Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00909 presentata da VENETO ARMANDO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19970318
Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: con sentenza 14 dicembre 1994 (pubblicata sul "Foro Italiano", 1996, parte seconda, pagina 12), la seconda sezione della Corte Suprema di Cassazione confermava l'ordinanza del tribunale del riesame di Roma del 6 agosto 1994 che aveva annullato il provvedimento di cattura emesso dal giudice indagini preliminari di Roma a carico di tali Scarano e Fabbretti, indagati per i reati di strage, porto e detenzione di armi, commessi in Roma nella notte tra il 27 e 28 luglio 1993 (fatti di Piazza S. Giovanni in Laterano); la Corte Suprema affermava, nel motivare, che nessuna attendibilita' potesse riservarsi al teste d'accusa Di Natale Emanuele, pentito sottoposto a programma di protezione, la cui parola "sin dal primo approccio con il pubblico ministero disvela l'irresistibile volonta' di sottrarsi a qualunque costo all'espiazione della severa pena (venticinque anni di reclusione) inflittagli irrevocabilmente per l'omicidio di D'Andrea Carlo"; aggiunge la Corte di Cassazione che Di Natale aveva tentato di aggiustare le varie versioni dei fatti rese, "mirando ad appagare l'interrogante, tramutando in risposte le domande del primo"; e che, "malgovernando l'irrefrenabile ansia di apparire un prezioso pentito", aveva ammannito per i giudici di Milano dichiarazioni "sorprendenti per gli stessi interroganti e per il pubblico ministero"; il tutto in un contesto calunniatorio nel quale aveva impartito direttive alla moglie ed alla figlia perche' alterassero il vero, in favore delle tesi del congiunto, si' da assumere "il ruolo di moltiplicatori della sua credibilita'"; malgrado la tendenza calunniatrice e l'accertata sua inaffidabilita', il Di Natale continua a calcare le aule dei tribunali e delle corti di assise dichiarandosi a conoscenza di fatti, accadimenti e soggetti per i quali e' difficile credergli, non essendo pensabile che egli possieda il patrimonio di conoscenze sufficiente a fargli padroneggiare situazioni processuali rispetto alle quali e' facile dimostrare che egli sia un mentitore professionale; fatti del genere suscitano raccapriccio, ed impongono interventi risoluti e non pavide e generiche prospettazioni della esistenza del problema, senza che esso venga affrontato nella sua - ormai - intollerabile espansione -: se non ritenga essere giunto il tempo per la creazione di un archivio al quale affluiscano tutte le popolazioni e le dichiarazioni dei "pentiti", con i relativi esiti giudiziari, da rendere disponibile a chiunque, per ragioni professionali, debba accertare l'attendibilita' dei singoli pentiti; se non ritenga doveroso ed urgente accertare quale sia stata ad oggi la "carriera" di pentito del Di Natale; in quali procedimenti abbia reso deposizione, e con quali esiti; quale autorita' lo gestisca, lo controlli e sia in rapporto con lui; se gli organi preposti alla sua sorveglianza abbiano dato notizie di quanto attraverso le riviste specializzate si viene a conoscere. (3-00909)