Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01507 presentata da MALAGNINO UGO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19970130
Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: e' grave e preoccupante la questione della vendita a paesi extracomunitari di olio extra vergine d'oliva proveniente dalla Tunisia e confezionato in Italia come prodotto nazionale, da parte di aziende operanti in Puglia (sul territorio italiano si procede solamente al confezionamento e all'etichettatura di tale prodotto); questo problema sta assumendo rilievo da un punto di vista della tutela del commercio dei prodotti agricoli tipicamente italiani sul mercato internazionale e della necessaria salvaguardia degli interessi dei consumatori; pare che gli uffici competenti del ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali siano stati chiamati a pronunciarsi sulla questione, a seguito di segnalazioni fatte pervenire dall'ispettorato centrale repressione frodi di Bari, e si siano espressi sostenendo l'ammissibilita' dell'etichettatura in questione sulla base di un parere formulato dalla commissione dell'Unione europea; gli interroganti esprimono perplessita' sulle valutazioni svolte dal ministero a sostegno della liceita' dell'operazione di confezionamento ed etichettatura di un prodotto che non possiede le stesse caratteristiche organolettiche proprie dell'olio italiano e che e' stato e continua ad essere esportato con etichettatura la cui dicitura e' formulata in modo da trarre in inganno i consumatori di Paesi extracomunitari interessati all'acquisto di un prodotto italiano; i dubbi in merito alla correttezza della pratica commerciale in questione si fondano sulla considerazione che, trattandosi di olio extra vergine di oliva tunisino, non ne e' ammessa la commercializzazione quale prodotto comunitario a motivo delle specifiche prescrizioni in termini di qualita' fissate a difesa dell'olio extra vergine prodotto dai Paesi dell'Unione europea, che non ammettono, in particolare, manipolazione alcuna delle caratteristiche organolettiche del prodotto finale; il prodotto cosi' confezionato non possiede notoriamente le stesse caratteristiche organolettiche proprie dell'olio italiano e che l'assenza sull'etichetta della menzione della Tunisia, quale luogo di provenienza dell'olio imbottigliato in Italia, trae in inganno gli acquirenti esteri, attratti dall'indicazione di una localita' italiana quale luogo di produzione dell'olio di oliva, senza che tale dato abbia corrispondenza con l'effettiva provenienza del prodotto; tutto cio' compromette gli interessi economici dei nostri produttori, pregiudicati dalla messa in commercio di prodotti privi dei pregi e delle qualita' dell'olio italiano; i regolamenti comunitari richiamati dal Ministero stabiliscono che deve ritenersi luogo di produzione lo Stato in cui e' avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata ed effettuata in una impresa attrezzata a tale scopo, che sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione; nel caso in questione, in realta', si e' in presenza di una mera operazione di confezionamento e imbottigliamento dell'olio, attivita' che non attribuisce al prodotto importato alcun carattere di novita' ne' puo' ritenersi che rappresenti una fase importante del processo di fabbricazione dell'olio stesso. Per vedere completato il quadro complessivo delle contestazioni che si oppongono alle affermazioni svolte dai responsabili ministeriali, si aggiunga che e' impossibile che l'olio extra vergine subisca trasformazioni prima di essere commercializzato quale prodotto comunitario -: se intenda attivare le procedure ritenute piu' opportune al fine di porre termine ad una situazione che si pone in contrasto con le necessarie aspettative di tutela delle ragioni economiche dei produttori italiani; quali provvedimenti intenda adottare per approfondire le indagini finalizzate a dimostrare l'illiceita' della pratica in contestazione ovvero se intende attivare le procedure ritenute piu' opportune al fine di porre termine ad una situazione che si pone in contrasto con le necessarie aspettative di tutela delle ragioni economiche dei produttori italiani, che stanno vivendo una crisi che deriva dal grave calo del valore commerciale dell'olio del nostro Paese. (5-01507)