Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01683 presentata da MICHIELON MAURO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19970224
Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'industria, commercio e artigianato. - Per sapere - premesso che: con la legge 29 dicembre 1993, n. 580, all'articolo 8, comma 1, e' stato istituito, in applicazione dell'articolo 2188 del codice civile, presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il registro d'impresa per gli agricoltori; alla scadenza del 31 ottobre 1996, soltanto ottocentomila imprese, su tremilioni stimate, si erano iscritte, e tra le regioni con il minor numero di iscrizioni detiene il primato la Puglia, con una percentuale di pratiche definite del 38 per cento, seguita dalla Sicilia (63 per cento) e dalla Sardegna e Campania (ambedue con il 70 per cento); con decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, il termine per l'iscrizione delle imprese agricole e delle societa' semplici presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' stato prorogato sino al 31 dicembre 1996; con il medesimo provvedimento e' stato previsto che nelle province autonome di Trento e di Bolzano alla registrazione delle singole aziende agricole presso le camere di commercio "si puo' provvedere d'ufficio su iniziativa dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura in base alle risultanze degli schedari ufficiali dei masi tenuti dall'assessorato per l'agricoltura"; con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, provvedimento "collegato" alla legge finanziaria per il 1997, all'articolo 2, comma 177, e' stato imposto alle aziende pubbliche l'accertamento della qualifica dell'attivita' di impresa sulla base delle iscrizioni nel registro di impresa di cui al citato articolo 8 della legge n. 580 del 1993, ai fini dell'accesso degli esercenti attivita' agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante agricolo ovvero ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario; nel Veneto, pero', la regione consegna i buoni riservandosi poi la verifica delle iscrizioni perche' i terminali delle Cciaa non si collegano con quelli della regione; in realta', il decreto ministeriale 6 agosto 1963, che disciplina la concessione dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine sulla benzina, sul petrolio, sugli olii da gas e sui residui della lavorazione destinati all'azionamento delle macchine agricole, non richiede espressamente la qualifica di impresa agricola. Tuttavia gli uffici periferici dell'Uma, ai fini della concessione di dette agevolazioni fiscali, fino al 31 dicembre 1996 non accertavano la qualifica di impresa agricola per i richiedenti, mentre, a far data dal 1^ gennaio 1997, prima di concedere tali agevolazioni richiedono l'iscrizione nel registro d'impresa di cui all'articolo 8 della legge n. 580 del 1993; anche l'Inps ora richiede l'iscrizione nel registro di impresa ai fini dell'erogazione delle pensioni di anzianita'. Inoltre, sembra che anche il contributo Aima per i seminativi 1997 non sara' erogato se non si e' iscritti, sebbene l'Aima abbia chiarito che non serve l'iscrizione; c'e' inoltre il problema del canone telefonico, da convertire da tariffa abitazione a categoria affari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1988 regolamento di servizio Sip-Telecom; con parere del inistero dell'industria, commercio e artiginato (protocollo n. 490237 del 28 novembre 1996) veniva chiarito che un imprenditore non a titolo principale non e' obbligato alla iscrizione nel registro di impresa; la confusione normativa ha fatto si' che numerosi piccoli operatori agricoli non si iscrivessero al registro di impresa entro i termini di cui alla predetta legge n. 642 del 1996 -: se non ritengano opportuno adoperarsi perche' sia prorogato il termine del 31 dicembre 1996 per l'iscrizione al registro di impresa di cui alla legge n. 642 del 1996, fissandolo possibilmente al 30 aprile 1997, cosi' da farlo coincidere con la scadenza delle domante Aima per il 1997, considerato che gli operatori agricoli che non si sono ancora iscritti non solo sono soggetti a multa per tardiva iscrizione, ma altresi' penalizzati dalla mancata concessione delle agevolazioni fiscali; quale sia l'opinione dei Ministri interrogati in merito all'eventualita' di esonerare dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese agli operatori agricoli il cui volume di affari annuo, ai fini Iva, sia inferiore a venti milioni di lire, fermo restando, pero', che cio' non deve costituire un'ulteriore agevolazione per il sud a svantaggio degli agricoltori del nord. (5-01683)