Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00150 presentata da CONTE GIANFRANCO (FORZA ITALIA) in data 19970213
La VI Commissione, premesso che: in considerazione dell'aggravamento della situazione economica del paese, sempre piu' numerose sono le societa' che operano in difficolta' o che sono costrette a cessare la propria attivita'; la normativa vigente, e in particolare quella in materia tributaria, non agevola lo scioglimento delle societa', laddove sono previsti una serie di adempimenti e condizioni molto onerosi; le stesse disposizioni in materia di scioglimento delle societa' non operative introdotte con l'articolo 3, commi 38-45, della legge n. 662 del 1996 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997) non sembrano corrispondere allo scopo di favorire lo scioglimento delle societa' in presenza di situazioni che invece lo giustificherebbero. In proposito, a titolo di esempio va segnalato che il comma 45 del citato articolo 3 impedisce alle societa' non operative di chiedere il rimborso dell'imposta a credito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all'anno che comprende l'esercizio in cui si verificano le condizioni previste per considerare non operativa la societa' stessa; sono emerse alcune difficolta' ed incertezze da parte dell'amministrazione finanziaria riguardo alle modalita' da adottare ai fini dell'effettuazione dei rimborsi dei crediti di imposta a favore di societa' che siano state sciolte, con particolare riferimento alla questione relativa alla individuazione nella persona del liquidatore del soggetto a favore del quale possono essere effettuati i rimborsi per i crediti di imposta vantati dalla societa'. Cio' ha provocato considerevoli rallentamenti nell'effettuazione dei rimborsi, in aggiunta a quelli lamentati dalla generalita' dei soggetti che hanno diritto ai rimborsi stessi; le suddette difficolta' ed incertezze hanno indotto numerose societa' a prolungare, con notevoli sforzi, la propria attivita', nonostante le condizioni economiche ne giustificassero la cessazione, al solo scopo di vedersi rimborsati i crediti vantati nei confronti dell'erario; la questione prospettata si e' posta in termini particolarmente gravi per quanto concerne i rimborsi relativi ai crediti per imposte sui redditi; impegna il Governo ad adottare i provvedimenti di carattere interpretativo necessari per riconoscere la titolarita' del liquidatore a ricevere i rimborsi dei crediti di imposta della societa', qualora si tratti di societa' di capitali, per quanto riguarda in particolare i crediti concernenti le imposte sui redditi, coerentemente a quanto gia' disposto in materia di Iva, ed in considerazione del fatto che nei confronti dello stesso liquidatore puo' essere effettuata l'iscrizione a ruolo per il recupero di imposte dovute. (7-00150)