Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
MOZIONE 1/00127 presentata da SCALIA MASSIMO (MISTO) in data 19970318
La Camera, premesso che: i lavoratori possono essere esposti sul luogo di lavoro e durante tutta la loro vita professionale all'influenza di fattori ambientali pericolosi; il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non puo' dipendere da considerazioni di carattere puramente economico; e' necessario sviluppare l'informazione, il dialogo e la partecipazione equilibrata in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti, grazie a procedure e strumenti adeguati, conformemente alla legislazione nazionale; i datori di lavoro sono tenuti a informarsi circa i progressi tecnici e le conoscenze scientifiche in materia di concezione dei posti di lavoro, tenendo conto dei rischi inerenti alla loro impresa, ed a informare i rappresentanti dei lavoratori al fine di garantire un maggiore livello di tutela della salute dei lavoratori; il Parlamento europeo ha adottato quattro risoluzioni nel quadro del dibattito sulla realizzazione del mercato interno e la protezione sul luogo di lavoro; spetta agli Stati membri dell'Unione europea promuovere sul proprio territorio il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori; il decreto legislativo n. 626 del 1994, di attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, nonche' 91/383/CEE: a) fissa il rispetto dei livelli di protezione per la sicurezza e la salute dei lavoratori e gli obblighi generali e le responsabilita' per l'attuazione delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro e per l'osservanza delle condizioni e le altre finalita' di prevenzione e tutela dei lavoratori; b) definisce le forme organizzative di sicurezza a livello aziendale e le forme di cooperazione dei lavoratori al processo prevenzionale; c) detta le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione; d) indica le caratteristiche e le funzioni dei servizi sanitari e di pronto soccorso aziendale, prevedendo altresi' la definizione delle competenze, dei requisiti professionali e delle responsabilita' del medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori; e) detta le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio; ben lontano dagli standard europei, il nostro Paese ha un triste primato per quanto riguarda i ritardi con cui vengono recepite le direttive comunitarie in materia di tutela della salute dei lavoratori, oltre a quello ben piu' drammatico degli incidenti mortali sul lavoro. I piu' recenti dati forniti solo qualche giorno fa dall'Inail indicano, per il 1995, la spaventosa cifra di 1.287 infortuni mortali denunciati, e per il 1996, nel solo settore dell'industria, sono stati denunciati all'ente 729.766 incidenti, 962 dei quali mortali; la mancata prevenzione costa ogni anno cinquantacinquemila miliardi di lire, dei quali diecimila solo nell'edilizia, in pratica corrispondenti ad una manovra finanziaria di dimensioni simili a quella approvata dal Parlamento nello scorso dicembre 1996; il 13 marzo 1997 ricorreva il decimo anniversario della morte dei tredici operai di Ravenna periti a bordo della nave "Elisabetta Montanari", e si e' alla vigilia di nuove grandi opere pubbliche (Giubileo del 2000, varianti autostradali, eccetera), che rischiano di portare nuovi infortuni e morti nei cantieri, cosi' come avvenne in occasione dei campionati Mondiali di calcio del 1990; con il decreto-legge n. 670 del 31 dicembre 1996, poi decaduto, il Governo, all'articolo 7, proponeva lo slittamento dei termini previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994 circa gli adempimenti a carico delle imprese in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, e la sospensione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 758 del 1994, riguardante "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro". In sede di discussione in Commissione, al Senato venivano apportate sostanziali modifiche al testo originario dell'articolo; il 23 marzo 1997 entrera' in vigore la nuova normativa sui cantieri (decreto legislativo n. 494 del 1996) che prevede, tra l'altro, la fissazione, da parte del committente, dei costi e delle misure di sicurezza ai quali la ditta appaltante non puo' derogare senza perdere l'appalto. Sarebbe censurabile un'azione del Governo che, seguendo un impulso analogo alla base del decreto-legge di cui al punto precedente, fosse volta al rinvio dell'applicazione di alcune sanzioni per la violazione degli obblighi sulla sicurezza, nonche' delle norme di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili; impegna il Governo a non differire ulteriormente i termini previsti per gli adempimenti a carico delle imprese in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, in particolare per quanto riguarda le norme di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili; a recuperare l'enorme ritardo accumulato in termini di circolari, direttive e decreti ministeriali da emanare, al fine di dare completa attuazione alle norme sulla sicurezza sul lavoro previste dalla legislazione vigente; a valutare l'opportunita', all'interno di una rimodulazione della spesa sociale, di riservare alla politica di prevenzione il sei per cento dei fondi del Servizio sanitario nazionale, con relativo vincolo di spesa. (1-00127)