Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01439 presentata da CASINELLI CESIDIO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19970123
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: con direttiva n. 457 del 15 settembre 1986, la Cee stabili' che, per i medici generici, il possesso di un attestato di frequenza di un corso aggiuntivo di due anni costituisse titolo necessario per l'esercizio della medicina di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; a partire dall'anno solare 1995, i medici generici che intendono operare nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, e, quindi, presso le unita' sanitarie locali, debbono effettuare un corso di aggiornamento di due anni, al termine del quale ricevono un attestato di avvenuta frequenza dello stesso; successivamente a detta direttiva, fu emanato il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, con lo scopo di recepire e attuare la direttiva stessa; in data 29 dicembre 1994 e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 il decreto ministeriale del 15 dicembre 1994, a firma dell'allora Ministro della sanita' Costa, con il quale viene stabilito che tutti i medici generici abilitati all'esercizio della professione entro il 31 dicembre 1994 hanno diritto ad esercitare l'attivita' nell'ambito del Sevizio sanitario nazionale, senza dover effettuare il corso aggiuntivo; in errata applicazione del decreto ministeriale, la regione Lazio ha escluso dalla graduatoria generale regionale i medici che hanno terminato le prove della sessione novembre 1994 dopo il 31 dicembre 1994, senza considerare che nelle universita' piu' grandi, tra cui la "La Sapienza" di Roma, i tempi di espletamento delle prove di esame sono andati oltre il 31 dicembre 1994 per motivi non certo imputabili ai medici; l'esclusione appare illegittima anche sotto il profilo costituzionale, perche' determinata solo dal superamento, nell'espletamento delle prove d'esame, della data del 31 dicembre 1994, circostanza questa affidata solo alla fortuna, se si considera che le prove vengono sostenute previa estrazione a sorte di una lettera dell'alfabeto; chi e' stato favorito nel sorteggio ha potuto completare le prove entro il 31 dicembre 1994, con tutti i benefici conseguenti, mentre chi ha completato le prove dopo il 31 dicembre 1994 si trova costretto ad attendere almeno due anni per poter esercitare la professione -: se non intenda intervenire per regolarizzare le situazioni di grave ingiustizia determinatesi, precisando che a tutti gli abilitati nella sessione del novembre del 1994, indipendentemente dalla data di ultimazione della prova d'esame, si applichi la normativa preesistente. (5-01439)