Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00907 presentata da ANGHINONI UBER (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19970318
Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: a seguito dei fischi ricevuti dal Presidente della Repubblica in Reggio Emilia in occasione del bicentenario del tricolore, venivano avviate indagini preliminari da parte del sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura di Reggio Emilia, dottor L. Guerzoni; come si apprendeva dai mass media, le ipotesi di reato per le quali venivano portate avanti dette indagini preliminari riguardavano i fatti previsti e puniti dagli articoli 654 del codice penale ("grida e manifestazioni sediziose") e 665 del codice penale ("radunata sediziosa"); a seguito delle indagini svolte per l'identificazione delle persone presenti sul luogo del fatto, la Digos della questura di Mantova - per delega del sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura di Reggio Emilia, dottor Guerzoni - inviava "invito a comparire per essere sentiti in qualita' di persone informate sui fatti, ai sensi dell'articolo 351 c.p.p." a due giovani esponenti della Lega Nord di Mantova (signori Andrea Paganella e Luca Baldani); in particolare, i giovani "inviati a comparire" sarebbero stati chiamati per rendere informazioni ex articolo 351 c.p.p. in ordine ai fatti per i quali pendevano indagini preliminari, in quanto gia' identificati tra le persone ivi presenti (diversamente che significato avrebbe avuto chiamare persone di altra citta' estranee?!!); in diritto, si osserva a questo punto che l'articolo 655 c.p., al primo comma, prevede che "chiunque fa parte di una radunata sediziosa... e' punito per il solo fatto della partecipazione con l'arresto fino ad un anno ...", prevedendo dunque la punibilita' anche di chi faccia semplicemente parte della radunata; si osserva in fatto che, una volta individuate tra la folla le persone invitate a comparire, sorgendo a questo punto gia' l'ipotesi per il procedente dell'applicazione dell'articolo 655, comma 1, c.p. per chi era stato individuato, costoro avrebbero dovuto essere interrogati con le garanzie di cui all'articolo 350 c.p.p. ("sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte indagini"), e non gia' come semplici "persone informate sui fatti" ex articolo 351 c.p.p., rubricato "altre sommarie informazioni". Vero e', difatti, che in realta' queste figuravano gia' come persone indagate; ed in ogni caso, una volta ammessa la presenza dei soggetti "informati sui fatti" sul luogo, l'audizione degli stessi doveva essere interrotta per l'applicazione dell'articolo 63 c.p.p.; nel caso di specie, invece, e' stato detto alle due persone "sentite" che - poiche' avrebbero mentito (evidentemente gli agenti erano insoddisfatti delle dichiarazioni rese) - sarebbero state indagate per favoreggiamento personale ex articolo 378, comma 3, c.p.; e' quanto mai evidente che nella fattispecie e' stato adottato un escamotage, che l'interrogante ritiene degno dei peggiori sistemi inquisitori puri, cercandosi di estorcere e carpire a tutti i costi informazioni autoindizianti contro soggetti in realta' gia' indagati, e non sentiti con le garanzie di cui all'articolo 350 c.p.p. (assistenza di un legale di fiducia e facolta' di non rispondere), bensi' come semplici persone informate sui fatti ex articolo 351 c.p.p. (contestando infine... il delitto di favoreggiamento); cio' che appalesa ancor piu' la capziosita' degli intenti, sarebbero altresi' le ultime parole pronunciate dagli agenti della Digos, i quali avrebbero affermato che i soggetti sentiti "oltre ad essere cosi' indagati per i fatti per i quali gia' pendevano le indagini per i quali venivano sentiti, sarebbero stati indagati anche per favoreggiamento"... Il che la dice lunga sul fatto che gia' si indagava di fatto su di essi anche se non venivano date a questi le garanzie fondamentali previste dalle norme procedurali -: se non ritengano che nel caso di specie sia stata posta in atto una grave violazione dei diritti fondamentali di difesa garantiti dalla Costituzione e dal sistema di procedura penale; se non ritengano opportuno avviare apposite ispezioni conoscitive volte a prendere adeguati provvedimenti sia nei confronti della procura della Repubblica procedente sia degli agenti della Digos che hanno commesso la grave violazione di cui si tratta. (3-00907)