Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01440 presentata da GASPERONI PIETRO NATALE (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19970123
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: con la soppressione, per effetto di specifiche disposizioni di legge, degli enti mutualistici e di alcuni enti parastatali, parte dei dipendenti di tali enti - trasferiti al servizio sanitario nazionale, alle amministrazioni dello Stato, alle regioni, agli enti locali e ad altri enti pubblici - hanno optato (ai sensi dell'articolo 75 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre l979, n. 761, e degli articoli 3, 4 e 5 della legge 27 ottobre 1988, n. 482), per il mantenimento dell'assicurazione generale obbligatoria e per la conservazione dei fondi integrativi di previdenza, esistenti presso gli enti di provenienza, confluiti in una apposita gestione speciale ad esaurimento, istituita presso l'Inps ex articolo 75, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979; i dipendenti suindicati hanno continuato a versare mensilmente, mediante ritenute sullo stipendio, i relativi contributi alla suddetta gestione speciale INPS, beneficiando delle dovute prestazioni secondo i regolamenti consolidati dei rispettivi fondi integrativi; dal 1^ gennaio 1995, l'articolo 15 della legge finanziaria per il 1995, 23 dicembre 1994, n. 724 - che ha assoggettato a contribuzione l'indennita' integrativa speciale, aumentando in tal modo i contributi a carico degli iscritti ai fondi - ha azzerato per la quasi totalita' dei dipendenti il trattamento pensionistico integrativo, risultando la pensione dell'Ago superiore al trattamento complessivo erogato dai fondi, calcolato solo sulle voci retributive fisse, con esclusione del salario accessorio; sulla base dell'articolo 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici non economici e in conformita' alle linee guida impartite dal Ministro del lavoro con direttiva n. 40451 del 30 marzo 1996, i consigli di amministrazione degli enti compresi nel comparto del parastato (Inps, Inpdap, Inail, e altri) hanno provveduto a modificare, per il periodo 1^ gennaio 1995-31 dicembre 1997, con delibere pressoche' identiche, i regolamenti dei rispettivi fondi integrativi, introducendo un "minimo garantito" e ripristinando di conseguenza quella funzione integrativa, che, a causa della citata legge finanziaria detti fondi avevano rischiato di perdere interamente; il Ministro del lavoro, con nota del 1^ luglio 1996, ha integrato la propria precedente direttiva del 30 marzo 1996, specificando che i dipendenti degli ex enti mutualistici e parastatali, iscritti ai fondi a seguito di opzione ex articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, non essendo destinatari della norma contrattuale che e' a fondamento dell'intero processo di revisione, restano esclusi dalla suindicata disciplina transitoria -: quali siano i motivi che hanno portato all'istaurarsi dell'attuale situazione, che oggettivamente comporta una grave discriminazione e una ingiustificata lesione dei diritti per i circa quattromila dipendenti degli enti mutualistici e parastatali soppressi - optanti ex articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 - per i quali non e' applicabile la rideterminazione introdotta con la citata direttiva ministeriale del 30 marzo 1996 e i quali, al momento, devono solo sostenere un aumento dei contributi previdenziali a proprio carico, senza conseguire nessun concreto beneficio per quanto riguarda l'integrazione pensionistica; se non ritenga necessario ed urgente predisporre, per motivi di equita', un provvedimento legislativo specifico, d'intesa con il Ministro del tesoro per le implicazioni finanziarie, al fine di equiparare - ai trattamenti pensionistici integrativi definiti per il personale Inps, Inail e Inpdap - i trattamenti integrativi erogati dai fondi di previdenza degli enti mutualistici e parastatali soppressi, presentemente amministrati dalla gestione speciale ad esaurimento istituita, presso l'Inps, ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. (5-01440)