Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01558 presentata da FOTI TOMMASO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970205
Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: l'11 dicembre 1996 la giunta municipale del comune di Podenzano (Piacenza) - con atto n. 574 - con il pretesto che, nei giorni a seguire, gli esperti di urbanistica incaricati di redigere la variante generale al piano regolatore generale avrebbero fatto pervenire al protocollo dell'ente gli elaborati in merito predisposti, deliberava: "1) di regolare la visione degli elaborati di piano, riservandola esclusivamente ai consiglieri comunali e disponendo che questi firmino un apposito elenco di presa visione, indicando l'ora di inizio e di fine accesso; 2) di dare mandato al segretario comunale di custodire gli elaborati e di curarne personalmente l'accesso ai consiglieri richiedenti; 3) di determinare come norma di indirizzo che, a far data dalla ricezione degli elaborati al protocollo dell'ente, l'esame delle richieste di concessione edilizia dovra' tenere conto sia delle vocazioni urbanistiche che di quelle previste nel nuovo strumento; 4) di ritenere il presente atto urgente"; i soggetti che avevano presentato, successivamente all'11 dicembre 1996, richiesta di concessione edilizia ricevevano, nel mese di gennaio del 1997, una nota a firma dell'assessore all'urbanistica del comune di Podenzano - signor Giuseppe Savi - con cui, dopo avere ricordato il contenuto della predetta delibera, lo stesso li informava che "la pratica presentata verra' esaminata dalla commissione edilizia comunale solo dopo l'avvenuta adozione della variante generale al piano regolatore vigente. I termini di scadenza sono, quindi, da ritenersi sospesi"; l'articolo 1, comma 1, della legge 3 novembre 1952, n. 1902, stabilisce che "a decorrere dalla data della deliberazione di adozione dei piani regolatori generali e particolareggiati, e fino all'emanazione del relativo decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della commissione edilizia comunale, puo', con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato"; l'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disciplinando le procedure cui occorre attenersi per il rilascio delle concessioni edilizie, prevede che sia compito del responsabile del provvedimento curarne l'istruttoria, sicche' l'intervento dell'assessore all'urbanistica del comune di Podenzano si configura, nella fattispecie rappresentata, come una innaturale intromissione, amministrativamente illegittima e penalmente rilevante -: se i fatti evidenziati siano noti al Governo e alla prefettura di Piacenza e quale ne sia il giudizio in merito; in base a quali norme di legge il segretario generale del comune di Podenzano - chiamato a pronunciarsi a termini dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 - abbia reso parere favorevole, sotto il profilo della legittimita', alla citata delibera della giunta municipale di Podenzano; se risulti, altresi', che sia pendente procedimento penale in ordine ai fatti evidenziati e, in caso affermativo, in quale stadio si trovi e se siano gia' stati elevati i relativi capi d'imputazione. (5-01558)