Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07108 presentata da BERGAMO ALESSANDRO (FORZA ITALIA) in data 19970130
Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: ai consiglieri di minoranza del Comune di Scalea (Cosenza), nonostante le loro ripetute formali richieste, non vengono rilasciate le copie delle deliberazioni della Giunta che non rientrano nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 45 della legge n. 142 del 1990, e del consiglio comunale, ne' dei verbali delle sedute del Consiglio stesso; i dinieghi sia del segretario comunale che del sindaco vengono basati su illegittime interpretazioni restrittive sia delle norme della legge n. 241 del 1990, sia di quelle dei relativi regolamenti comunali; infatti, i dinieghi vengono basati su arbitrarie ed errate interpretazioni dell'articolo 49 del regolamento del consiglio (che in sostanza, invece, esclude l'accesso e il diritto alla copia solo nel caso di cui il "sindaco opponga il segreto di ufficio") e degli articoli 25 e 27 del regolamento sul diritto all'accesso, i quali espressamente escludono il diritto all'accesso dei consiglieri "soltanto per pratiche riservate" e "con provvedimento motivato" del sindaco; il rifiuto di rilasciare le copie non e' stato mai motivato dal sindaco per ragioni di riservatezza o segreto" di ufficio e, cio' nonostante, le istanze sono continuamente reiterate ed, arbitrariamente sottoposte a "decisione" della prima commissione consiliare che non puo' decidere alcunche' ma solo fornire pareri (detti commissione, comunque, con delibera del 24 ottobre 1996 si esprimeva per l'invio delle copie delle delibere consiliari ai capigruppo, anche con l'esenzione da bolli e spese); del resto l'articolo 8, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 27 giugno 1992 (regolamento esercizio accesso legge n. 241 del 1990) detta testualmente "i documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990"; i dinieghi summenzionati comprimono i diritti democratici e costituzionali dei consiglieri di minoranza che ormai da mesi non hanno la possibilita' di svolgere con completezza e secondo i rispettivi propositi le loro funzioni ispettive e in genere amministrative; la grave violazione sistematica delle norme sulla trasparenza e sull'accesso agli atti da parte degli amministratori, impedendo un piu' puntuale controllo sull'operato della giunta comunale e della maggioranza, ha assicurato a quest'ultima la possibilita' di operare a suo piacimento; il sindaco con provvedimento del 1^ gennaio 1994, finendo con l'equiparare indebitamente gli amministratori comunali al semplici cittadini, ha limitato il loro diritto di accesso ai documenti in modo illegittimo, consentendolo soltanto "nei giorni di lunedi', mercoledi' e venerdi' (purche' non festivi) dalle ore 13 alle 14", cosi' ponendo anche in essere, in qualita' di controllando, assurde ed inaccettabili limitazioni ai diritti dei suoi legittimi controllori (Consiglio di Stato, quinta Sezione, 22 marzo 1996, n. 528); il sistematico diniego del rilascio delle copie delle deliberazioni dei verbali, non costituisce solo una grave lesione del diritti dei consiglieri di minoranza e un grave attentato ai diritti democratici, ma e' anche stato considerato reato ai sensi dell'articolo 328 codice penale (omissione o rifiuto di atti di ufficio) giusta sentenza della Cassazione Penale, Sezione quarta, 10 luglio 1989, riv. pen., 1990, 551; il Consiglio di Stato, sezione prima, con parere del 27 maggio 1992 formulato su richiesta del codesto ministero dell'interno, ha espresso avviso che i consiglieri comunali, cui sono attribuiti compiti ben diversi da quelli del privato cittadino (tutelati questi con gli istituti previsti dalla legge n. 241 del 1990 sull'accesso), non siano tenuti nemmeno al pagamento delle spese di riproduzione, riconoscendo, ove ve ne fosse bisogno, che le richieste di notizie e di informazioni prevedono anche l'acquisizione degli atti e documenti necessari per avere piena cognizione delle questioni di interesse (in Il Sole 24 Ore, 1904-84 - 21 ottobre 1996); la sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 528 del 1996 ha affermato espressamente che il suindicato diritto del consigliere comunale trae fondamento dagli articoli 24 della legge 27 novembre 1985, n. 816, e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e che in base alla sua funzione di controllo sull'amministrazione dell'ente, quale componente del consiglio comunale (organo di controllo politico-amministrativo ex articolo 31 della legge n. 142 del 1990), ha diritto a richiedere copia di atti, in rapporto alle sue suddette funzioni, senza essere "tenuto a specificare piu' precisamente i motivi delle richiesta, ne' l'interesse della stessa, come se fosse un privato, perche' diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato"; il diritto del consigliere al rilascio delle copie e' stato piu' volte sostenuto in sede giurisdizionale anche in considerazione dell'obbligo al segreto a carico degli stessi nei casi determinati dalla legge sotto la propria personale responsabilita' (Tar Lombardia, sezione prima, Milano 18 settembre 1992 n. 536 e 27 ottobre 1992, n. 754) -: quali iniziative intenda adottare per garantire il rispetto delle norme poste a tutela della funzione ispettiva dei consiglieri comunali di Scalea e per impedire il reiterarsi delle denunciate violazioni da parte proprio di quegli organi che dovrebbero per legge assicurarne la massima osservanza. (4-07108)
La prefettura di Cosenza e' intervenuta piu' volte nei confronti degli organi elettivi ed amministrativi delle amministrazioni comunali, facendo presente come questo Ministero abbia piu' volte precisato che ogni consigliere comunale ha diritto di ottenere gratuitamente tutte le notizie e le informazioni, e copie di provvedimenti ed atti dell'amministrazione di appartenenza, utili all'espletamento del proprio mandato. E' stato inoltre ricordato che tale orientamento e' stato confermato dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato, che ha precisato come la materia debba intendersi disciplinata esclusivamente dall'articolo 31, comma 5, della legge 142/90 "non senza rilevare che una diversa interpretazione si porrebbe in aperto contrasto con i princi'pi costituzionali del corretto adempimento delle funzioni pubbliche e del buon andamento della pubblica amministrazione". Non di meno e' stato evidenziato che, qualora la richiesta attenga ad un numero indeterminato o assai elevato di documenti in copia, tanto da arrecare pregiudizio all'amministrazione, il sindaco puo', sotto la propria responsabilita', consentire unicamente la visione degli atti. Il Ministro dell'interno: Napolitano.