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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00168 presentata da PROCACCI ANNAMARIA (MISTO) in data 19970226

La XII Commissione, considerato che: il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, ha dato attuazione alla direttiva 90/220, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, prevedendo le misure volte a proteggere la salute umana anche dall'immissione sul mercato di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti; l'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 92, in base a quanto espressamente previsto dalla direttiva n. 220, consente al Ministro della sanita' di disporre con propria ordinanza, di limitare o di proibire provvisoriamente l'uso e/o la vendita sul territorio nazionale di prodotti che possono costituire un rischio per la salute umana, ancorche' immessi sul mercato in conformita' alle disposizioni del medesimo decreto n. 92; la Commissione europea ha concesso il permesso per l'importazione nei Paesi membri dell'Unione della soia geneticamente manipolata della multinazionale Monsanto, resa resistente all'erbicida roundup, il cui principio attivo e' il glifosato prodotto dalla Monsanto stessa; la direttiva comunitaria 96/32 del 21 maggio 1996 porta dagli attuali 0,1 parti per milione a 20 parti per milione il contenuto massimo consentito dall'erbicida glifosato di cui la Monsanto e', in Europa, unica produttrice; e' stata dimostrata la possibilita' di trasferire il rischio allergenico mediante manipolazione genetica dalla noce brasiliana alla soia geneticamente manipolata e non e' stato possibile escludere il rischio di scatenare risposte allergiche in seguito all'ingestione della soia geneticamente manipolata con geni del batterio agrobacterium tumefaciens della Monsanto; recentemente e' stata consentita a livello europeo l'importazione e la coltivazione del mais geneticamente manipolato della Cibageigy, nonostante che, su quindici Paesi membri, si siano registrati il parere contrario di tredici ministri dell'ambiente e l'astensione di un altro ministro, e che il commissario europeo per le politiche dei consumatori, Emma Bonino, abbia dichiarato, secondo quanto risulta dal verbale della riunione della Commissione nella quale e' stata concessa la citata autorizzazione alla importazione e alla coltivazione, che rimangono dubbi nei pareri espressi dagli appositi comitati scientifici e che tale decisione affrettata risponda a pressioni di carattere economico; la soia geneticamente manipolata e' gia' utilizzata, senza alcuna etichettatura in preparazioni alimentari per uso umano - pasticceria, cioccolata, prodotti dietetici - ed animali in circolazione nell'Unione europea e dunque in Italia; l'Austria e il Lussemburgo hanno gia' attivato la procedura prevista dalla direttiva n. 220/90, recepita dall'articolo 16 del citato decreto n. 92, bloccando l'ingresso del mais transgenico sul loro territorio, mentre la Francia ha gia' annunciato che non autorizzera' la coltivazione del mais transgenico; impegna il Governo ad attivare con urgenza la procedura prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 92 del 1993, per bloccare l'introduzione in Italia di soia e di mais geneticamente manipolati; a presentare le evidenze scientifiche in base alle quali si sono innalzati di duecento volte i limiti consentiti di glifosati negli alimenti; a trasmettere entro trenta giorni alle competenti Commissioni parlamentari i dati, raccolti in base alle disposizioni del titolo II del citato decreto legislativo n. 92, relativi alle emissioni deliberate a scopi sperimentali di soia, di mais e di altri organismi geneticamente manipolati, finora effettuate o in programma su territorio nazionale, specificando in particolare: a) il numero di notifica attribuito dal ministero della sanita'; b) la data di ricevimento della notifica; la data di trasmissione della notifica alla Commissione consultiva prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 92; c) il nome dell'impresa che ha presentato la richiesta con tutti i dati necessari ad identificarla, compresi quelli relativi all'effettivo proprietario del brevetto o dei diritti d'ottenzione; d) l'identificazione esatta della varieta' di riferimento, compresi gli ibridi di provenienza sui quali e' stata operata la manipolazione genetica; e) i caratteri oggetto della manipolazione genetica; f) il periodo in cui il mais e' geneticamente manipolato e' stato rilasciato ed i luoghi in cui sono avvenute le sperimentazioni; g) la data della comunicazione del Ministero della sanita' al notificante relativa alla possibilita' di effettuare la emissione; h) i protocolli seguiti per l'emissione deliberata, la natura e le modalita' dei controlli accompagnata dalla identificazione dei responsabili dei controlli effettuati; i) i rapporti sui rischi dell'emissione per ogni singola varieta' di mais geneticamente manipolato e per ogni singola caratteristica introdotta con la bioingegneria; ad attivarsi per modificare la direttiva n. 220 del 1990, allo scopo di evitare che la Commissione europea operi atti arbitrari contrari alla volonta' della maggioranza dei Paesi membri e sia, invece, tenuta all'osservanza di un principio di precauzione sul quale dovrebbero gia' ora essere basate le decisioni sul rilascio deliberato di organismi geneticamente manipolati; ad integrare le disposizioni previste dal titolo III del decreto n. 92 in materia di etichettatura dei prodotti contenenti Omg o combinazioni di Omg, prevedendo, come gia' si verifica in Danimarca, l'etichettatura obbligatoria permanente dei prodotti derivati dalla soia e dal mais geneticamente modificati, al fine di garantire la libera scelta ai consumatori, quali primi responsabili delle decisioni attinenti la propria salute; ad ammettere nelle sedi consultive nazionali i rappresentanti di associazioni che hanno maturato una lunga esperienza sulla questione della brevettazione del vivente; a raccogliere tutte le informazioni necessarie onde riferire al Parlamento sui criteri con i quali si effettua il rilascio deliberato di organismi geneticamente manipolati, sulle istituzioni deputate ad un reale monitoraggio e ad una valutazione indipendente dell'impatto sanitario del rilascio deliberato, affinche' sia garantita la massima trasparenza in decisioni cosi' delicate. (7-00168)

 
Cronologia
martedì 25 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 308 voti favorevoli, 257 contrari e 1 astenuto, l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 (AC 3181), sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

venerdì 28 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Nella seduta continuata dal 26 al 28 febbraio 1997, la Camera approva, con 308 voti favorevoli e 170 contrari, l'emendamento 2.55 del Governo, interamente sostitutivo del testo del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, Interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto (A.C. 2946), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.