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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01629 presentata da RODEGHIERO FLAVIO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19970213

Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: l'articolo 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, ha soppresso la parola "funghicoltura" dalla lettera a), comma 2, dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1989, n. 917, con effetto dal 1^ gennaio 1997; il suddetto articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/89, al comma 2 stabilisce le attivita' agricole produttive di reddito agrario, alcune delle quali vengono riconosciute tali per presunzione assoluta, altre invece il cui riconoscimento viene condizionato al rispetto di certi parametri; alcuni dipartimenti regionali dell'agricoltura ritengono quindi esclusa la funghicoltura dalle attivita' considerate agricole, e pertanto hanno dato indicazioni agli ispettorati regionali dell'agricoltura di bloccare le agevolazioni sui carburanti nei confronti delle aziende che esercitano la funghicoltura; tale provvedimento sta penalizzando le aziende produttrici di funghi nella stagione della piu' alta commercializzazione, soprattutto quelle della pianura padana, che, senza alcun aiuto pubblico, sono riuscite a raggiungere standard di qualita' e di competitivita' internazionali; i funghi sono notoriamente organismi viventi, classificati dai principali testi di botanica sistematica nell'ambito del regno vegetale; la funghicoltura e' evidentemente una attivita' economica finalizzata all'ottenimento di beni destinati alla alimentazione umana; la produzione di funghi da destinare al consumo alimentare umano e' chiaramente realizzata attraverso pratiche colturali che sono tradizionalmente classificate nell'ambito delle attivita' agricole; pertanto, in considerazione delle caratteristiche biologiche dei funghi destinati al consumo umano, appare evidente che la suddetta esclusione della funghicoltura dalle attivita' agricole e' motivata non tanto dalla natura intrinseca del prodotto-fungo, quanto da un incomprensibile ed ingiustificabile giudizio di non classificabilita' delle tecniche produttive della stessa funghicoltura nell'ambito del settore agricolo -: se non ritenga di chiarire formalmente che la funghicoltura sia da considerare a tutti gli effetti una attivita' diretta all'ottenimento di prodotti vegetali; se, nei casi in cui la funghicoltura sia svolta nel rispetto dei limiti fissati ai fini del riconoscimento tra le attivita' agricole delle produzioni vegetali ottenute tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, non ritenga chiarire formalmente che la stessa funghicoltura debba essere considerata attivita' agricola e che, conseguentemente, gli operatori di tale comparto debbano avere accesso alle diverse agevolazioni previste per il settore primario, inclusa quella sugli oli combustibili. (5-01629)





 
Cronologia
mercoledì 5 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Si riunisce per la prima volta la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, Massimo D'Alema è eletto presidente.

mercoledì 19 febbraio
  • Politica, cultura e società
    Si apre a Roma il congresso del PDS. Il 23 febbraio D'Alema è eletto segretario del partito con l'88% dei voti.