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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07977 presentata da STUCCHI GIACOMO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19970226

Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: con l'entrata in vigore della nuova disciplina del contenzioso tributario, il secondo grado di giudizio si svolge presso le commissioni tributarie regionali, aventi sede nei capoluoghi di regione; ricorrere in secondo grado alla commissione regionale facendo riferimento esclusivamente alla sede del capoluogo di regione comporta un'enorme lievitazione di tempi e di costi rispetto alle previgenti commissioni tributarie di secondo grado, sia per i contribuenti, sia per lo Stato, che, in caso di soccombenza, deve sostenere il risarcimento delle spese, ivi comprese le trasferte dei professionisti; i funzionari degli uffici periferici sopportano trasferte piu' lunghe, con conseguenze negative in termini di tempi, costi per la collettivita' e per l'amministrazione finanziaria, nonche' in termini di disagio nell'esecuzione del proprio lavoro e di rischio di smarrimento di documenti; nella seduta della Camera del 16 ottobre 1996, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del disegno di legge n. 437, il Governo non accoglieva l'ordine del giorno, a firma dell'onorevole Molgora n. 9/2158/2, in cui si evidenziava la necessita' di un intervento urgente in materia, da effettuarsi entro la fine del 1996; il Governo preferiva accogliere un generico ordine del giorno che non contemplava un termine perentorio d'intervento, evidenziando, in realta', la ferma intenzione di mantenere lo status quo -: per quale motivo non abbia adottato alcun provvedimento per istituire sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali, nonostante le promesse ufficiali fatte in sede di commissione parlamentare; se l'inerzia del ministero non abbia in realta' contribuito a rendere sempre piu' difficoltoso e oneroso il ricorso alla giustizia tributaria da parte dei contribuenti, con il risultato concreto di scoraggiare l'esercizio della giustizia tributaria stessa; se corrisponda al vero che, in caso di soccombenza, gli uffici finanziari non riconoscono al contribuente il rimborso delle spese processuali liquidate secondo il dispositivo della sentenza. (4-07977)

Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante lamenta la mancata istituzione di sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali e chiede di conoscere se corrisponda al vero la circostanza secondo la quale, in caso di soccombenza, gli uffici finanziari non effettuino a favore del contribuente il rimborso delle spese processuali liquidate in base al dispositivo delle sentenza. Al riguardo si osserva che il problema della istituzione delle sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali ha trovato soluzione con l'articolo 35 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante "Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto". Tale norma, infatti, prevede l'istituzione di sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della norma stessa distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione. Quanto, poi, alla circostanza che gli uffici non corrispondono le spese di lite liquidate dal giudice tributario, il competente Dipartimento delle Entrate ha comunicato che tale notizia non sembra corrispondere a verita', atteso che gli uffici finanziari sono obbligati per legge a pagare quanto sono stati condannati a rifondere, a qualsiasi titolo, al contribuente sulla base di un provvedimento giurisdizionale e che, qualora non adempiano a tale obbligo, sono soggetti alle procedure di esecuzione forzata al pari di qualsiasi privato cittadino. L'Amministrazione finanziaria si sta adoperando per la concreta attuazione di tale disposizione normativa. In particolare, per quanto concerne l'individuazione dei locali di tali nuove strutture nonche' l'attrezzaggio per le procedure informatiche il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che sono state tempestivamente avviate le necessarie iniziative, rispettivamente dalle Direzioni Regionali e dal Centro Informativo del Dipartimento stesso. Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.



 
Cronologia
martedì 25 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 308 voti favorevoli, 257 contrari e 1 astenuto, l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 (AC 3181), sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

venerdì 28 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Nella seduta continuata dal 26 al 28 febbraio 1997, la Camera approva, con 308 voti favorevoli e 170 contrari, l'emendamento 2.55 del Governo, interamente sostitutivo del testo del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, Interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto (A.C. 2946), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.