Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00166 presentata da BRUNETTI MARIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19970226
La III Commissione, considerato che: si sono verificati casi di aggiramento delle disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento"; tale "aggiramento" riguarda il comma 6 punto d) dell'articolo della legge sopra citata (divieto di esportare armi verso i Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia dei diritti dell'uomo) oltre che lo spirito complessivo dell'articolo stesso; il Governo ha, al fine di allargare le maglie di questo divieto, ritenuto vincolanti solo le condanne per violazioni delle liberta' fondamentali deliberate con voto formale dalla Commissione per i diritti umani dell'Onu, richiedendo che la stessa, indipendentemente da un suo voto di revoca, fosse da considerarsi nulla se nelle successive sessioni della Commissione non fosse votata una nuova risoluzione di condanna; analogamente il Governo ritiene non vincolanti le deliberazioni di condanna per violazione dei diritti fondamentali prese dalla Commissione per i diritti dell'uomo dell'Onu e approvate per consensus, ovvero senza bisogno di contare i voti; permangono inaccettabili inoltre contratti di vendita di armi o di parti di esse con Paesi invasori di altri Stati in quanto confliggenti con le disposizioni previste dai punti a) e b) del comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 185 del 1990, e come tali vanno tassativamente vietati; impegna il Governo a rispettare le disposizioni dell'articolo 1 della legge n. 185 del 9 luglio 1990 in merito alle deliberazione di condanna di Paesi per violazioni delle liberta' fondamentali deliberate dalla Commissione diritti dell'uomo dell'Onu e di attenersi al divieto di esportazioni di armi fino alla revoca di tale condanna da parte della Commissione dell'Onu stessa; di considerare vincolanti altresi', al fine di autorizzare o meno l'esportazione di armamenti, le disposizioni di condanna per violazioni delle liberta' fondamentali deliberate dalla Commissione per i diritti dell'uomo dell'Onu e approvate per consensus; a negare l'autorizzazione per la stipula di contratti di cessione e vendita di armamenti con Paesi che siano in guerra o le cui truppe occupino militarmente un paese straniero in violazione del diritto internazionale. (7-00166)