Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06825 presentata da SCANTAMBURLO DINO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19970122
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: la direttiva 91/498/CEE permetteva ai mecelli industriali non in possesso di tutti i requisiti comunitari, di ottenere una deroga temporanea sino al 31 dicembre 1995 per poter eliminare le manchevolezze, adeguandosi, a quanto prescritto dalla direttiva 91/497/CEE; il decreto legislativo di recepimento (n. 286 del 18 aprile 1994) ha mantenuto la scadenza del 31 dicembre 1995; la direttiva 95/23/CEE del 22 giugno 1995, a modifica della precedente, permetteva alle autorita' competenti di concedere ad un macello in deroga, che avesse iniziato i lavori di adeguamento, ma che non potesse rispettare i termini previsti, un termine supplementare, non definito, indispensabile per consentire di conformarsi ai requisiti necessari al riconoscimento CEE; il Ministro della sanita', con decreto 23 novembre 1995, concedeva infatti un periodo supplementare di dodici mesi, spostando la data di riconoscimento dei macelli in deroga entro la data del 31 dicembre 1996; quasi tutte le ditte hanno avviato le necessarie e spesso radicali ristrutturazioni degli impianti ma, pur avendo chiesto e ottenuto il periodo supplementare di proroga di dodici mesi (sino al 31 dicembre 1996), a causa del notevolissimo impegno finanziario richiesto e di verificabili difficolta' tecniche e operative, numerose tra di esse non hanno completato i lavori, con il conseguente provvedimento di revoca dell'autorizzazione sanitaria da parte dei settori veterinari delle Usl, e la sospensione dell'attivita' -: se non ritenga di emanare un urgente provvedimento che proroghi al 30 giugno 1997 - termine massimo e ultimativo - il riconoscimento per quei macelli i cui lavori di adeguamento alla normativa siano in avanzato stato di esecuzione, permettendo cosi' la ripresa dell'attivita' alle aziende, il funzionamento del servizio per i cittadini fruitori, e la non vanificazione dei rilevanti investimenti gia' intrapresi. (4-06825)
L'esigenza di consentire agli impianti di macellazione di continuare ad operare, in deroga ai requisiti strutturali delineati nel decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 e successive modificazioni, in attesa del completamento dei lavori di adeguamento indispensabili ai fini del conseguimento del riconoscimento di idoneita' di cui all'articolo 13 dello stesso decreto legislativo n. 286/'94, ha determinato l'ampliamento del termine di proroga originariamente stabilito dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 286/'94 (scadenza delle autorizzazioni ad operare in deroga il 31 dicembre 1995). Infatti, tale termine veniva differito, dapprima, al 31 dicembre 1996, per effetto del decreto del Ministro della sanita' del 23 novembre 1995 e, in seguito, al 31 dicembre 1997, in virtu' del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, come convertito dalla legge 16 luglio 1997, n. 228. Poco prima della scadenza, infine, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ("Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica") ha ancora una volta opportunamente prorogato il termine in questione fino al 31 dicembre 1998. Il Sottosegretario di Stato alla sanita': Viserta Costantini.