Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00399 presentata da GIORDANO FRANCESCO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19970213
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che: si e' chiuso il contratto di terra Alitalia; dalla trattativa e' stato escluso il sindacato Sulta, probabilmente il secondo sindacato della categoria; non puo' essere giustificata tale assenza con la non adesione al piano di risanamento in quanto il contratto e' un diritto di tutti i lavoratori e sindacati; questa esclusione appare particolarmente grave, perche' viene determinato da un'azienda pubblica ed e' stata legalizzata una trattativa avvenuta presso il ministero dei trasporti, nonostante ripetute assicurazioni che il pluralismo sarebbe stato rispettato; ancora piu' grave e' il fatto che ci si trova in una situazione di vuoto legislativo a seguito del referendum, in riferimento all'abrogazione parziale dell'articolo 19 dello statuto dei lavoratori, e la conseguente, e discutibile, interpretazione data dalla Corte Costituzionale; a seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale, chi non sigla accordi perde i benefici sindacali, innestando una spirale che appare di ricatto poco democratica e trasparente, inducendo politiche "consociative" che tutti formalmente condannano; appare evidente la volonta' di strumentalizzare la situazione attuale al fine di ridurre il pluralismo sindacale; in questo senso vanno certe forzature nell'interpretazione della legge n. 146 del 1990, da parte della Commissione di garanzia; delle aziende e del Governo; appare inaccettabile ed inqualificabile quanto previsto all'articolo 13 del contratto: "Per i lavoratori turnisti il cui orario di lavoro prevede, oltre ai normali riposi settimanali, ulteriori giornate libere dal servizio, e' consentito il superamento, senza farsi luogo a compenso per lavoro straordinario, dei limiti dell'orario settimanale entro le 48 ore di lavoro purche' mediamente, nell'arco del ciclo completo del turno previsto, il limite stesso venga rispettato. La durata normale dell'orario di lavoro per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, e' fissata nella misura di 40 ore settimanali. Tale orario potra' essere ripartito in non piu' di 10 ore giornaliere. A fronte di particolari esigenze di flessibilita' operativa o di lavorazioni la cui programmazione deve essere effettuata rispettando criteri e tempi di attuazione coerenti con le esigenze di mercato, e' prevista l'attuazione di regimi di flessibilita' dell'orario di lavoro attraverso la determinazione della durata dello stesso sulla base di una media plurisettimanale che, fermo restando il limite di 48 ore settimanali, consenta il superamento dell'orario contrattuale settimanale, senza dar luogo a compenso per lavoro straordinario, purche' mediamente nell'arco temporale preso a riferimento il limite stesso non venga superato. cio' appare in difformita' totale rispetto alla volonta' espressa dal Governo di diminuire l'orario formale di lavoro a quaranta ore settimanali -: quali provvedimenti intenda adottare il Governo per garantire il pluralismo sindacale e la partecipazione alle trattative, quanto meno in riferimento alle aziende pubbliche, nonche' consentire il mantenimento delle garanzie sindacali; quali interventi intenda e per modificare i contenuti dell'accordo in merito in particolare all'aumento dell'orario di lavoro a quarantotto ore settimanali. (2-00399)