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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00178 presentata da PETRELLA GIUSEPPE (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19970226

La VII Commissione, premesso che: nell'attuazione della politica di rinnovamento del sistema formativo italiano intrapresa dal Governo, fondamentale importanza dovra' essere riconosciuta al valore della formazione docente e della continuita' educativo-didattica. Questi principi, piu' volte ribaditi in atti normativi, per quanto riguarda i portatori di handicap, spesso non si sono potuti realizzare per ragioni strutturali o contingenti; la recente azione governativa, avente come scopo il raggiungimento di una maggiore professionalita' dei docenti in un'ottica di miglioramento degli standard d'offerta educativo-formativa, dovra' considerare con particolare attenzione il campo d'intervento della scuola nei confronti dei soggetti deboli e la peculiare configurazione del ruolo degli operatori preposti a seguire in prima persona l'integrazione degli alunni portatori di handicap nella scuola; fino ad oggi il ruolo del sostegno e' stato quasi sempre percepito nel mondo della scuola in modo poco chiaro e spesso equivoco. Questa funzione docente e' stata sovente ammantata di un alone di volontarismo che, seppur fondamentale agli esordi dell'inserimento (legge n. 517 del 1977), si e' poi rivelato come luogo di retorica. Infatti, il principio secondo cui "basta la buona volonta' degli insegnanti" e' stato utilizzato come copertura di inadeguatezze operativo-didattiche e istituzionali. L'insegnante di sostegno spesso si e' trovato esso stesso in una situazione di non integrazione per questioni culturali e strutturali; si puo' oggi ragionevolmente affermare che la cultura dell'integrazione delle diversita' nella scuola italiana ha visto come promotori principali gli insegnanti di sostegno che, grazie al loro ruolo, si sono rivelati agenti di cambiamento ed innovazione. Attraverso il loro contributo quotidiano, la scuola italiana ha promosso la crescita di tutti gli alunni nella direzione della tolleranza, ancor prima che si aprisse ad alunni provenienti da altre culture; oggi queste professionalita' possono essere messe in disparte per effetto di una politica di assorbimento degli esuberi (articolo 1, comma 75 della legge finanziaria 1997) del personale; una politica che appare qui orientata nella direzione opposta alla tanto decantata qualita' dell'istruzione di cui la scuola ultimamente sembra ammantarsi; non e' ammissibile che si possano sprecare risorse umane, come gli insegnanti si sostegno specializzati non di ruolo, laddove la professionalita' raggiunta costituisce un traguardo quotidiano faticoso e fondamentale per poter essere produttivi nel difficile e delicato campo dell'handicap, soprattutto se si considera che l'efficacia dell'azione pedagogica, specialmente nel campo dell'educazione speciale, dipende molto dall'utilizzo di strumenti il cui apprendimento e la cui sperimentazione passano necessariamente attraverso la valorizzazione della propria memoria operativa; la mancanza di una specifica classe di concorso per il sostegno determina la seguente contraddizione: un insegnante di sostegno specializzato, al fine di abilitarsi e continuare a fare il docente di sostegno, dovrebbe prima abilitarsi in una materia qualsiasi, come mineralogia o scienza dell'alimentazione. Quale relazione sussiste tra il compito che un insegnante di sostegno sceglie come tecnico dell'integrazione e proprieta' delle rocce o lipidi e carboidrati? Inoltre, oggi molti docenti privi della specializzazione chiedono l'utilizzo sul sostegno al fine di ottenere, attraverso tale modalita', l'avvicinamento della sede di lavoro, sfruttando la situazione favorevole che li vede aver diritto all'opzione delle cattedre prima degli specializzati. E' un paradosso: da una parte l'amministrazione favorisce e chiede una cultura specialistica agli insegnati di sostegno e dall'altra ricorre a questo canale per risolvere problemi di collocazione del personale: non si comprende perche' lo stesso non si puo' fare anche con una qualsiasi disciplina, come ad esempio la matematica. Spesso sono proprio i soggetti deboli ad avere meno voce in capitolo, scontando una incoerenza istituzionale che evidenzia un atteggiamento politico che nei fatti smentisce le premesse; per effetto di quanto sopra affermato, viene vanificata sovente ogni forma di continuita' didattica di cui si decanta invece il valore in tutte le circolari ministeriali sull'argomento (ad esempio la circolare 1/88). Se l'insegnamento sul sostegno e' riconosciuto a chiunque ne faccia richiesta, gli effetti si ripercuotono inevitabilmente sul versante della qualita' del servizio in generale ma, principalmente, sulla complessiva qualita' della vita degli alunni in situazione di handicap nel contesto scuola; appare evidente che la ragione che ha generato questa apparente contraddizione riguarda la sostanziale mancanza del recepimento di quei principi normativo-ordinamentali legati alla qualita' del servizio di cui sono permeate le norme che dettano il diritto ad un'istruzione qualitativa rivolta ai portatori di handicap nella scuola; il riconoscimento della classe di concorso specifica per il sostegno a coloro che gia' sono in possesso della specializzazione puo' essere considerato come un provvedimento chiarificatore in una materia cosi' confusa come quella del sostegno, in quanto consentirebbe di definire i margini del ruolo dell'insegnante di sostegno liberandolo da quelle ipoteche culturali che ne rendono ambigua la percezione all'interno di un sistema scolastico in via di rinnovamento, costituirebbe altresi' garanzia di continuita' didattica e motivazione professionale degli operatori. Infatti spesso i docenti sono ricorsi al sostegno in maniera transitoria, per poter successivamente accedere all'insegnamento della propria materia. Cio' si e' potuto verificare perche', sino ad oggi, non e' stata richiesta alcuna abilitazione specifica per l'attivita' di sostegno. Un processo, questo, che ha determinato una