Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00160 presentata da TURRONI SAURO (MISTO) in data 19970219
L'VIII Commissione, premesso che: il disordine e l'abbassamento della qualita' del nostro sistema urbano - causati da un lungo elenco di atti, quali la deregulation, il ricorso alle procedure accelerate e alle leggi speciali, la frammentazione e settorializzazione delle azioni di governo sul territorio, l'abolizione degli strumenti di programmazione e di controllo, la riduzione dei livelli di tutela, la minaccia dell'integrita' dei centri storici, i continui interventi in deroga, i numerosi condoni - sono oramai evidenti e sotto gli occhi di tutti; i beni culturali ed il paesaggio sono stati sacrificati alle esigenze di uno sviluppo senza qualita', e la vita nelle citta', l'organizzazione dei centri urbani, le condizioni di vivibilita', di accessibilita' e di mobilita' hanno subi'to un degrado intollerabile, ed in cui il territorio, realta' sempre piu' manomessa, e' diventata fonte di rischi sempre crescenti; la riqualificazione delle citta' e del paesaggio extraurbano, il rinnovamento delle politiche di governo del territorio, la programmazione e il corretto inserimento ambientale ed urbanistico delle opere pubbliche sono pertanto sempre piu' urgenti; l'Italia ha bisogno di una politica territoriale e urbanistica che l'avvicini all'Europa, offra certezza del diritto, chiarisca funzioni e ruoli degli operatori, stabilisca chiari ed applicabili criteri di programmazione, pianificazione e controllo; non e' piu' rinviabile una nuova legge di riforma urbanistica che innovi le politiche del governo del territorio e che le porti ad unitarieta'; e' pertanto necessario aprire una riflessione generale sulle cause del grave degrado del territorio e sul fallimento della pianificazione urbanistica, al fine di procedere all'adozione di misure efficaci e tempestive in grado di porre rimedio alla situazione di dissesto sopra delineata; considerato che: a) e' opportuno e necessario che il Governo riferisca al Parlamento in merito all'attuazione della legge n. 1150 del 1942 ed alle altre leggi aventi contenuti riferibili all'urbanistica ed al territorio, in particolare le leggi 6 agosto 1967, n. 765, 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457, 8 giugno 1990, n. 142, limitatamente all'articolo 15 - pianificazione e programmazione provinciale - e all'articolo 27 - accordi di programma -, 8 agosto 1985, n. 431, 18 maggio 1989, n. 183, limitatamente alla pianificazione di bacino, 6 dicembre 1991, n. 394, limitatamente alla pianificazione dei parchi e delle aree naturali protette, e 28 febbraio 1985, n. 47; b) e' altresi' necessario e opportuno che il Governo riferisca al Parlamento in merito all'esercizio da parte delle regioni delle competenze ad esse attribuite in materia urbanistica dell'articolo 117 della Costituzione; rilevata altresi' la grande opportunita' dell'avvio nella competente Commissione di merito di una complessiva indagine conoscitiva - finalizzata all'adozione di una nuova legge di riforma che possa disciplinare, nel rispetto degli obblighi internazionali contratti dall'Italia, nonche' delle disposizioni dettate dagli organi competenti delle comunita' sovrastanti alle quali l'Italia partecipa a norma dei relativi trattati istitutivi e delle convenzioni che ne estendano le attribuzioni, il Governo del territorio per quanto attiene alla regolazione delle tutele, degli assetti, delle trasformazioni e delle utilizzazioni del territorio e degli immobili che lo compongono - in grado di acquisire e valutare adeguati elementi conoscitivi rispetto alla situazione del Paese, all'attivita' degli enti che hanno competenza in materia di urbanistica e di territorio, alla legislazione regionale, alle linee di assetto del territorio, alle situazioni del dissesto, dell'abusivismo ed al confronto con le esperienze degli altri Paesi europei; atteso inoltre che le attivita' di Governo del territorio hanno per obiettivo la tutela dell'integrita' fisica e della identita' culturale del territorio stesso, da assumere quali condizioni, nella duplice accezione di limiti e di presupposti, di ogni ammissibile scelta di trasformazione, fisica o funzionale, nonche' il conferimento al medesimo territorio, ed in particolare al sistema insediativo antropico, di piu' elevati caratteri di qualita', formale e funzionale, al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile impegna il Governo: a riferire al Parlamento, presso la competente Commissione di merito, sull'attuazione e sugli effetti prodotti dalle leggi indicate alla lettera a) del precedente considerato; a riferire al Parlamento, presso la medesima Commissione di merito, sulla complessiva attivita' in materia urbanistica delle Regioni e sull'esercizio da parte delle stesse dei poteri e delle competenze ad esse attribuite in tale materia dall'articolo 117 della Costituzione. (7-00160)