Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01606 presentata da DALLA ROSA FIORENZO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19970212

Al Ministro per la solidarieta' sociale. - Per sapere - premesso che: l'articolo 6 della legge 4 maggio 1993, n. 184, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, al comma 2 prevede che l'eta' degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non piu' di quaranta anni l'eta' dell'adottando; prima di consentire una adozione, sono sempre svolti accertamenti riguardanti gli adottanti per verificare sia la sussistenza dei presupposti di diritto sia l'esistenza di un ambiente familiare che, per situazione personale ed economica, condizioni di salute, motivazioni all'adozione, fornisca certezze sulla capacita', da parte dei coniugi, di assicurare al minore una idonea convivenza nel rispetto della sua personalita'; in tema di adozione, l'obiettivo primario deve essere rappresentato dal benessere del bambino abbandonato e dalla necessita' di assicurargli una famiglia che soprattutto sia in grado di amarlo, mantenerlo, educarlo nel migliore dei modi, come ribadito anche in autorevoli sedi internazionali quali la convenzione europea firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e la convenzione dei diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989; in ragione del fondamentale interesse del minore, anche la Corte Costituzionale e' recentemente intervenuta in materia con sentenza del 24 luglio 1996, n. 303, dichiarando la illegittimita' del secondo comma dell'articolo 6 della legge n. 184, nella parte in cui non prevede che il giudice possa vagliare caso per caso e decidere di consegnare il minore ai nuovi genitori, anche se la differenza di eta' tra il primo ed i secondi e' superiore a quaranta anni; la decisione, indubbiamente importante, e' oltretutto suffragata da numerosi precedenti orientamenti della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 183/88, 417/89, 44/90, 3907/93, 2984/94, 78/95) a dimostrazione del fatto che il divario di eta' legislativamente previsto non deve essere assoluto e puo' anzi ragionevolmente essere superato in casi circoscritti ed eccezionali per consentire il benessere del minore; il tribunale per i minorenni di Venezia continua ad applicare rigidamente alle domande di adozione il secondo comma dell'articolo 6 della legge suindicata, tralasciando la valutazione di altri elementi prioritari che possano assicurare un ambiente sereno da parte dei genitori richiedenti l'adozione e nonostante i pareri favorevoli degli operatori dei Consultori; in particolare un decreto del suddetto tribunale del 1996 rigettava una domanda di adozione di due genitori che avevano gia' adottato un bambino nato nel 1991, adducendo il superamento del limite di eta' da parte di uno dei coniugi (padre), ma non dell'altro (madre); se non ritenga opportuno avviare una riforma della disciplina in tema di adozione oggi prevista dalla legge, in particolare modificando il differenziale massimo di eta' previsto dal secondo comma del suddetto articolo 6, anche in ragione del fatto che la precedente legge n. 431 del 1967 sull'adozione speciale prevedeva un differenziale meno rigoroso (quarantacinque anni) rispetto a quello introdotto nel 1983; se non ritenga maggiormente rispondente a giustizia sostanziale la potenziale derogabilita' del limite de quo in ragione di interessi prevalenti, quali il benessere e l'armonia per il minore, finendo con il rappresentare solo un inutile ostacolo nel procedimento di adozione; se, in base alla legislazione vigente, risultino essere state autorizzate piu' adozioni a favore del medesimo nucleo familiare, dove il secondo figlio adottato sia di eta' pari o maggiore rispetto al primo figlio. (5-01606)





 
Cronologia
mercoledì 5 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Si riunisce per la prima volta la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, Massimo D'Alema è eletto presidente.

mercoledì 19 febbraio
  • Politica, cultura e società
    Si apre a Roma il congresso del PDS. Il 23 febbraio D'Alema è eletto segretario del partito con l'88% dei voti.