Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00161 presentata da CANANZI RAFFAELE (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19970220
La I Commissione, premesso che: la toponomastica in provincia di Bolzano e' quella entrata in vigore con i regi decreti del 29 marzo 1923 e del 10 luglio 1940; l'articolo 8, punto 2, dello statuto del Trentino-Alto Adige, fin dal 1948 dispone la competenza primaria della provincia autonoma di Bolzano in materia di topomastica, "fermo restando l'obbligo della bilinguita'"; l'articolo 101 dello statuto stesso prevede che la legge provinciale accerti l'esistenza ed approvi la dizione dei toponimi in lingua tedesca; l'articolo 102 sancisce infine il diritto delle popolazioni ladine al rispetto della loro toponomastica; in sede provinciale, anche a fronte di difficolta' interpretative del richiamato disposto statutario, non si sono ancora definite intese idonee a garantire con legge provinciale il diritto alla tutela del patrimonio storico e/o popolare che lega il territorio ai diversi gruppi linguistici conviventi; il tema alimenta incertezza e contrapposizioni politiche che si riflettono anche nei diversi documenti sottoposti all'esame della Commissione, mentre, sotto ogni aspetto, risulta opportuno, per il bene delle popolazioni conviventi, operare per il superamento delle attuali difficolta' sulla linea della ricerca del consenso che ha informato l'attuazione statutaria; auspicando che ogni forza politica, coinvolgendo responsabilmente le popolazioni, contribuisca in tal modo a soluzioni costruttive per il corretto esercizio della competenza provinciale in materia; impegna il Governo date le affermate diverse interpretazioni delle disposizioni statutarie, ad attivarsi affinche' sia introdotto, nei rapporti con la provincia autonoma di Bolzano, una norma di attuazione che risolva i dubbi sorti in proposito, in modo da poter procedere nel rispetto dello statuto stesso e quindi, dei diritti di ciascuno dei tre gruppi linguistici. (7-00161)