Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01628 presentata da SBARBATI CARLETTI LUCIANA (RINNOVAMENTO ITALIANO) in data 19970213
Al Ministro della pubblica istruzione. - Per conoscere - premesso che: ai fini della ricostruzione della carriera nella scuola, il servizio prestato in una delle figure di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, svolto per almeno due anni, consente di essere inquadrati a domanda nel ruolo di ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, previo giudizio di idoneita'; tale servizio e' riconosciuto presso l'Universita', come il servizio prestato nella scuola secondaria, espressamente assimilato al precedente (articolo 103 decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980), per cui risulta inconcepibile come uno stesso servizio possa essere valutato nell'universita' e non nella scuola secondaria; tale riconoscimento risulta oltremodo legittimo, in base all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica del 1980 ed all'articolo 17 della legge n. 705 del 20 febbraio 1985, relativi al passaggio ad altre amministrazioni pubbliche (chi non supera o non intende sostenere il giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo di ricercatore, puo' chiedere il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche, previo giudizio di coerenza, tenuto conto dell'anzianita' di servizio, la quale determina anche l'ordine per l'inquadramento nella scuola equivale all'accertamento della coerenza ai fini del passaggio alla corrispondente amministrazione); la scuola non valuta tali servizi ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 576 del 26 luglio 1970, integrato dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974 (la specificazione di "professore incaricato o assistente incaricato o straordinario nelle Universita'" non dovrebbe avere carattere tassativo e percio' puo' essere integrata dalle ulteriori figure che la piu' recente legislazione, sul riordino della docenza universitaria, pone sullo stesso piano delle precedenti per fini e compiti didattici, si veda l'articolo 7 della legge n. 28 del 21 febbraio 1980 e l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980); nella scuola sono valutati i servizi prestati nei corsi Cracis, nelle libere attivita' complementari (Lac), nella prescuola ed interscuola, in qualita' di lettore, eccetera, e si rivendica (si veda la piattaforma sindacale) anche il servizio prestato senza lo specifico titolo di studio, nonche' il servizio prestato presso le scuole materne gestite dall'Esmas, eccetera per cui e' incomprensibile come il servizio prestato presso l'universita' venga completamente ignorato; ai titolari di contratti e di assegni (articoli 5 e 6 decreto-legge n. 580 del 1973, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 766 del 1973), veniva concesso il diritto di essere collocati in aspettativa senza assegni se docenti nella scuola secondaria (tale aspettativa non puo' certamente essere equiparata a quella per motivi di famiglia) -: se non ritenga che i docenti di ruolo nella scuola secondaria siano discriminati sul piano del trattamento giuridico ed economico; se non ritenga di adottare un'interpretazione estensiva delle figure universitarie citate nell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, includendo in esso le figure di cui all'oggetto della presente interrogazione, affinche' tali servizi siano riconosciuti a fini giuridici ed economici. (5-01628)