Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/3181/014 presentata da DI ROSA ROBERTO IGNAZIO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19970225
La Camera, considerato che: il disegno di legge n. 3181, approvato dal Senato nella seduta del 6 febbraio 1997, prevede una serie di provvedimenti atti a contribuire al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-1999; l'articolo 8, comma 3 del sopracitato disegno di legge, dispone che i soggetti titolari di conti correnti e di contabilita' speciali aperti presso le Tesorerie dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i comuni, le province, le comunita' montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli enti previdenziali di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n.720, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti locali del Servizio sanitario nazionale, l'Ente poste limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato ed ai conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori al 90 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996; il Ministro del tesoro, su richiesta dei soggetti interessati, con propri decreti, per effettive, motivate e documentate esigenze, puo' disporre deroghe ai vincoli di cui al comma 3; impegna il Governo ad esaminare, nell'ambito delle deroghe concedibili, con particolare favore e sollecitudine, le richieste di prelevamento avanzate dalle Autorita' portuali, atteso che le stesse, in molti casi, non hanno proceduto ad alcuna utilizzazione di somme nel periodo precedente preso a riferimento dall'articolo 8, comma 3. (9/3181/14).