Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07098 presentata da FRATTINI FRANCO (FORZA ITALIA) in data 19970130
Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Per sapere - premesso che: martedi' 17 dicembre 1996, in conseguenza di una ordinanza di spegnimento (decreto n. 6679/RD/436-3/818MD del 22 ottobre 1996) di impianti radioelettrici emessa dall'ufficio circoscrizionale Trentino-Alto Adige del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la sezione di polizia postale e la squadra giudiziaria della polizia di Bolzano hanno provveduto al sequestro degli impianti della "Radio Sixty Nine" di Merano; nel settembre 1992, la societa' "Radio Maia sas" cedeva le proprie frequenze alla societa' "Radio Maia New sas", cioe' ad una societa' di persone, mentre la legge n. 223 del 1990 stabiliva criteri solo per le societa' di capitali; nel dicembre del 1992, quindi successivamente alla cessione delle frequenze, entro' in vigore il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, in base al quale il trasferimento di aziende (individuali o di altra natura) avrebbe potuto essere consentito solo tra soggetti autorizzati; il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui fu inviata la documentazione relativa al trasferimento delle frequenze, non propose alcuna comunicazione contraria alla interpretazione data dalle societa' interessate; in data 30 novembre 1993, il titolare della "Radio Maia New" inoltrava una nuova domanda di concessione; nel 1994 respingeva la domanda della societa' "Radio Maia New", motivando il rigetto con il fatto che il soggetto in quel momento titolare delle frequenze non era lo stesso che nel 1990 aveva presentato la domanda di concessione e, dunque, non si era in presenza di un soggetto autorizzato; tale motivazione rinviava, di fatto, ad una applicazione retroattiva delle norme di cui al decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407; il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano, in sede di sospensiva del decreto di chiusura degli impianti, accoglieva le istanze avanzate da "Radio Maia New sas"; con sentenza dell'ottobre del 1996, il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano, richiamandosi ad un precedente del Consiglio di Stato, accoglieva le richieste dell'Avvocatura dello Stato e rigettava il ricorso presentato nel 1994 da "Radio Maia New sas"; successivamente, in data 13 novembre 1996, "Radio Maia New sas" e "Radio Maia sas" (che hanno la medesima composizione societaria), con atto regolamentare registrato all'ufficio del registro, decidevano di annullare l'atto di cessione delle frequenze, "dichiarando nullo ab origine per indisponibilita' del bene oggetto del contratto" l'atto di compravendita, riportando la titolarita' delle frequenze alla societa' originaria, ottemperando cosi' a quanto stabilito nel decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 24 marzo 1994 e richiedendo una nuova concessione; "Radio Maia" (ora Radio Sixty Nine) svolge un ruolo essenziale per il pluralismo della informazione della provincia di Bolzano, quale unica emittente radiofonica in lingua italiana con sede fuori dal capoluogo. Tale ruolo e' riconosciuto dai consigli comunali di Merano e di Bolzano, dal consiglio provinciale di Bolzano e, inoltre, da migliaia e migliaia di cittadini che hanno manifestato la loro solidarieta' all'azione informativa della radio, al di la' delle loro differenti opinioni politiche -: se non ritenga che gli avvenimenti citati, in merito al caso in oggetto, dimostrino che non vi e' stata violazione delle disposizioni legislative, che sono intervenute successivamente al trasferimento delle frequenze fra le due societa' interessate; quando i soggetti contraenti hanno deciso di annullare tale atto in ottemperanza alle disposizioni del Ministero e' evidente che sono venute meno ex tunc le ragioni ostative che il Ministero aveva rappresentato; in tal caso, se non ritenga motivato ed urgente un provvedimento di sospensiva della disattivazione degli impianti, in grado di garantire un effettivo pluralismo delle voci informative nella regione autonoma del Trentino-Alto Adige e nella provincia autonoma di Bolzano; se il soggetto autorizzato nuovamente titolare delle frequenze possa presentare una nuova domanda di concessione e, in tal caso, se intenda fare in modo che tale ragione concorra a motivare un provvedimento di sospensione della disattivazione degli impianti. (4-07098)
Al riguardo si fa presente che con decreto ministeriale del 24 marzo 1994 e' stata rigettata la domanda di concessione inoltrata dalla Societa' Radio Maya New S.a.s. sul rilievo che la stessa non era soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, avendo acquisito, per trasferimento, in data 1.9.1992, l'azienda radiofonica di proprieta' della Radio Maia S.a.s., che aveva prodotto istanza di concessione ai sensi della citata legge n. 223/90. Il provvedimento e' stato impugnato ed il relativo giudizio attualmente pende in grado di appello dinanzi al Consiglio di Stato che ha respinto l'istanza della ricorrente di sospensione dell'esecutivita' della decisione di primo grado ad essa sfavorevole. Nel frattempo, a seguito del decesso dell'originario socio Rohregger Giuseppina, sono subentrati nella Radio Maia S.a.s. i nuovi soci Antonino Morabito e Franco Marenghi che hanno acquisito, con atto del 7.11.1996, tutte le quote societarie. Successivamente, con "atto ricognitivo" del 15 novembre 1996 presso il notaio Enrico Cocorullo di Merano, la Radio 69 professionale Network S.a.s. di Morabito Antonino & co., gia' Radio Maia New S.a.s., e la Radio Maia S.a.s. dello stesso Morabito Antonino hanno annullato "ab origine per indisponibilita' giuridica del bene oggetto del contratto ex artt. 1418, 1325 e 1346 cc" e riconosciuto inefficace l'atto di cessione di utilizzo delle frequenze Radio Mhz 91.00 - 97.6 - 100.400. Conseguentemente, la Radio Maia S.a.s. ha chiesto, in virtu' dell'annullamento del trasferimento, di poter ottenere, quale soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 223/90, la concessione per l'esercizio della radiodiffusione sonora. Considerate la complessita' e la specificita' del caso prospettato, questo ministero ha chiesto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato in merito alla possibilita' di procedere ad un riesame della predetta domanda di concessione per la radiodiffusione sonora. Il predetto organo, nel condividere la legittimita' del provvedimento di diniego adottato da questa Amministrazione nei confronti della Radio Maia New S.a.s., per non essere l'emittente soggetto autorizzato ex articolo 32 legge 223/90, ha tuttavia riconosciuto che la circostanza che la Radio Maia S.a.s. abbia perduto per un certo periodo di tempo il possesso degli impianti per averli ceduti ad altra emittente non la priva del requisito soggettivo previsto dalla legge 223/90 in quanto, all'epoca, in qualita' di esercente degli impianti di radiodiffusione, ha proposto, ai sensi dell'articolo 16 della piu' volte citata legge 223/90, la prevista domanda di concessione. Alla luce del citato parere, questa Amministrazione sta ora procedendo ad una nuova istruttoria della pratica in questione al fine di verificare l'esistenza, in capo alla citata emittente, dei requisiti prescritti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 323/93 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Il Ministro delle comunicazioni: Antonio Maccanico.