Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06833 presentata da BAMPO PAOLO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19970122
Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: l'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, al fine di valorizzare le potenzialita' dei beni in proprieta' collettiva, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, prevede disposizioni che affidano alle regioni il compito di disciplinare le modalita' e i limiti di coordinamento tra organizzazioni montane, comuni e comunita' montane, dando garanzie del coinvolgimento delle comunioni familiari nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura; le norme regionali di cui al punto precedente, tra le altre cose, debbono assicurare la preservazione dell'autonomia statutaria per quanto attiene ai criteri oggettivi di appartenenza dei beni, nonche' la salvaguardia delle antiche regole consuetudinarie e di laudo e, in questo senso, debbono, pertanto, garantire il riconoscimento dell'autonomia normativa delle regole, evitando di imporre norme confliggenti con tale autonomia; i beni di cui trattasi sono in proprieta' collettiva e, in tal senso, la legge n. 97 del 1994 prevede il coordinamento tra organizzazioni regoliere, comuni e comunita' montane, quale strumento di garanzia della presenza delle organizzazioni familiari che sono, cosi', chiamate a coordinarsi e a cooperare con i suddetti enti locali nella gestione in materia di urbanistica, sviluppo forestale, promozione della cultura locale ambientale; per garantire il coinvolgimento di cui sopra, la legge regionale deve prevedere l'adozione di strumenti giuridici, come l'accordo o la convenzione, che consentano a ciascuno dei soggetti interessati di esprimere al massimo la loro capacita', in modo da giungere ad un risultato che sia effettivamente comune, anche perche' voluto come tale; l'articolo 16 della legge n. 241 del 1990 nel disciplinare i pareri esclude la possibilita' di fare ricorso a tale atto amministrativo e, conseguentemente, ad organi consultivi ai fini della gestione di rapporti di coordinamento e di cooperazione in merito a materie complesse quali sono quelle riguardanti le organizzazioni regoliere, i comuni e le comunita' montane; nell'ambito del disposto dell'articolo 3 della legge n. 97 del 1994, la regione Veneto ha approvato una legge, inizialmente concepita per assicurare il rispetto dell'autonomia delle regole e per favorire l'instaurazione di un effettivo rapporto di coordinamento e cooperazione tra le stesse regole e i comuni e le comunita' montane; a parere di alcune organizzazioni regoliere, la suddetta legge regionale risulta insufficiente per gli scopi di cui al punto precedente; ad avviso dell'interrogante, sarebbe rilevante conoscere il parere del Ministro interrogato circa le modalita' di applicazione della legge n. 97 del 1994 da parte della regione Veneto -: se non ritenga di intervenire affinche' anche il suo dicastero garantisca il rispetto dell'autonomia delle regole. (4-06833)