Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00152 presentata da FRATTINI FRANCO (FORZA ITALIA) in data 19970217
La I Commissione, premesso che: la toponomastica e' tra le espressioni piu' vive del patrimonio culturale delle popolazioni di ogni ambito territoriale e ne contraddistingue la storia ed il vivere civile; l'accordo De Gasperi-Gruber, la chiusura del "pacchetto" e della vertenza internazionale con l'Austria e lo Statuto speciale di autonomia costituiscono la fonte normativa primaria del riconoscimento della parita' dei diritti ai cittadini del territorio regionale e provinciale, qualunque sia il gruppo linguistico a cui appartengano, nonche' della salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali delle quali e' sicuramente parte fondamentale la bilinguita' della toponomastica; l'accordo De Gasperi-Gruber prevede in particolare "l'uso, su una base di parita', della lingua italiana e della lingua tedesca nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue"; il non rispetto del principio della bilinguita' dei toponimi viene a mettere in discussione un punto qualificante dell'accordo "De Gasperi-Gruber"; nello statuto di autonomia si attribuisce al legislatore provinciale la competenza ad accertare l'esistenza dei toponimi e ad approvarne la dizione nei limiti dello statuto, ed in particolare delle seguenti norme: Articolo 8, che prevede al punto 2, "Toponomastica": "Fermo restando l'obbligo della bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano..."; Articolo 99, che prevede: "...la lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei quali dal presente statuto e' prevista la redazione bilingue"; articolo 101, che stabilisce: "Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione"; Articolo 102, che prevede che le popolazioni ladine abbiano diritto al "rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse"; i gruppi etnici tedesco, italiano e ladino costituiscono una comunita' plurilingue che trova riferimento puntuale anche nella toponomastica plurilingue che designa i luoghi del territorio dell'Alto Adige e nel suo riconoscimento costituzionale, nell'ambito di quell'articolazione dello Stato democratico che e' rappresentata dallo statuto di autonomia; in particolare, oltreche' in contrasto con lo statuto, non appaiono positive quelle strade che vogliono delegare alla discrezionalita' dei comuni decisioni inerenti materie cosi' delicate, delega che non appare inoltre rispettosa della natura stessa delle comunita' linguistiche che sono a carattere provinciale, e sul territorio debbono essere tutte, sebbene in maniera diversa, naturalmente diffuse; in questo senso non appare altresi' ne' opportuno ne' possibile stabilire per legge astratte distinzioni fra micro e macro toponomastica o tra toponomastica "provinciale" e "locale", oppure stabilire una percentuale minima di popolazione residente per la quale i gruppi linguistici dell'Alto Adige avrebbero diritto a vedere riconosciuti i loro diritti in materia di toponomastica solo in alcune parti del territorio provinciale; impegna il Governo: a promuovere, di concerto con la provincia autonoma di Bolzano, per quanto attiene le sue prerogative legislative definite dallo statuto di autonomia, con ampia consultazione delle forze piu' rappresentative della societa' altoatesina, le iniziative utili per dare piena attuazione nella lettera e nello spirito alle disposizioni dello statuto di autonomia in materia di toponomastica; ad operare affinche' il bilinguismo sia incentivato e promosso come strumento indispensabile alla pace ed alla comprensione di tutti coloro che vivono in Alto Adige ed al consolidamento di una societa' altoatesina plurietnica e multiculturale. (7-00152)