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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01795 presentata da STUCCHI GIACOMO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19970310

Ai Ministri dell'interno e delle finanze. - Per sapere - premesso che: da tempo, nel campo della disciplina delle attivita' di notifica delegata ai comuni, si e' in presenza di una situazione normativa confusa; questa situazione ha portato alcune amministrazioni comunali, specie nella provincia di Bergamo, a deliberare alcune disposizioni che prevedono il pagamento di un corrispettivo - in genere pari a lire 20.000 - per l'esecuzione delle notifiche richieste da altri enti, prevedendo il pagamento in forma anticipata tramite bollettino di conto corrente postale, la cui copia, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento, deve essere trasmessa contestualmente alle notifiche da effettuare, pena il rifiuto dell'esecuzione delle stesse; le motivazioni riportate nelle citate delibere di giunta, al fine dell'imposizione del corrispettivo per la notifica, non possono ritenersi condivisibili in quanto: 1) l'area dell'imposizione tributaria comunale e' rigorosamente disciplinata dalla legge ed e' limitata solo all'Ici, Iciap, Tarsu ecc.. L'iniziativa, dunque, viola il principio disciplinato dall'articolo 23 della Costituzione, il quale dispone che "nessuna prestazione ... patrimoniale puo' essere imposta se non in base a legge"; 2) in proposito la sentenza del Consiglio di Stato (sez. V, n. 1283 del 20 ottobre 1994), per quanto autorevole, in base ai princi'pi generali, ha come tutte le sentenze, solo valore fra le parti, rimanendo estranea ad altri soggetti potenzialmente interessati. La pronuncia avrebbe peraltro avuto rilevanza superiore emessa a sezioni unite; 3) i comuni che hanno cosi' deliberato l'indebito onere non possono legittimamente invocare la legge n. 142 del 1990 (articolo 64) che ha semplicemente disposto un'abrogazione di norme e non consentito potesta' tributaria nella materia specifica agli enti locali ne' il vuoto puo' essere colmato da una deliberazione comunale per quanto detto al punto 1); 4) comuni, in relazione all'articolo 9 della legge n. 142 del 1990, svolgono tutte le funzioni amministrative che riguardano la loro popolazione e non possono rifiutarsi, per mancato pagamento, di effettuare notifiche a richiesta; 5) molte prefetture (per esempio Modena) hanno gia' diffidato le amministrazioni interessate a evitare l'applicazione del tributo de quo, ma esse non si sono ancora adeguate; 6) se poi il maggior tributo percepito e' corrisposto al messo comunale, la situazione e' ancora peggiore, poiche' viola il principi'o dell'onnicomprensivita' della retribuzione del dipendente, dal momento che la funzione notificatoria e' connaturata all'attivita' del messo comunale nella sua piu' lata accezione, non potendosi scindere fra notifiche fatte per l'ente di appartenenza e le altre, poiche' rilevante e' la funzione e non gia' il soggetto di richiedente; ad avviso dell'interrogante si determinerebbe cosi' il rischio, per l'indebito arricchimento creato, di porre in essere una condotta rilevante ex articolo 323 del codice penale; se non ritenga di dover immediatamente intervenire con un atto chiarificatore per porre fine alla questione che sta vedendo coinvolte le amministrazioni locali (che chiedono alle altre pubbliche amministrazioni il pagamento anticipato del servizio di notificazione degli atti da parte di messi) e diversi uffici periferici dell'amministrazione statale, soprattutto finanziari, i quali stanno reagendo a colpi di diffida. (5-01795)

 
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