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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06826 presentata da POLI BORTONE ADRIANA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970122

Ai Ministri per le risorse agricole, alimentari e forestali, dei lavori pubblici e per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: l'articolo 34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fissa il termine ultimo del 3 febbraio 1997 per il riconoscimento del diritto di concessione in materia di acque pubbliche; la questione dei pozzi e della materia di acque pubbliche conosce numerosi passaggi normativi, a partire dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che all'articolo 1 definisce pubbliche le acque sorgenti che, per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, "abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse" e che, all'articolo 93 dispone che il proprietario del fondo, anche nelle zone soggette alla tutela della pubblica amministrazione, "ha facolta' per gli usi domestici" di estrarre ed utilizzare l'acqua secondo le cautele di legge, ed ancora prescrive all'articolo 103 le modalita' di denuncia al genio civile e circa la concessione amministrativa; successivamente, l'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ha disciplinato gli adempimenti relativi alle denunce da parte delle imprese familiari coltivatrici, che utilizzino l'acqua per uso agricolo, da proporsi ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni; ulteriori obblighi e relative sanzioni in caso di inosservanza sono stabiliti dagli articoli 1 e 3 della legge 4 agosto 1984, n. 464, a carico di chiunque intenda eseguire indagini, a mezzo di scavi, pozzi, per ricerche idriche o per opere di ingegneria civile ("al di sotto dei trenta metri"); in particolare l'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, recita che: "tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorche' non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonche' alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo"; vengono altresi' previste sanzioni amministrative (pagamento fino a lire un milione e duecentomila) e una volta divenuto definitivo il provvedimento che applica la sanzione si procedera' al sequestro ed alla chiusura del pozzo a spese del trasgressore, con applicazione delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689; ulteriori disposizioni in materia di tutela ed uso di risorse idriche viene poi disposto dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (articoli 1, 2, 18 e 28), e soprattutto si statuisce (articolo 34) il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza (termine pertanto perentorio) il diritto al riconoscimento o alla cessione di acque di natura pubblica - di cui al regio decreto n. 1775 del 1993 - termine fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore della legge (19 gennaio 1994); l'articolo 15 del decreto-legge n. 296 del 1995 fissa al 31 dicembre 1995 il termine ultimo per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275; lo stesso termine viene previsto dal decreto-legge 20 settembre 1996, n. 491, all'articolo 17, successivamente decaduto per mancata conversione, mentre il disegno di legge atto Camera n. 2772 del 1996 differisce al 28 febbraio 1996 (articolo 19) il termine per le denunce suddette -: se non si ritenga opportuno attivarsi affinche' sia disciplinata definitivamente la materia degli adempimenti relativi alle acque pubbliche ed alla denuncia dei pozzi, particolarmente ad uso agricolo, in particolare differendo il termine per i suddetti adempimenti al 31 dicembre 1997, attesa l'urgenza di definire tale questione che crea innumerevoli disagi alle imprese agricole, e introducendo altresi' una norma che consenta agli agricoltori di avvalersi della sola normativa sull'autocertificazione per le denunce in materia di acque pubbliche e di pozzi, senza ulteriori oneri e gravami burocratici. (4-06826)

In merito alla interrogazione in oggetto, la Direzione della Difesa del Suolo di questo Ministero ha fatto presente quanto segue. Con il disegno di legge di iniziativa governativa ("Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale"; Atto Camera n. 2772), gia' all'esame, in sede referente, della Commissione Lavori Pubblici della Camera dei Deputati ed ora all'esame del Comitato Ristretto della stessa Commissione, si e' provveduto ad inserire un'apposita norma (articolo 17) con cui viene riaperto e prorogato al 31 dicembre 1997 il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.584. La presentazione della denuncia, ai sensi dell'articolo 17 del citato disegno di legge, escludera' l'applicazione di qualsiasi sanzione per la mancata presentazione di denunce o richieste di autorizzazioni previste dalle leggi vigenti. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo, infine, la denuncia e la richiesta di concessione potranno effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia dovra' effettuarsi presso l'Amministrazione provinciale competente per territorio. Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.



 
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