Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00798 presentata da SIMEONE ALBERTO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970226
Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: a seguito dell'atto di scissione parziale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni spa (Ina) in favore dell'unica societa' beneficiaria originata dalla scissione medesima, ossia la Consap concessionaria servizi assicurativi pubblici spa, quest'ultima divenne proprietaria di tutto il patrimonio immobiliare dell'Ina spa; a far data dal 1995, la predetta Consap spa, in attuazione del programma di alienazione frazionata del proprio patrimonio immobiliare con prelazione a favore dei conduttori aventi diritto, ha proceduto dapprima alla stipula di specifici contratti preliminari di vendita e, successivamente, al rogito di atti pubblici di compravendita, provvedendo a fissare il prezzo a corpo, ex articolo 1538 del codice civile, senza applicazione ne' riconoscimento di alcun beneficio a favore degli acquirenti; a seguito dell'approvazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (legge finanziaria per il 1997), il legislatore ha previsto una serie di benefici a favore degli acquirenti di immobili provenienti dalla dismissione del patrimonio delle amministrazioni pubbliche "che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560" nonche' della "concessionaria servizi assicurativi pubblici spa (Consap) e delle societa' a prevalente partecipazione pubblica" (articolo 3, comma 109); in particolare, la lettera d) dell'articolo 3, comma 109, della citata legge n. 662, prevede espressamente che "per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi e' preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento, fatta salva la possibilita', in caso di difforme valutazione, di ricorrere a una stima dell'ufficio tecnico erariale"; nulla e' stato invece previsto dalla legge n. 662 del 1996 in ordine alle ipotesi di acquisti, gia' perfezionatisi con la stipula di formali atti pubblici, effettuati dagli aventi diritto del patrimonio immobiliare alienato a seguito delle suindicate dismissioni; a seguito dell'entrata in vigore della predetta norma e del conseguenziale riconoscimento del diritto agli acquirenti ad acquistare gli immobili provenienti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Consap spa con una riduzione del prezzo di acquisto degli stessi pari al 30 per cento rispetto al valore di mercato, si e' venuta a creare una disparita' di trattamento tra gli acquirenti di porzioni di detto patrimonio immobiliare che hanno proceduto alla formalizzazione dell'atto di acquisto in epoca antecedente all'emanazione della legge n. 662 del 1996, con conseguenziale corresponsione del prezzo d'acquisto in misura intera e senza riduzioni, e gli acquirenti che si troveranno invece a formalizzare gli atti notarili di acquisto in epoca successiva all'entrata in vigore della predetta legge; la suddetta disparita' di trattamento, oltre a confliggere con le piu' elementari norme diritto, ha anche originato una violazione del diritto, costituzionalmente garantito ai cittadini italiani, all'applicazione di analoghi trattamenti in presenza delle medesime fattispecie -: in che modo il Governo intenda intervenire per rimuovere la descritta situazione di palese ed illegittima disparita' di trattamento; se non intenda adottare tempestivamente opportuni provvedimenti atti ad estendere i benefici di cui all'articolo 3, comma 109, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a favore di tutti coloro i quali hanno proceduto all'acquisto, con la stipula di formali atti pubblici di compravendita, di porzioni immobiliari provenienti dalle dismissioni del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche non rispondenti alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, della Consap spa e delle societa' a prevalente partecipazione pubblica. (3-00798)