Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00738 presentata da FRAGALA' VINCENZO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970217
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa, dell'interno, della pubblica istruzione, degli affari esteri e dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che: il Pm presso il tribunale di Roma, dottor Cons. Giuseppe Pititto, ha chiesto il rinvio a giudizio dinanzi alla Corte di assise di Roma, nell'ambito del procedimento penale n. 904/97 RG delle notizie di reato, delle sottoindicate persone: 1) Motika Ivan, nato il 3 agosto 1907 a Hrelja, comune di Rovigno, residente a Zagabria, Stato della Croazia Via Ljudevit Gaj, 27; 2) Piskulic Oskar, detto "Zuti", nato il 29 marzo 1920 a Fiume, Stato della Croazia, ivi residente; 3) Avjanka Margitic nata il 18 gennaio 1922 a Susak, residente a Fiume, Via Aldo Colonnello, 2; ritenute responsabili rispettivamente: a) il primo: del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1 codice penale, 1 e 3 legge 9 ottobre 1967 n. 962, 61 numeri 1 e 4 codice penale (o, per l'ipotesi in cui si ritenesse non configurabile, nella specie, il delitto di genocidio, agli articoli 61, cpv. 575, 577 n. 3 e 4 in relazione all'articolo 61 numeri 1 e 4 codice penale), per avere, in concorso con altri, allo stato non identificati e in numero superiore a cinque che agivano ai suoi ordini, perseguendo il disegno criminoso della distruzione di un gruppo di persone sol perche' erano italiani, e, pertanto, per abietti motivi, cagionato, con premeditazione, la morte di centinaia di persone, tra cui sono state identificate, oltre a quelle di seguito indicate, Smaila Corrado, ucciso perche' colpevole d'avere indossato la divisa del Carabiniere, e Stefani Vincenzo, prelevato da casa con l'inganno, condannandone a morte quale "giudice" senza esserlo e senza comportarsi da tale e senza processi, oppure ordinandone l'uccisione col potere che si arrogava per il fatto d'essere capo partigiano, morte che veniva cagionata per infoibamento, portando le vittime ai bordi delle foibe, legandole l'una all'altra con fili di ferro, sparando su loro o solo su taluna di esse in modo che il peso della stessa trascinasse giu' gli altri ancora vivi, dopo averle, come nel caso di Attilio ed Ettore Marzini, denudate, straziate nei corpi, tagliato loro i genitali, cavato gli occhi o, come nel caso di don Angelo Tarticchio, dopo aver loro strappato e messo in bocca i genitali e conficcato nella testa una corona di filo spinato, o a mezzo di lapidazione, come nel caso di Cernecca Giuseppe, costretto a portarsi sulle spalle le pietre che sarebbero servite per ucciderlo e che, ucciso, veniva decapitato per prelevargli due denti in oro, o ardendole vive, come nel caso del padre di Rocco Edda, e percio' agendo con crudelta' verso le persone. In Gimino e Pisino dopo 18 settembre 1943"; b) il secondo e la terza: del delitto di cui agli articoli 110, 112 n. 1, 81 cpv., 575, numeri 3 e 4 in relazione all'articoli 61 numero 1 e 4 codice penale, per avere, in concorso tra loro limitatamente, quanto all'Avianka, all'omicidio di Sincich Giuseppe, e con altre persone non identificate e comunque in numero di cinque, con l'ulteriore aggravante, per il Piskulic, d'avere, quale capo dell'Ozna (polizia politica jugoslava), diretto l'attivita' criminosa, cagionato, con premeditazione, la morte, per il sol fatto ch'erano italiani, e, percio' per motivi abietti, degli antifascisti Skull Nevio, cui sparavano un colpo alla nuca, Sincich Giuseppe, che uccidevano a colpi di mitra seviziandone il corpo, Blasich Mario, che strangolavano nel suo letto, e, percio' agendo con crudelta' verso le persone. In Fiume, nel maggio 1945". in tempi brevi il Gup presso il tribunale di Roma fissera' la data della udienza preliminare; nella sua richiesta di rinvio a giudizio il Pm indica come prima parte offesa "lo Stato italiano", in considerazione del fatto che gli eccidi attribuiti alle suindicate persone e commessi nelle italianissime terre di Istria, Fiume e Dalmazia, hanno avuto come vittime cittadini italiani - e solo perche' tali - e tra questi molti appartenenti a tutti rami della pubblica Amministrazione, alle forze armate dello Stato, alla polizia, alla Guardia di finanza e all'Arma dei carabinieri come, ad esempio, nel caso del carabiniere Corrado Smaila, ricordato nel capo di imputazione relativo ad Ivan Motika; nel celebrando processo si costituiranno parte civile numerosissimi congiunti delle vittime dei massacri e degli infoibamenti -: se non ritengano di adottare, con la sollecitudine che la situazione richiede, gli opportuni provvedimenti affinche' "lo Stato Italiano", per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei singoli ministeri, e con la assistenza ex lege della Avvocatura generale dello Stato, si costituisca parte civile nel procedimento penale a carico delle sopraindicate persone; se non ritengano che una decisione in tal senso non solo corrisponda ad un obbligo legale, ma ancor piu' ad un debito morale che finalmente, dopo cinquanta anni di complice silenzio, va pagato alla memoria dei morti e alle sofferenze patite dai sopravvissuti; ove non ritenessero di costituirsi parte civile nel detto procedimento penale, quali ne siano le motivazioni augurandosi che esse non siano penosamente ascrivibili ad un miserevole o mercantile calcolo di convenienza politica nelle relazioni con lo Stato di appartenenza delle persone che saranno processate. (3-00738)