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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01594 presentata da GAZZARA ANTONINO (FORZA ITALIA) in data 19970212

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica. - Per sapere - premesso che: il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ha previsto tre tornate di giudizi di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati anche dei tecnici laureati in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, i quali, entro l'anno accademico 1979-1980, avessero svolto un triennio di attivita' didattica e scientifica; a tali tornate non erano espressamente ammessi, invece, i titolari di contratto quadriennale ex articolo 5 del decreto-legge n. 380 del 1973, ancorche' fossero in possesso del medesimo requisito richiesto per i tecnici laureati (svolgimento di attivita' didattica e scientifica per un triennio entro l'anno accademico 1979-1980); alcuni di tali "contrattisti" hanno presentato domanda di ammissione alla seconda tornata dei giudizi di idoneita' e hanno proposto ricorso giurisdizionale avverso l'esclusione determinata con provvedimento (amministrativo) ministeriale, rilevando tra l'altro l'incostituzionalita' dell'omissione legislativa; la Corte costituzionale, con sentenza n. 397 del 5-13 luglio 1989, dichiaro' incostituzionale l'articolo 50, nella parte in cui veniva omessa la categoria dei titolari di contratto quadriennale ex articolo 5 del decreto-legge n. 380 del 1973 in servizio presso la facolta' di medicina che avessero svolto attivita' di assistenza, didattica e scientifica; a seguito di tali pronunce, l'amministrazione, verificato il possesso dei requisiti sostanziali e formali, ha ammesso gli interessati alla seconda tornata idoneativa; a seguito di tale decisione, alcuni ex contrattisti in posizione identica a coloro che, per effetto dei ricorsi e della sentenza della Corte costituzionale, erano stati ammessi ai giudizi idoneativi, hanno proposto ricorso al Tar, chiedendo di poter essere ammessi a partecipare ai giudizi della prima tornata, da reiterare appositamente a tal fine con riapertura dei termini a loro favore; i ricorsi sono stati rigettati dal Consiglio di Stato, che, peraltro, nella parte motiva delle decisioni ha posto in rilievo le esigenze di giustizia sostanziale che imporrebbero all'amministrazione di assumere ogni opportuna iniziativa volta ad estendere il beneficio della partecipazione a coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti, non avessero presentato domanda o, pur avendola presentata, non si fossero attivati, una volta esclusi, in sede giurisdizionale. E cio' in quanto all'epoca del bando essi non erano menzionati tra le categorie ammesse dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e, quindi, senza loro colpa avevano ritenuto di non avere titolo a partecipare ai giudizi idoneativi; risulta che, coerentemente con i princi'pi affermati dal Consiglio di Stato, il Ministero dell'universita' ha ritenuto di dover riconsiderare la posizione dei contrattisti della facolta' di medicina e chirurgia appartenenti alla categoria individuata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 397 del 1989, in possesso dei requisiti per partecipare ai giudizi idoneativi, ma che non hanno potuto farlo in quanto le sentenze della Corte costituzionale sopra menzionate sono intervenute a termini per loro ormai scaduti; al proposito, pur non sussistendo un obbligo, ma per superiori imprescindibili ragioni di equita', in linea con i princi'pi sulla estensione del giudicato, fu ritenuto che idoneo a ottenere utile risultato fosse consentire la partecipazione degli interessati alla terza tornata di giudizi di idoneita' all'epoca in corso, con esclusione di ogni forma di retroattivita' degli eventuali giudizi idoneativi; l'estensione del giudicato, cosi' configurata, non avrebbe comportato oneri, in quanto il trattamento economico iniziale del professore associato sarebbe stato inferiore al trattamento spettante agli appartenenti a detta categoria in possesso di almeno quindici anni di anzianita' e, nella quasi totalita', confluiti nel ruolo dei ricercatori confermati. Tale "progetto" non ha avuto corso; alla luce della normativa vigente non e' oggi applicabile la cosiddetta estensione del giudicato; la soluzione all'epoca considerata avrebbe consentito la produzione di effetti ritenuti "giusti", pur non realizzando proprio ipotesi di estensione del giudicato in senso tecnico, dato che si limitava a consentire la possibilita' dell'ottenimento del risultato, ma con differenti decorrenze e benefi'ci; quella soluzione appare ancora oggi percorribile, non onerosa e corretta (formalmente e sostanzialmente), contribuendo a porre fine ad una ingiustizia che il tempo semmai aggrava -: se intendano intervenire - e, in caso affermativo, con quali modalita' - per risolvere la questione e, in particolare, se ritengano di consentire ai soggetti interessati la possibilita' di partecipare ad un giudizio idoneativo per professore associato, secondo quanto gia' ritenuto opportuno. (5-01594)

 
Cronologia
mercoledì 5 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Si riunisce per la prima volta la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, Massimo D'Alema è eletto presidente.

mercoledì 19 febbraio
  • Politica, cultura e società
    Si apre a Roma il congresso del PDS. Il 23 febbraio D'Alema è eletto segretario del partito con l'88% dei voti.