Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06804 presentata da FOTI TOMMASO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970122
Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: l'articolo 5 del decreto 18 giugno 1986 del Ministro della pubblica istruzione, recante disposizioni particolari concernenti gli istituti e le scuole di istruzione secondaria di secondo grado dello stesso ordine e tipo, prevede che mantengano l'autonomia di funzionamento, ove non sia disposta l'aggregazione ad istituti di altro ordine o tipo, gli istituti funzionanti con almeno dodici classi, nonche' gli istituti con caratteristiche peculiari tali da attribuire loro rilevanza in campo nazionale; l'articolo 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispone che i provveditorati agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali, adottano, con propri criteri aventi carattere definitivo, i piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado -: se non intenda impartire opportune disposizioni ai provveditori agli studi affinche' le scuole e gli istituti titolari di progetti o corsi sperimentali presso gli istituti di pena mentengano, se gia' ne godano, la propria autonomia fino al termine del corso di studi. (4-06804)
Si risponde alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che il D.I. 236 del 18.6.1996, sulla razionalizzazione della rete scolastica per gli anni 1996/1997 e 1997/1998 non contiene alcuna disposizione in merito alle scuole funzionanti presso le case di reclusione. Le scuole in parola non sono dotate di autonomia amministrativa, ma dipendono, in qualita' di sezioni staccate, da un istituto di istruzione secondaria superiore che ha l'incarico della direzione. La peculiare finalita' delle scuole carcerarie, consistente nel dare attuazione al dettato costituzionale sulla rieducazione dei detenuti, sono assicurate attraverso esplicite disposizioni di funzionamento stabilite dal punto 8.10 del D.I. 8.5.1996, riguardante la formazione delle classi nel quale e' stabilito che il funzionamento di corsi di istruzione negli istituti di reclusione e consentito previo accertamento delle garanzie di sicurezza per il personale ivi utilizzato e che il numero degli allievi detenuti, che puo' essere inferiore a quello stabilito per le classi normali, va concordato con la Direzione dell'Istituto, assicurando, in ogni caso, la prosecuzione dei corsi gia' attivati. Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.