Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00156 presentata da BARRAL MARIO LUCIO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19970218
La X Commissione, premesso che: l'articolo 3 della legge 12 marzo 1996, n. 169, di ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla intesa di Madrid, concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989, ha attribuito al Governo la delega a modificare la legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla al predetto protocollo; la medesima norma ha attribuito al Governo anche la delega per istituire una procedura di opposizione alla concessione dei marchi nazionali, per effetto della quale i soggetti interessati a far valere la mancanza dei requisiti di registrabilita' di un marchio potranno ora, anziche' adire l'autorita' giudiziaria ordinaria (e precisamente il giudice del luogo del domicilio del titolare del marchio), presentare opposizione scritta all'Ufficio italiano brevetti e marchi; l'istituzione di questa procedura di opposizione determinera' quindi, in concreto, un trasferimento di attribuzioni dai giudici ordinari, distribuiti su tutto il territorio dello Stato, a un unico ufficio amministrativo centrale, avente sede a Roma: e cioe' in sostanza portera' ad un accentramento di funzioni sino ad ora decentrate, che va nella direzione opposta a quella che lo stesso Governo dichiara di voler perseguire; tutto cio' appare ancor piu' paradossale se si pensa che gran parte del contenzioso in materia di marchi e' oggi concentrato presso le sedi giudiziarie dell'Italia settentrionale, dal momento che e' a soggetti residenti proprio in tali regioni che fa capo alla maggioranza dei marchi registrati presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi; per evitare questo risultato, l'unica strada da seguire appare quella del decentramento dell'attivita' dell'Ufficio italiano brevetti e marchi relativa alla procedura di opposizione, decentramento che e' stato proposto anche nel corso dei lavori della Commissione istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il recepimento del protocollo di Madrid, e che del resto gia' ora e' previsto per altri aspetti della procedura di registrazione e di brevettazione ed in particolare per il deposito delle domande, che puo' essere effettuato presso gli uffici Upica esistenti in ciascun capoluogo di provincia; sorprendentemente questa soluzione non e' prevalsa in seno alla commissione anche a causa dell'opposizione manifestata dal rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, consigliere Ragonesi, il quale, in occasione della riunione finale della commissione medesima, dichiarava testualmente "che l'amministrazione da Lui rappresentata non acconsentira' a decentramenti delle attivita' dell'Ufficio centrale senza una generale riforma delle funzioni dello stesso" (cfr. verbale della riunione della commissione del giorno 4 febbraio 1997), riforma della quale lo stesso consigliere sottolineava i "tempi lunghi" (ibidem); appare dunque strettamente necessario che il testo del decreto legislativo proposto dalla commissione venga modificato, prevedendo il decentramento delle attivita' dell'Ufficio italiano brevetti e marchi relative alla procedura di opposizione, se non in ogni citta' capoluogo di provincia (ovvero sede di tribunale), quanto meno presso quelle citta' sede di corte di appello -: impegna il Governo ad adoperarsi affinche' il decreto legislativo che dovra' venire adottato in forza della delega contenuta nell'articolo 3 della legge 12 marzo 1996, n. 169, preveda che le competenze dell'Ufficio italiano brevetti e marchi in materia di opposizione alla registrazione dei marchi vengano decentrate, preferibilmente in ogni citta' capoluogo di provincia (ovvero sede di tribunale) o, quanto meno, presso le citta' sede di corte di appello. (7-00156)