Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01654 presentata da NARDINI MARIA CELESTE (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19970219
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: con deliberazione n. 7791 del 22 novembre 1995, la signora Rosanna Buttaro, ausiliaria specializzata, ha cessato il rapporto di lavoro per limiti di eta'; con deliberazione assunta dal direttore generale pro tempore della Usl BA/4 n. 7791, si stabili' di risolvere il rapporto di lavoro della signora Buttaro a decorrere dal 1^ febbraio 1996 per limiti di eta'; la Corte Costituzionale, con sentenza n. 90 del 9 marzo 1992, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (stato giuridico del personale delle Usl), nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al raggiungimento di tale anzianita' minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'; pur avendo la signora Buttaro richiesto di rientrare in servizio, la Usl ritiene di non dover provvedere all'annullamento della deliberazione n. 7791 del 22 novembre 1995, ne' la Usl 4 ritiene di poter riammettere la lavoratrice previo atto di annullamento della deliberazione suddetta; in questo tergiversare, non si e' dato corso alla richiesta della signora Buttaro, non applicando quindi la sentenza, con un danno notevole per la signora medesima che ad oggi non percepisce reddito ne' pensione alcuna -: cosa intenda fare perche' venga rispettata la sentenza della Corte Costituzionale, chiarendo di chi sia la responsabilita' della mancata attuazione; per quali motivi si consente che le lavoratrici e/o i lavoratori vengano a trovarsi in situazioni cosi' umilianti. (5-01654)