Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01643 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO) in data 19970218
Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che: l'articolo 44, comma 4, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria 1993) indica le modalita' secondo cui debbono avvenire la distribuzione e la vendita del pane ottenuto da completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non; dalla relazione al disegno di legge (atto Senato n. 1381 della XI legislatura), si evince quale sia stata l'intenzione del legislatore nel formulare l'articolo in oggetto, originariamente riportato al numero 37, ivi leggendosi: "l'articolo 37 modifica l'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, cosi' come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, il quale, nel sostituire la suddetta norma, ha introdotto la prescrizione che il pane sottoposto a cottura parziale surgelato debba essere destinato al solo consumatore finale, precludendo cosi' agli operatori intermedi la facolta' di aprire le confezioni di pane precotto surgelato al fine di ultimare la cottura prima della vendita o somministrazione al consumatore finale. La prescrizione in argomento e' stata contestata dalla Commissione CEE con procedura d'infrazione contro l'Italia per violazione dell'articolo 30 del trattato stesso, nonche' dell'articolo 1 della direttiva CEE 66/683/CEE sull'utilizzo dei prodotti. Si rende pertanto necessaria, al fine di evitare una sicura pronuncia di condanna da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee, la modifica delle norme vigenti"; le nuove disposizioni, introdotte con l'articolo 44, comma 4, della legge n. 146 del 1994, valgono nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attivita' sul territorio nazionale e, pertanto, non costituiscono alcun ostacolo agli scambi commerciali tra gli Stati membri della Cee e bloccano cosi' la procedura d'infrazione avviata dalla Cee; alla luce di tutto cio', risulta assolutamente chiara e trasparente la volonta' del legislatore in merito al contenuto dell'articolo 44 della legge n. 146 del 1994 e viene meno ogni motivo che renda necessario attuare ulteriori provvedimenti per scongiurare una condanna dalla Corte di giustizia dell'Unione europea contro l'Italia. Solo per un eccesso di pignoleria si potrebbe ravvisare che l'articolo 44, comma 4, della legge n. 146 del 1994, induca ad una perplessita' interpretativa quando parla della vendita di pane ottenuto da pane precotto e che va venduto "previo confezionamento". Orbene, a queste due parole, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, traendo spunto dall'esigenza di evitare la citata condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, ha dato una sua particolare e immotivata interpretazione, e, con una circolare della Dgpi, Divisione XIII, prot. n. 129263, dal 30 maggio 1995 sta permettendo la messa in vendita del pane ottenuto da pane precotto, con il prodotto inserito nel sacchetto anche al momento della vendita, procedura non prevista dalla attuale legge che disciplina la vendita dei prodotti alimentari (legge n. 109 del 27 gennaio 1992); la circolare del Ministero introduce una modalita' di vendita di un prodotto alimentare del tutto nuova, che sembrerebbe una via di mezzo tra cio' che la legge n. 109 del 1992 stabilisce alle lettere b) e c) dell'articolo 1, comma 2, in riferimento ai prodotti "preconfezionati" e "preincartati"; la legge stabilisce che gli atti necessari a riconoscere e consentire nuove materie o pratiche debbono essere approvati dal Parlamento con legge o mediante provvedimenti normativi del Governo, quali il decreto-legge, il decreto legislativo, il regolamento governativo ed il decreto ministeriale; la circolare, vista in questa ottica, rappresenterebbe un atto gravemente improprio, emesso in eccesso di potere in quanto consente una pratica espressamente non ammessa dalla legge in vigore; in questo caso specifico, la possibilita' di effettuare l'inserimento del pane ottenuto da pane precotto nel sacchetto al momento della vendita, mentre e' stabilito che esso vada posto "in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto"; con tale circolare ministeriale non solo si introduce nella legislazione, in modo anomalo, una disposizione del tutto nuova, e comunque chiaramente non prevista, ma si viola cio' che il legislatore ha espressamente voluto, creando gravi limitazioni a danno della corretta informazione dei consumatori, che vengono privati delle garanzie e della tutela cui hanno diritto -: se non ritenga opportuno annullare le disposizioni emanate con la circolare del 30 maggio 1995 della Dgpi, Divisione XIII, n. 129263; se, in caso che la circolare avesse prodotto effetti difformi da quelli riportati dall'articolo 44, comma 4, della legge n. 146 del 1994 e questi fossero tutt'oggi in vigore, non intenda disporre comunque che la vendita di pane ottenuto da pane precotto sia effettuata esclusivamente in comparti separati dal pane fresco, gia' inserito nell'imballaggio e con le indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto. (5-01643)