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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00146 presentata da RUBINO PAOLO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19970213

La XIII Commissione, considerato che, la legge 24 febbraio 1995, n. 46, all'articolo 2, comma 2-bis recita "I produttori che hanno ottenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1992 n. 468, l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico da parte della regione o della provincia autonoma e che hanno realizzato il predetto piano, possono chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, con effetto dal periodo 1995-1996, in sostituzione delle quote A e B ad essi spettanti; l'istanza di cui al comma 2-bis deve essere presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, alla regione o provincia autonoma, che la trasmette all'Eima entro i successivi trenta giorni, unitamente ad una attestazione che certifichi la avvenuta approvazione e realizzazione del piano; il 31 marzo 1995 il ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, mediante l'Eima emanava la circolare n. 4 concernente l'applicazione della legge 24 febbraio 1995 n. 46, ed in merito all'articolo 2 comma 2-bis citato, specificava che "le aziende i cui piani sono stati approvati e realizzati antecedentemente al periodo 1988/1989 non potranno richiedere, in via normale, l'adeguamento della quota, in quanto si presuma che la medesima, calcolata su detta campagna, corrisponda al livello di produzione raggiunto, salvo la specificazione di cui al seguente capoverso"; l'Assessorato all'agricoltura della regione Puglia uniformo' pedissequamente i suoi atti alla circolare ministeriale, ignorando completamente la legge e, nel contempo, il principio generale secondo cui una circolare ha valore interno di ufficio e non puo' esplicare la propria efficacia su soggetti esterni, anzi, dice la Corte di Cassazione, il funzionario della pubblica amministrazione deve disattendere la circolare quando questa, per gli effetti all'esterno, sia difforme o in contrasto con la legge; la circolare n. 4 introduce una normazione nuova e diversa dalla legge n. 46 del 1997, nella parte in cui restringe il campo temporale ai piani di sviluppo, negandone l'attribuzione di quota a quelli approvati e realizzati prima del periodo 1988/1989 argomentando che fino a tale data i piani avrebbero avuto il tempo necessario per raggiungere la completa attuazione ed i relativi obiettivi di produzione; tale argomentazione, che comunque non era stata prevista dal legislatore, e' facilmente confutabile per due motivi: a) i piani di sviluppo e miglioramento, particolarmente nel settore agricolo - zootecnico, non possono essere concepiti solo come costruzione di strutture che, una volta completate, determinano anche il completamento del "piano"; qui trattasi di raggiungere livelli produttivi, mediante animali, che si raggiungono nel tempo, tant'e' che in genere i piani di sviluppo prevedono almeno un periodo di cinque anni; b) non bisogna dimenticare che l'introduzione del sistema quote latte proviene dal regolamento comunitario del 1984 e, pertanto, da tale data l'allevatore era tenuto a rispettare una quota (ancorche' non specificata) che era riferita all'annata precedente; quindi l'allevatore, da una parte doveva rispettare una quota di produzione e dall'altra, avendone avuto i finanziamenti, doveva realizzare lo sviluppo della propria azienda e quindi della produzione lattiera, che pero' non gli veniva mai garantita e/o attribuita se non successivamente con la legge n. 46 del 1995, inficiata alla fine da una circolare ministeriale e da miopi atti burocratici; nella stessa ottica va altresi' ricompresa la questione relativa alla quota attribuibile ai giovani, infatti la legge n. 46 del 1995, anche se non espressamente, ricomprende nei piani di sviluppo e miglioramento zootecnico anche la figura del giovane imprenditore agricolo, che abbia presentato un piano culturale nel settore zootecnico in base al quale gli sia stato fra l'altro riconosciuto il premio per il primo insediamento, previsto dall'articolo 7 del regolamento CEE 797/85; tale argomentazione e' facilmente rinvenibile dagli atti parlamentari relativi all'iter di approvazione della legge n. 46 del 1995, ed anche in base a considerazioni logiche, nel momento in cui la regione premia il giovane che dichiara di insediarsi in agricoltura per la prima volta con un certo numero di vacche da latte e non avendo quota di riferimento ad anni precedenti, e' ovvio che debba assicurargli una quota di produzione in funzione dei capi bovini da latte che sono stati presi a base della domanda di premio di primo insediamento; altrimenti, non si sarebbe dovuta accettare la stessa richiesta di premio; impegna il Governo: ad adoperarsi affinche' sia data una soluzione a tale problema, nell'ambito dell'"assegnazione di quote ai giovani agricoltori", prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, oppure utilizzando la riassegnazione dei quantitativi resi disponibili dall'abbandono di cui al Reg. CEE 1183/90 in favore delle aziende di piccole dimensioni, cosi' come si evince dalla sentenza della Corte europea di Lussemburgo del 5 dicembre 1996. (7-00146)

 
Cronologia
mercoledì 5 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Si riunisce per la prima volta la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, Massimo D'Alema è eletto presidente.

mercoledì 19 febbraio
  • Politica, cultura e società
    Si apre a Roma il congresso del PDS. Il 23 febbraio D'Alema è eletto segretario del partito con l'88% dei voti.