Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00137 presentata da BOATO MARCO (MISTO) in data 19970205
La I Commissione, premesso che: a) in provincia di Bolzano i toponomini in lingua tedesca vennero aboliti dal regime fascista, che li sostitui' con nomi in lingua italiana; b) ripristinati dall'accordo di Parigi, i nomi geografici in lingua tedesca e ladina oggi sono usati comunemente, ma ancora non risultano ufficializzati, per la mancanza di un'iniziativa specifica da parte del consiglio provinciale di Bolzano; c) la competenza primaria della provincia autonoma di Bolzano in materia di toponomastica e' prevista dagli articoli 101 e 102 dello statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige/S)dtirol; d) alcune forze politiche di lingua tedesca, fra cui il partito di maggioranza S)dtiroler Volkspartei, non intendono procedere alla legalizzazione dei nomi tedeschi e ladini, perche' vorrebbero cancellare buona parte dei nomi in lingua italiana; e) la maggioranza della popolazione (stando anche ad un sondaggio realizzato nel 1992), sia di lingua italiana che tedesca e ladina, e' contraria ad interventi di tipo traumatico e teme, in tale caso, un riaccendersi del conflitto etnico; f) la S)dtiroler Volkspartei, che sa di non avere consenso all'interno del consiglio provinciale di Bolzano, dove tutti i gruppi consiliari di lingua italiana e quello interetnico sono fermamente contrari alla cancellazione dei nomi geografici italiani, si e' rivolta al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Bassanini, chiedendo di discutere tale problema all'interno della "commissione dei sei" (consultiva del Governo) e di ricercare una soluzione in quella sede; g) non si comprende come la "commissione dei sei" possa appropriarsi di una competenza propria della provincia autonoma di Bolzano; h) la proposta della Svp e' di fare una distinzione tra microtoponomastica e macrotoponomastica (che sarebbe fonte di dissidi continui, giacche' non esiste alcuna regola scientifica per distinguere toponimi piccoli e grandi) e di affidare la microtoponomastica (qualsiasi cosa cio' significhi nelle intenzioni dei proponenti) ai comuni; i) l'articolo 101 dello statuto di autonomia prevede esplicitamente il bilinguismo dei toponimi; l) gia' nell'accordo di Parigi De Gasperi-Gruber, tra Austria e Italia, venne garantita ai cittadini di lingua tedesca la "parificazione delle lingue italiana e tedesca nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali come pure nella nomenclatura topografica bilingue"; m) nel nuovo statuto di autonomia del 1972, agli articoli 101 e 102, si ribadisce l'obbligo delle bilinguita' della toponomastica di Bolzano; in particolare, all'articolo 101 si stabilisce che "nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza e approvata la dizione" ed all'articolo 102 si prevede che le popolazioni ladine abbiano diritto al "rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse"; n) la raccomandazione D della risoluzione n. 4 del 1967 dell'Onu invita gli Stati membri a rispettare la toponomastica bilingue nei territori bilingui o plurilingui ed espressamente recita: "Si raccomanda che in paesi nei quali si parlano piu' lingue, l'autorita' locale: a) riporti i toponimi in ognuna delle lingue ufficiali e qualora sia opportuno anche in altre lingue; b) indichi chiaramente la parita' di ordine o l'ordine di successione dei nomi ufficiali e c) pubblichi questi nomi ufficialmente riconosciuti in carte ed elenchi"; o) il quadro giuridico su cui si basa l'autonomia della provincia di Bolzano prevede comunque espressamente il bilinguismo dei toponimi; p) la soluzione della questione sud-tirolese e' stata possibile soltanto applicando il metodo del consenso e le questioni che rivestono rilievo etnico (essendo in grado di scatenare emozioni conflittuali) dovrebbero continuare ad essere affrontate con tale metodo, e non mai con il principio di maggioranza, soprattutto considerando che in Sudtirolo la maggioranza politica coincide con quella etnica; impegna il Governo: 1) ad ascoltare ed acquisire tutte le diverse posizioni presenti nella provincia, considerando che nella "commissione dei sei" vi e' una rappresentanza molto parziale della realta' sudtirolese, dunque non in grado di raggiungere soluzioni consensuali in nome della popolazione; 2) ad operare in modo che lo statuto d'autonomia, che e' legge costituzionale e che garantisce la pace fra i gruppi linguistici, sia rispettato soprattutto nel suo principio fondamentale, che e' il bilinguismo; 3) ad evitare che il significato e il valore dello statuto possano venir messi in discussione dalle fondamenta, come avverrebbe se non si rispettasse il bilinguismo dei toponimi, che costituisce uno dei tre punti dell'accordo De Gasperi-Gruber, su cui si fonda l'ancoraggio internazionale del "pacchetto"; 4) ad operare affinche' il bilinguismo sia incentivato e consolidato, come strumento indispensabile alla pace e alla comprensione di tutti coloro che vivono in Alto Adige/S)dtirol. (7-00137)