il sindaco, con lettere protocollo numero 1934 in data 17 febbraio 1994, ha emanato un disciplinare con specifiche tecniche inerente lo stesso incarico di cui sopra, inviandolo a quattro professionisti tra quelli indicati nella citata delibera numero 42; detto disciplinare e' stato approntato mediante consulenza via fax (in data 11 febbraio 1994) da un professionista (Studio geologia applicata, dottor Giovanni Viel), con il quale l'amministrazione comunale non ha mai ufficializzato alcun diretto rapporto di lavoro; tale fax-consulenza reca sul frontespizio positivi apprezzamenti circa il professionista, lo stesso a cui successivamente verra' conferito l'incarico (dottor Castagnetti di Basilicanova - Parma) e, nel contempo, impone che le risultanze professionali debbano corrispondere, nel merito, al volere dell'amministrazione comunale; la relazione geotecnica elaborata dal professionista sulla base del citato disciplinare, sottoposta all'approvazione dei competenti organi, e' stata da questi dichiarata - in venticinque delle trentaquattro aree esaminate - non adeguata alla vigente legislazione e/o "non sufficiente a garantire una protezione dell'acquifero" (delibera della giunta provinciale di Parma n. 1592 in data 5 ottobre 1995, decreto n. 15 della regione Emilia-Romagna - assessorato territorio, in data 15 gennaio 1996); l'amministrazione comunale ha tuttavia misconosciuto tali atti ed ha approvato, in toto, il redatto piano regolatore generale, motivando con un pretestuoso "silenzio-assenso" (deliberazione n. 53 in data 4 agosto 1995), fino a che una ordinanza del Tar per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma (Nrg 81/96, n. 69 ordinanza, in data 20 febbraio 1996), accogliendo il ricorso di un privato cittadino, ha contestato, a motivazione del ricorso, la procedura seguita per l'approvazione della variante al piano regolatore generale: l'amministrazione comunale ha dovuto quindi recepire tale ordinanza, sconfessando la precedente linea seguita (del silenzio-assenso), controdeducendo (delibere nn. 56 e 57 del 29 e del 31 luglio 1996 del consiglio comunale) la notevolissima mole di rilievi - geologici ed urbanistici - mossi al piano adottato e presentato in regione Emilia-Romagna; la prefettura di Parma, nell'atto di trasmissione del ricorso del geologo Calori al Capo dello Stato (protocollo n. 849 divisione 1^ SA in data 21 febbraio 1995), ha relazionato conclusivamente sulla mancanza delle condizioni per la revoca dell'incarico professionale, dando in effetti parere positivo all'accettazione del ricorso, lasciando tuttavia intravedere evidenti contraddizioni ed altre latenti responsabilita' (cosa significa, ad esempio la notazione in calce del citato atto, secondo cui "la volonta' di revocare l'incarico sia stata condizionata, per lo meno sulla base di una erronea supposizione di un diverso parere della regione"?); con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 ottobre 1996 e' stata dichiarata illegittima la delibera n. 78 del 2 febbraio 1994, che revocava l'incarico professionale al dottor A. Calori, ed e' stata nel contempo rimarcata dal Consiglio di Stato la contradditorieta' dei comportamenti tenuti dall'amministrazione comunale di Traversetolo (Parma); tale vicenda, cosi' come descritta, rende palese una grave (ed ingiustificabile, trattandosi di pubblici ufficiali) impreparazione in ordine alla gestione del territorio, cio' che evidenzia l'esigenza, affinche' venga ricondotta a legalita' la situazione urbanistica del comune di Traversetolo, che venga rivisto nel merito tecnico e giuridico dai competenti organi della regione Emilia-Romagna il piano regolatore generale in oggetto, formalmente dichiarato "meritevole di approvazione", ma condizionato da un'enorme quantita' di "raccomandazioni, integrazioni, prescrizioni" -: se non si ritenga opportuno assumere le iniziative necessarie per accertare se il comportamento tenuto nelle fattispecie ricordate dai responsabili amministrativi del comune di Traversetolo, cosi' coesi ed unanimi nell'operare all'interno del palazzo municipale, non configuri gravi e reiterate violazioni di legge, e, nel caso in cui tale accertamento desse esiti positivi, quali conseguenti iniziative di sua competenza intenda assumere; se, alla luce della successione degli atti procedimentali richiamati in premessa, non ritenga si configurino altresi' gravi responsabilita' a carico del segretario comunale, e, in caso affermativo, se intenda disporne l'allontanamento dall'attuale sede di servizio. (4-06747)