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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06775 presentata da SAVARESE ENZO (FORZA ITALIA) in data 19970122

Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: in conseguenza della riduzione dei prodotti farmaceutici, ammessi alla prescrizione attraverso il Servizio sanitario nazionale ed in concomitanza con l'aumentato interesse degli italiani per la medicina non convenzionata si e' semplicemente dilatato il mercato di prodotti ad uso terapeutico contenenti integratori alimentari polivitaminici addizionali ad oligoelementi in composizione molto piu' complessi di quelli fino a poco tempo fa ammessi alla prescrizione del Servizio sanitario nazionale prodotti a base di sostanze vegetali, associazioni di sostanze chimiche con estratti vegetali che vantano azioni scientificamente non comprovate, prodotti nati nell'ambito di consuetudini terapeutiche previsti da tempo in altri paesi europei e che in questi vengono utilizzati sotto la diretta esperienza dei medici curanti, mentre in Italia arrivano senza una specifica preformazione accademica, prodotti omeopatici, fitoterapici, ayurvedici, antroposofici, cosmetici ed altri venduti tanto in farmacia, quanto nelle erboristerie e nei negozi di "macrobiotica"; per agire sul mercato in concorrenza diretta con i prodotti farmaceutici "convenzionali" ammessi o meno al prontuario terapeutico ma riconosciuti dalla farmacopea ufficiale, le aziende produttrici di tutti questi prodotti ad uso terapeutico assumono lavoratori con svariate "tipologie contrattuali" per svolgere la mansione di "informatore scientifico", ovvero visitare periodicamente i medici potenzialmente prescrittori, o gli altri "operatori della salute" con potenzialita' prescrittive o di "consiglio"; nella carenza legislativa che caratterizza oggi il nostro Paese, arrivato tardi rispetto all'Europa e agli Usa alla "medicina non convenzionale" e' difficile poter identificare la liceita' di certi comportamenti in maniera giuridicamente ineccepibile; sussiste, comunque, l'obbligo, da parte degli organi a cio' preposti, in primis il ministero della sanita', di tutelare la salute dei cittadini prevenendo non soltanto frodi o truffe, ma anche un'informazione fuorviante e l'utilizzo di prodotti industriali mal confezionati e non conservati a norma di legge, perche' il medico prescrittore non e' tenuto a tale verifica presupponendo che questa sia gia' avvenuta a carico degli enti preposti; il "decreto-legge n. 115 del 17 marzo 1995" "Sicurezza generale dei prodotti" stabilisce, agli articoli 3 e 6 gli obblighi del produttore e del distributore ed i controlli obbligatori; la "legge 6 febbraio 1996, n. 52": "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunita' europee - legge comunitaria 1994" al Capo V, sanita' ed ambiente, stabilisce una serie di obblighi relativi ai medicinali per uso umano, ai prodotti cosmetici, ai dispositivi medici, agli additivi alimentari, all'igiene dei prodotti alimentari, al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, ai medicinali veterinari; la Decisione n. 645/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 marzo 1996, nel comma terzo delle considerazioni preliminari scrive: "Il Consiglio considera la promozione della salute, nonche' l'educazione e la formazione in campo sanitario una delle priorita' della azione comunitaria"; il "decreto-legge 8 marzo 1994 n. 164" pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, stabilisce le Norme sulla pubblicita' degli integratori alimentari e dei prodotti di erboristeria; il Testo unico delle leggi sanitarie n. 1265/34 e' tuttora valido per quanto riguarda l'abusivismo professionale in campo sanitario; il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982, relativo allo smaltimento dei rifiuti speciali e tossico-nocivi riguarda anche i prodotti industriali per uso terapeutico, compresi gli omeopatici ed i fitoterapici; gli informatori scientifici, dipendenti dalle aziende di cui sopra, dovendo operare in condizione di correttezza professionale e di garanzia fondamentale per la salute dei cittadini, devono essere soggetti alle stesse normative previste per gli informatori scientifici dipendenti delle aziende produttrici di prodotti farmaceutici ammessi al prontuario farmaceutico del Servizio sanitario nazionale; tali disposizioni normative, ad iniziare dalla "legge n. 833 del 1978", articoli 29 e 31, attraverso il decreto ministeriale 23 giugno 1981, e seguenti, fino al "decreto-legge n. 541 del 1992", stabiliscono una serie di obblighi di carattere culturale e formativo, atti a garantire la formazione, l'aggiornamento e la competenza professionale degli informatori farmacologisti, rendendola impermeabile alle spinte consumistiche; qualsiasi deposito di sostanze medicinali ad uso umano cade sotto la previsione del "decreto-legge nn. 538, 539, 540 del 30 dicembre 1992", i quali prevedono particolari condizioni di stoccaggio e di trasporto per garantire la corretta conservazione, nonche' specifiche normative regionali ed ispezioni da parte dei Nas, nonche' degli ispettori delle Asl; gli informatori scientifici dipendenti dalle aziende di cui trattasi, in tanto possono fregiarsi del titolo in quanto sono in possesso di quelle fondamentali nozioni di carattere scientifico acquisite attraverso anni di studio universitario corroborati da frequenti e regolari corsi di aggiornamento; il ministero della sanita', con nota 100.1/2103/16241 del 17 giugno 1966 cosi' si pronunciava: "la riqualificazione di "scientifico" attribuita al propagandista di specialita' medicinali acquista autentico significato soltanto se sia legata al presupposto di una cultura universitaria, dato che non si puo' parlare di scienza, di metodo, di abito mentale, di ricerca, senza quegli studi che sono predisposti alla formazione dello spirito scientifico"; gli informatori scientifici dipendenti dalle aziende di cui sopra, vengono gravati, come i loro omologhi dipendenti dalle aziende farmaceutiche titolari di prodotti ammessi al prontuario del Servizio sanitario nazionale di ingenti quantita' di campioni gratuiti dei prodotti in questione, che di necessita' vengono accumulati in depositi casalinghi privi dei requisiti previsti dal "decreto-legge n. 538, 539, 540 del 1992", entrati in vigore il 1^ maggio 1993, e che, non essendo stati regolarmente denunciati alle rispettive Asl, non sono sottoposti alle ispezioni della Commissione ispettiva delle Asl che, notoriamente, deve essere composta dal medico responsabile del servizio di igiene pubblica, dal farmacista responsabile dell'ufficio farmaceutico, e da un tecnico di igiene con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria -: cosa abbia fatto il Ministro pro tempore della sanita' per affrontare il non semplice problema della tutela della salute dei cittadini italiani nonche' della tutela del lavoro qualificato dal rischio dello sfruttamento attraverso l'impostazione di contratti illegittimi. (4-06775)

 
Cronologia
sabato 18 gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Presidente del Consiglio Romano Prodi incontra a Venezia il premier spagnolo José Maria Aznar, dopo il rifiuto da parte di Aznar di un'alleanza mediterranea.

mercoledì 22 gennaio
  • Politica, cultura e società
    La Corte di cassazione conferma le condanne ad Adriano Sofri, Giorgio Pietrostefani ed Ovidio Bompressi per l'omicidio del commissario Calabresi.

mercoledì 29 gennaio
  • Politica, cultura e società
    La polizia interviene a Milano contro il blocco stradale degli allevatori, la Lega Nord si schiera al fianco dei produttori di latte. Il 30 il Consiglio dei Ministri stabilisce le misure di sostegno agli allevatori, tra cui la rateizzazione delle multe.