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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00140 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO) in data 19970211

La XIII Commissione, premesso che: dal punto di vista normativo, l'uva da tavola ha risentito in passato negativamente della collocazione nel comparto viticolo-enologico. Tale situazione ha determinato fra gli operatori incertezze interpretative della norma e un conseguente crescente contenzioso. Tale contenzioso riguarda la maggior parte dei vigneti realizzati dopo che per il settore dell'uva da tavola e' stata mutuata la disciplina limitativa degli impianti viticoli in conseguenza dell'eccesso della produzione enologica; per il settore enologico, gli eccessi di produzione rispetto alle possibilita' di assorbimento del mercato e le conseguenti crisi che lo hanno colpito hanno portato la comunita' europea a prevedere, in una prima fase, misure di sostegno dei prezzi alla produzione e, successivamente, misure di adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze di mercato. Sono stati emanati una serie di regolamenti comunitari che hanno previsto sia incentivi per la rinuncia, prima temporanea e poi definitiva, al diritto di coltivazione della vite, sia misure volte a disciplinare i "reimpianti" ed i "nuovi impianti" (regolamenti CEE n.337/79 e n.822/87). La disciplina del diritto di reimpianto e' stata prevista dalla normativa comunitaria per le uve da vino; nessuna norma ha disciplinato tale aspetto specificamente per le uve da tavola; le varieta' di uve da tavola sono state classificate esclusivamente per la produzifone di uva da tavola nelle unita' amministrative dove tale coltivazione era maggiormente vocata, mentre in altre esse venivano utilizzate come varieta' a duplice attitudine ed iscritte sia come uva da tavola sia come uva di vino, e quindi ammesse in parte alla vinificazione. Quest'ultima situazione riguarda una parte molto piccola del settore dell'uva da tavola; il regolamenti CEE n.816/70 ha previsto all'articolo 24-&&Cter&&T, che: "1. Salvo deroga, i vini provenienti da uve da tavole appartenenti a varieta' che non figurano come uva da vino nella classificazione delle varieta' di viti per l'unita' amministrativa di cui sono originarie possono circolare soltanto se destinati a una distilleria per esservi distillati. Con il regolamento CEE n.816/70 e' stata quindi vietata la vinificazione dell'uva da tavola per l'ottenimento di vino da tavola, autorizzandone solamente la distillazione. Tale divieto riguarda tutte le uve da tavola classificate nelle unita' amministrative solo come uve da tavola. Con questo regolamento si e' operata la prima netta separazione fra le uve da tavola cosi' classificate da quelle a duplice attitudine, e quindi interferenti con il settore enologico; le misure di adeguamento del potenziale viticolo-enologico alle esigenze di mercato iniziano con il regolamento CEE 1162/76, il quale, all'articolo 2, dispone (paragrafo 1): "Per il periodo dal 1^ dicembre 1976 al 30 novembre 1978, e' vietato qualsiasi nuovo impianto delle varieta' di viti classificate, per l'unita' amministrativa presa in considerazione, nella categoria delle varieta' per uva da vino...". Al paragrafo 2 venivano pero' esclusi dal divieto, tra l'altro, i nuovi impianti destinati alla produzione di v.q.p.r.d. (vini di qualita' prodotti in regioni determinate) richiesti dal mercato. Successivamente, il regolamento CEE n. 2776/78 prolungava il suddetto divieto fino al 30 novembre 1979. Permaneva pero' l'esclusione dal divieto per i nuovi impianti destinati alla produzione dei v.q.p.r.d. di cui al suddetto paragrafo 2; con il regolamento CEE n. 454/80 viene modificato il regolamento CEE n. 337/79: le norme relative alla produzione ed al controllo dello sviluppo del potenziale viticolo prevedono nel nuovo testo dell'articolo 30: "1. Fatti salvi i casi di cui al paragrafo 2, primo comma, ogni nuovo impianto di viti e' vietato fino al 30 novembre 1986, ad eccezione degli impianti realizzati sulle superfici destinate alla produzione di uve ottenute da varieta' classificate, per l'unita' amministrativa interessata, unicamente nella categoria delle varieta' di uve da tavola. 2. Gli stati membri possono concedere autorizzazioni di nuovi impianti per quanto riguarda: le superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d.; le superfici destinate alla sperimentazione viticola; (...)"; in questo regolamento le varieta' di uve da tavola, classificate per una determinata unita' amministrativa solo per la produzione di uva da tavola, vengono citate espressamente, ma solo per escludere dal divieto di realizzazione di nuovi impianti. Successivamente, i regolamenti non citano piu' espressamente nel loro articolato le uve da tavola ne' prevedono deroghe al divieto di reimpianto per le varieta' richieste dal mercato, mentre per il settore dell'uva da vino vengono disciplinati chiaramente divieti e deroghe; il regolamento CEE n. 1208/84 modifica nuovamente il regolamento CEE n. 337/79 e l'articolo 30, nel nuovo testo, recita: "1. Ogni nuovo impianto di vite e' vietato fino al 31 agosto 1990. Tuttavia, nuovi impianti possono essere autorizzati dagli Stati membri per superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. per i quali la Commissione ha riconosciuto che la produzione, a causa delle sue caratteristiche qualitative, e' largamente inferiore alla domanda."; il regolamento CEE n. 822/87, all'articolo 6, ripropone al paragrafo 1 l'identico testo del paragrafo 1 appena sopra citato; inoltre al paragrafo 3 recita: "Non puo' essere prodotto vino da tavola con uve provenienti da viti piantate contravvenendo alle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di nuovi impianti di viti. I prodotti che risultano da queste uve possono essere messi in circolazione soltanto