progressiva dequalificazione del servizio di sostegno e di fatto ha pregiudicato la piena attuazione di quanto contenuto nelle vigenti norme in materia di continuita' educativo-didattica. L'istituzione di una specifica classe di concorso aggiungerebbe maggior dignita' a questa funzione docente cosi' importante all'interno del sistema scolastico nazionale, innalzando, nello stesso tempo, gli standard qualitativi d'offerta. Il successo dell'integrazione e' direttamente connesso con il grado di stabilita' delle figure che nel contesto della scuola operano in favore degli alunni portatori di handicap; gli insegnanti di sostegno specializzati rappresentano una componente del precariato di notevole specificita'. A loro e' richiesta una competenza professionale che si consegue mediante un percorso formativo post-laurea o post-diploma (per la primaria) di durata biennale. Per arrivare alla specializzazione occorre la frequenza obbligatoria di 1300 ore, il superamento di diciotto esami, comprendenti i contenuti delle pedagogie e delle didattiche speciali, lo svolgimento di attivita' di tirocinio diretto e la discussione di una tesi finale. Le spese di partecipazione a suddetti corsi sono state, nella maggior parte dei casi (eccetto quelli organizzanti direttamente dei provveditorati), a completo carico dei partecipanti. Tutti i corsi sono stati autorizzati dal Ministero che ne ha garantito la regolarita' mediante controlli ispettivi nei modi previsti dalla legge (decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 1975). Per accedere a tali corsi gli aspiranti hanno dovuto superare una prova attitudinale molto selettiva; questa categoria di insegnanti si sente di fatto penalizzata ingiustamente da una norma (il decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1996) che, allo stato attuale, sembra loro imporre la necessita' di dover seguire un nuovo corso biennale della durata di mille ore al fine di conseguire l'abilitazione in una materia e quindi poter accedere al ruolo sul sostegno. In dettaglio, il decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 31 luglio 1996 modifica la precedente normativa in materia di abilitazioni all'insegnamento per i docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado. In seguito a tale provvedimento, l'abilitazione all'insegnamento si ottiene mediante un diploma di specializzazione. L'articolo 3 del decreto prevede che: "Il corso degli studi ha la durata di due anni, esso prevede almeno 700 ore di insegnamento, comprensive di laboratori didattici, ed un tirocinio pratico guidato di almeno 300 ore (...)". E prescrive "... almeno 5 insegnamenti semestrali relativi alle didattiche disciplinari volti ad un approfondimento metodologico e didattico nelle aree disciplinari interessate, corrispondenti all'abilitazione da conseguire...". Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, il decreto del Presidente della Repubblica cita, all'articolo 5 "i piani di studio degli allievi che intendano conseguire un'abilitazione valida anche per l'attivita' didattica di sostegno comprendono, aggiuntivamente, cinque semestralita' (...)", "... queste dovranno prevedere contenuti sia dell'area delle pedagogie e delle didattiche speciali, sia dell'area neuropsicologica specifica e comprendere adeguata attivita' di laboratorio e di tirocinio"; conseguito il diploma, gli insegnanti potevano aspirare a posti di sostegno ma per loro non era prevista una automatica abilitazione specifica. Ora, se sara' attuato quanto contenuto nella nuova normativa, i futuri insegnanti di sostegno conseguiranno il titolo di specializzazione e l'abilitazione all'insegnamento, pur avendo effettuato un periodo di formazione inferiore per numero di insegnamenti rispetto a quanto previsto dalle precedenti normative in materia di specializzazione. Si ritiene che, se i requisiti per conseguire la specializzazione e l'abilitazione degli insegnanti di sostegno saranno quelli definiti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 470, i docenti di sostegno specializzati in base alla precedente normativa se possiedano gia' tali requisiti, in quanto il piano formativo dei corsi biennali di specializzazione (decreto ministeriale 24 aprile 1986, modificato ed integrato dal decreto ministeriale 14 giugno 1988) risulta essere superiore per numero di discipline previste; considerato che: i contenuti dei piani di studio dei prossimi corsi di specializzazione per il sostegno (decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1996) non sembrano offrire maggiori garanzie di professionalita' docente rispetto ai corsi disciplinati dalla precedente normativa; gli insegnanti di sostegno specializzati sono a tutt'oggi la componente maggiormente professionalizzata all'interno del panorama docente della pubblica istruzione italiana; impegna il Governo: ad assumere le iniziative necessarie affinche' sia riconosciuta l'abilitazione o, per la scuola primaria, l'idoneita' all'insegnamento su posti di sostegno a tutti gli insegnanti specializzati fino ad oggi, in base alla precedente normativa; ad istituire una specifica classe di concorso per il sostegno; ad adoperarsi affinche' i risparmi che si intendano perseguire con l'applicazione di quanto previsto dal comma 75 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 1997 non vadano ad incidere pesantemente sulla qualita' generale del sostegno, danneggiando innanzitutto i soggetti portatori di handicap. (7-00178)

 
Cronologia
martedì 25 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 308 voti favorevoli, 257 contrari e 1 astenuto, l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 (AC 3181), sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

venerdì 28 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Nella seduta continuata dal 26 al 28 febbraio 1997, la Camera approva, con 308 voti favorevoli e 170 contrari, l'emendamento 2.55 del Governo, interamente sostitutivo del testo del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, Interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto (A.C. 2946), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.