Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01673 presentata da FOTI TOMMASO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970220
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: si registrano opposte interpretazioni, da parte del Ministero delle finanze e da parte della giurisprudenza tributaria di merito, in materia di pagamento dell'Ici sui suoli concessi dai comuni in diritto di superficie; il Ministero delle finanze ha, in piu' circostanze, espresso l'avviso che "soggetto obbligato al pagamento dell'Ici sul valore del fabbricato, realizzato su terreno altrui a seguito di concessione del diritto di superficie, e' la societa' cooperativa, in quanto titolare di un diritto reale di abitazione" (in tal senso si e' espressa la direzione centrale per la fiscalita' locale con le circolari n. 4 del 9 giugno 1993 e n. 172/E del 14 giugno 1995); sostengono alcuni giudici tributari (le commissioni tributarie di primo grado di Venezia, con decisione n. 343 del 26 gennaio 1995; di Latina, con decisione n. 238 del 13 giugno 1994; e di Genova, con decisione n. 375 del 30 giugno 1995) che l'immobile concesso in superficie e' devoluto, alla scadenza del termine della concessione (che per solito e' di 99 anni) all'ente pubblico concedente, e di conseguenza non puo' essere soggetto passivo di un'imposta che colpisce la proprieta' di un immobile chi e' "proprietario a termine", spossessato ogni anno di una quota del diritto proporzionale alla durata della concessione. Soggetto passivo, secondo tali giudici, e' quindi il comune in quanto proprietario del suolo e concedente del diritto di superficie sul fabbricato edificato; essendo, pero', il comune esonerato dal pagamento dell'Ici sui beni propri siti nel territorio di competenza, l'imposta in questione non puo' essere pretesa -: se si intendano assumere apposite iniziative legislative che superino la contrapposizione in essere tra proprietari di abitazioni sorte in cooperativa e comuni. (5-01673)