Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00176 presentata da SCOZZARI GIUSEPPE (MISTO) in data 19970226
La X Commissione, premesso che: il commercio ambulante, ora definito commercio su aree pubbliche, rappresenta, specialmente nelle regioni meridionali, un'antica tradizione ed una valida valvola di sfogo delle tensioni occupazionali che affliggono il nostro Paese; tuttora la realta' lavorativa di questo particolare settore del commercio e' fatta di orari snervanti, lunghe e faticose trasferte; in Italia il mercato domenicale o festivo e' ancora molto in uso, in particolare in occasione di feste o sagre nel periodo festivo e nei luoghi di villeggiatura: tuttavia agli ambulanti e' vietato l'utilizzo festivo dei propri mezzi commerciali, in base alle disposizioni applicative del Codice della strada e ad una vecchia normativa che consente ai prefetti di vietarne o regolarne la circolazione; la possibilita' di chiedere ai prefetti autorizzazioni al viaggio in deroga alla legge incontra comportamenti molto difformi, dovuti ai poteri discrezionali dell'autorita' prefettizia: dalla concessione di deroghe semestrali al rilascio di autorizzazioni solo giornaliere con indicazioni del percorso e dei tempi massimi di percorrenza; i poteri prefettizi in materia non hanno piu' motivo di essere poiche' infatti la legge 28 marzo 1991, n. 112 di disciplina del commercio sulle aree pubbliche, pone tutti i poteri in materia nelle mani delle Regioni e degli enti locali; d'altro canto la soppressione delle competenze del prefetto in materia di commercio ambulante non tocca il potere di questo a limitare la circolazione stradale ai sensi delle disposizioni del codice della strada; impegna il Governo: ad emanare disposizioni in materia di circolazione nei giorni festivi che tengano conto della necessita' degli esercenti di esercizi commerciali su aree pubbliche, debitamente autorizzati, di viaggiare solo per lavoro, garantendo loro uniformita' di trattamento su tutto il territorio nazionale; ad attivarsi affinche' siano sospese le anacronistiche norme che affidano ai prefetti il controllo del commercio ambulante, con particolare riferimento all'articolo 21 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, ed all'articolo 1 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 aprile 1947, n. 630. (7-00176)