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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07453 presentata da MASSIDDA PIERGIORGIO (FORZA ITALIA) in data 19970212

Al Ministro dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo. - Per sapere - premesso che: il 23 marzo 1997, a Riccione, la Federazione pugilistica italiana provvedera' a rinnovare gli organi statutari nazionali; per l'elezione alla presidenza federale hanno presentato candidatura persone non tesserate alla Federboxe in passato; la Federazione pugilistica italiana, nell'immediata vigilia del termine di presentazione delle candidature per il rinnovo degli organi dirigenziali periferici, ha emanato una circolare con la quale informava i Comitati regionali federali di una interpretazione della Corte federale superiore di giustizia che imponeva un vincolo di tesseramento di 24 mesi per i candidati alle elezioni regionali e nazionali; detta interpretazione non risulta essere contemplata da alcuna norma statutaria federale vigente ed appare in contrasto con i normali principi del Comitato olimpico nazionale italiano in materia di requisiti di eleggibilita'; appare invece vigente il principio informatore dello sport olimpico, secondo il quale e' sufficiente che i candidati siano titolari di regolare rapporto di tesseramento al momento della presentazione della candidatura, requisito del quale tutti gli aspiranti dirigenti risultano essere in possesso; tale disposizione falserebbe l'esito della consultazione elettorale, eliminando artificiosamente un gran numero di concorrenti, per altro schierati su posizioni antagoniste alla dirigenza federale in carica; qualora le elezioni dovessero essere gestite in osservanza della discussa interpretazione adottata dalla Corte federale, gli esclusi si vedrebbero costretti ad impugnarne l'esito. L'eventuale accoglimento dell'istanza comporterebbe il rischio di conseguenze amministrative e di immagine che l'organo di governo di una disciplina in crisi ed in discredito presso l'opinione pubblica a causa delle disgrazie che hanno colpito alcuni tesserati non puo' assolutamente correre; appare pertanto opportuno porre in essere tutti gli accorgimenti preventivi atti a garantire il regolare svolgimento dell'importante incombenza statutaria e conferire al momento elettorale la serenita' necessaria al rilancio di una disciplina ricca di fascino e di tradizioni sociali e culturali -: quali provvedimenti urgenti intenda adottare per verificare la legittimita' delle disposizioni elettorali emanate dagli organismi federali in carica; se non ritenga opportuno, qualora venisse accertata l'illegittimita' del provvedimento, disporre un rinvio delle elezioni, nominando, nel contempo, un commissario ad acta che gestisca questo fondamentale momento di democrazia all'interno di una struttura associativa che svolge un importante ruolo sociale, anche in virtu' di rilevanti risorse pubbliche. (4-07453)

Si fornisce risposta all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso il CONI. Premesso che in data 8 marzo 1997, con delibera urgente, il Presidente della Federazione Pugilistica Italiana ha legittimato le candidature alle cariche elettive (in occasione dell'assemblea federale del 23 marzo a Rimini), considerando sufficiente il solo requisito del tesseramento dei candidati, in ordine ai fatti in questione va esposto quanto segue. Lo statuto federale, approvato dall'Assemblea Nazionale straordinaria della F.P.I. del 18 marzo 1995, prevede all'articolo 33 p. 1, tra i requisiti richiesti al candidato per l'elezione a cariche sociali: "aver praticato lo sport agonistico o aver ricoperto, per almeno un biennio, cariche federali di nomina o elettive presso la F.P.I., il CONI o altra Federazione Sportiva o svolto funzioni di ufficiale di gara, di dirigente o tecnico presso Societa', Associazioni o Organismi affiliati alla F.P.I. o ad altre Federazioni. Il Consiglio Nazionale del CONI, il 28 giugno 1996, ha rilevato che quanto sancito dal suddetto articolo 33 contrastava con il disposto dei princi'pi ispiratori degli statuti federali ed invitava la F.P.I. a prevedere, in occasione della successiva Assemblea Straordinaria, il requisito dell'anzianita' di tesseramento di almeno 24 mesi precedenti l'Assemblea. La Federazione suddetta, in data 30 agosto 1996, tenuto conto del vuoto normativo determinatosi in relazione al requisito del tesseramento, prese atto della necessita' di ricorrere, in occasione dell'Assemblea Nazionale del 23 marzo 1997, alle predette indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale del CONI nella citata riunione del 28 giugno 1996, secondo le quali va previsto, come gia' detto, per i candidati alle cariche federali, il requisito del possesso di un'anzianita' di tesseramento di almeno 24 mesi precedenti l'Assemblea. Peraltro e' prevalsa la tesi che, in mancanza dell'approvazione da parte dell'Assemblea federale di una diversa anzianita' di tesseramento, debba applicarsi la norma contenuta nell'articolo 16 dei princi'pi informatori degli Statuti federali, secondo la quale - ove non venga richiesta l'anzianita' di tesseramento di 24 mesi - e' comunque obbligatoria la sussistenza del requisito del tesseramento al momento del deposito della candidatura e delle elezioni. Il Ministro delegato per lo sport: Veltroni.



 
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    Si apre a Roma il congresso del PDS. Il 23 febbraio D'Alema è eletto segretario del partito con l'88% dei voti.