se sono destinati a distillerie"; il regolamento 822/87 costituisce un testo unico della normativa comunitaria, emanato per dare chiarezza all'organizzazione del settore vitivinicolo. Al comma 16 del suo preambolo si trova scritto: "considerando che un esonero da tale divieto risulta giustificato, ...tenuto conto della loro destinazione, per i nuovi impianti di varieta' di viti classificate unicamente nella categoria delle varieta' di uve da tavola". Alla luce di quest'ultimo comma risulta evidente che il divieto di realizzazione dei nuovi impianti di viti non comprende le uve da tavola nelle unita' amministrative dove esse sono classificate solo come uve da tavola e quindi destinate alla sola utilizzazione frutticola. Anche alla luce del paragrafo 3 sopra riportato le uve da tavola sono escluse dal divieto; infatti, se non utilizzate come frutta possono essere destinate solo in distilleria; viene poi emanato il regolamento CEE n. 1325/90 che proroga i termini del regolamento precedente; quindi l'articolo 8, paragrafo 1, diventa: "Ogni nuovo impianto di viti e' vietato fino al 31 agosto 1996". Tuttavia nuovi impianti possono essere autorizzati dagli Stati membri per la campagna 1990/91 per superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. di cui, per le loro caratteristiche qualitative, la Commissione ha riconosciuto che la produzione e' largamente inferiore alla domanda; considerato che: dalla lettura della pregressa normativa CEE sugli impianti dei vigneti, emergono, quindi, le distorsioni indotte da una normativa realizzata per il settore viticolo-enologico, ma, avendo nello stesso settore anche le uve da tavola, in qualche modo poneva il problema del divieto di realizzazione di nuovi impianti anche per le uve da tavola nelle unita' amministrative dove esse sono classificate esclusivamente per la produzione di frutta; e' indubbio che dopo il regolamento CEE n. 816/70 la normativa tende a disciplinare fortemente il settore viticolo-enologico, contraddistinto da un &&Csurplus&&T produttivo in ambito comunitario e mondiale. Eppure, anche per questo settore vengono previste deroghe al divieto di nuovi impianti di viti quando alcuni vini di qualita', i v.q.p.r.d., hanno un buon mercato. Similmente, nel caso si fosse voluto disciplinare anche gli impianti delle uve da tavola, andavano almeno previste delle deroghe per quelle varieta' di uve da tavola classificate nelle unita' amministrative esclusivamente per la produzione frutticola e che godevano di buon successo commerciale; l'uva da tavola interferisce quindi con il settore enologico solo nelle unita' amministrative dove le varieta' sono classificate a duplice attitudine. Solo in questo caso puo' essere compresa una disciplina degli impianti come per le uve da vino. Quando invece l'uva da tavola e' classificata nelle unita' amministrative esclusivamente come frutta, come succede per la quasi totalita' delle situazioni produttive, e' piu' logico attenersi alle disposizioni del comparto ortofrutticolo; questo orientamento e' stato fatto proprio dal ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, che, per dare chiarezza della norma al settore dell'uva da tavola, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni professionali e delle regioni, ha assunto l'iniziativa di proporre all'Ue di escludere dalla organizzazione comune del mercato nel settore vinicolo l'uva da tavola, per includerla nel comparto ortofrutticolo; e' stata quindi accettata in ambito comunitario tale richiesta ed e' ormai chiaramente definita, con il regolamento (CEE) n. 1592/96 del 30 luglio 1996, l'appartenenza delle uve da tavola al comparto ortofrutticolo; alla luce del regolamento (CE) 1592/96, l'uva da tavola, in quanto prodotto ortofrutticolo, farebbe emergere la necessita' di aggiornare le norme della disciplina degli interventi di mercato nel settore degli ortofrutticoli, in particolare l'utilizzazione per fini non alimentari della stessa alla stregua di quanto gia' avviene per le mele, le pere e le pesche, ai sensi della lettera &&Cb)&&T dell'articolo 11 del decreto ministeriale del 2 luglio 1987, n. 287; impegna il Governo: ad adottare ogni opportuna iniziativa affinche' per vigneti di uva da tavola, esistenti nelle unita' amministrative dove le varieta' di viti sono classificate soltanto come uve da tavola, non si applichino le prescrizioni limitative della produzione previste per il settore viticolo-enologico, ed in particolare i regolamenti CEE 1208/84, 822/87, 1325/90; a fare in modo che si disponga l'inefficacia dei verbali compilati dal corpo forestale della regione Puglia per vigneti di uva da tavola che nel 1995 erano stati dichiarati abusivi, ma che non lo sarebbero alla luce di quanto premesso, con ovvia esclusione dei casi ove sia stato ricevuto un premio per l'espianto di vigneti per uva da tavola senza adempiervi o procedendo al reimpianto in mancanza di autorizzazione; ad attivarsi affinche' le autorita' regionali pugliesi non diano seguito all'emissione dei decreti di espianto e di multa che fanno capo ai verbali da ritenersi inefficaci, annullando quelli che eventualmente hanno gia' emesso; ad aggiornare il decreto ministeriale del 2 luglio 1987, n. 287, inserendo anche l'uva da tavola tra le produzioni ortofrutticole riportate alla lettera &&Cb)&&T dell'articolo 11; a realizzare un catasto viticolo nazionale, che distingua in modo chiaro le uve da tavola e quelle destinate alla vinificazione al fine di evitare abusi. (7-00140)

 
Cronologia
mercoledì 5 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Si riunisce per la prima volta la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, Massimo D'Alema è eletto presidente.

mercoledì 19 febbraio
  • Politica, cultura e società
    Si apre a Roma il congresso del PDS. Il 23 febbraio D'Alema è eletto segretario del partito con l'88% dei voti.