Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00371 presentata da MAIOLO TIZIANA (FORZA ITALIA) in data 19970122
La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere - premesso che: il giorno 4 gennaio 1997 al deputato del Parlamento europeo onorevole Ernesto Caccavale e' stato impedito l'ingresso al carcere di Secondigliano/Scampia; l'onorevole Ernesto Caccavale riveste anche il ruolo di vice presidente della sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento europeo; l'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario prevede tra i soggetti ammessi all'ingresso negli istituti di prevenzione e pena senza autorizzazione governativa alcuna i membri del Parlamento, senza alcuna distinzione tra membri della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo; tale previsione trae fondamento nell'intenzione del legislatore di consentire a soggetti investiti di poteri e prerogative derivanti dal rappresentare la sovranita' popolare di verificare direttamente le condizioni di trattamento e carcerazione dei detenuti; tale volonta' del legislatore e' sottolineata dalla circostanza che la legge estende esplicitamente la facolta' di visitare le carceri anche ai membri dei consigli regionali, con la sola limitazione territoriale agli istituti di pena localizzati sul territorio della regione in cui i consiglieri regionali svolgono il loro mandato; tale potere di verifica pertiene pertanto a tutti i parlamentari, cosi' come scritto nella norma; nella quasi totalita' degli istituti penitenziari non e' mai stato opposto ai membri del Parlamento europeo divieto di effettuare visite senza autorizzazione alcuna; l'onorevole Ernesto Caccavale ha lamentato l'illegittimo divieto con un comunicato stampa il giorno 4 gennaio 1997 e con lettera rivolta al Ministro di grazia e giustizia il giorno 8 gennaio 1997; l'ufficio centrale studi, ricerche, legislazione e automazione del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del ministero di grazia e giustizia, con lettera protocollo n. 766840 - 2/11(6) articolo 67 datata 31 gennaio 1995, in relazione ad analoga lettera dell'onorevole Caccavale scritta in seguito ad una vicenda analoga stabiliva una interpretazione della norma tale da precludere l'ingresso negli istituti di prevenzione e pena a norma dell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario ai membri del Parlamento europeo; tale interpretazione poggia su un'erronea interpretazione di diritto quando il Dap scrive che "dal contesto dell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario emerge in maniera inequivoca che si tratta soltanto di soggetti che rivestono cariche istituzionali di rilevanza nazionale". Infatti il legislatore ha compreso tra i soggetti titolati dall'articolo 67 anche i consiglieri regionali, secondo ben altra ratio, e cioe' quella di consentire ai rappresentanti della volonta' popolare la verifica delle condizioni di trattamento e detenzione, al fine di garantire la trasparenza dell'amministrazione in un settore particolarmente delicato sotto il profilo del rispetto dei diritti umani; secondo quanto riferito dall'onorevole Caccavale, tale divieto e' stato opposto solo nelle carceri campane, mentre nessun divieto e' stato opposto all'onorevole Caccavale dalla direzione del carcere di San Vittore, di quello di Pianosa e di numerose altre carceri -: la valutazione del Ministro in ordine al divieto opposto all'onorevole Caccavale; se il Ministro intenda fornire al Dap istruzioni per adeguare le disposizioni amministrative alla ratio della previsione dell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario in ordine alla trasparenza dell'amministrazione penitenziaria e alla possibilita' di verifica da parte di soggetti istituzionali rappresentanti della volonta' popolare. (2-00371)