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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

MOZIONE 1/00128 presentata da DILIBERTO OLIVIERO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19970320

La Camera, premesso che: il territorio italiano risulta periodicamente colpito in misura crescente da alluvioni, inondazioni, straripamenti, frane, smottamenti, cioe' da eventi che testimoniano il degrado ambientale, e non solo, del territorio medesimo, la sua fragilita' e, insieme, l'assenza di adeguate difese; la radiografia dell'Italia di recente realizzata dal CNR e dal Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche (Progetto Avi - aree vulnerate italiane per alluvioni e frane) fornisce un quadro impressionante sia per il numero delle "avversita' climatiche" (4.405 dal 1918 al 1980) sia per la loro distribuzione sul territorio (praticamente nessuna regione italiana risulta al riparo da situazioni molto spesso luttuose, oltre che gravi per l'ambiente e le attivita' umane); i comuni a rischio risultano essere in numero di 373, ma ben 1.500 (18,2 per cento del totale) sono stati colpiti almeno da un evento alluvionale e circa 2.000 (25,6 per cento del totale) da almeno un evento franoso. Secondo il Servizio geologico nazionale, il Mezzogiorno risulta essere la parte piu' colpita d'Italia: dal dopoguerra ad oggi si e' registrato almeno un episodio (frana, smottamento o allagamento) nel 59,6 per cento dei comuni del Sud, nel 58,6 per cento dei comuni del Nord e nel 56,6 per cento dei comuni del Centro; dal 1968 al 1995 sono stati spesi una media di settemila miliardi di lire all'anno in danni per terremoti e il quarantacinque per cento del territorio e' classificato a rischio sismico; il comportamento delle autorita' statali e regionali e' stato contrassegnato, in questi anni, dal criterio miope e irrazionale di risparmiare il piu' possibile sulle opere e sulle attivita' di prevenzione (350 miliardi annui come previsione di spesa), con l'effetto di produrre a valle, per riparare i danni, un esborso elevatissimo e sempre maggiore (attualmente vengono spesi ottomila miliardi l'anno); le cause del disastro ambientale - testimoniato anche da questi sintetici dati - sono, com'e' noto, per lo piu' attribuibili all'uso dissennato del territorio e delle risorse idriche (abusivismo edilizio, cementificazione diffusa, estrazione di risorse non compatibile con la difesa del suolo, mancata regolazione degli alvei e dei corsi d'acqua in genere, mancata protezione delle coste e delle rive, assenza di interventi a tutela dall'inquinamento, eccetera); in considerazione di cio', la legge n. 183 del 1989, e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito il criterio della pianificazione di bacino, intendendo per tale la difesa del suolo e la gestione delle acque attuate mediante la programmazione delle attivita' umane - azioni e norme d'uso - in un quadro di compatibilita' definito a livello dell'intero bacino idrografico. Tuttavia l'impegno attuativo non e' stato, per diversi motivi, all'altezza dei compiti previsti dalla norma, con il risultato che a tutt'oggi i piani di bacino non hanno ancora visto la luce, ne' il piano pilota del Serchio ha dato i risultati che pur erano stati ipotizzati; caratteristica saliente della legge n. 183 del 1989 e' la definizione di un quadro di conoscenze dettagliato del territorio di ciascun bacino, delle condizioni e delle situazioni di degrado in esso presenti, nonche' dei vincoli urbanistici, paesaggistici ed idrografici in esso operanti, in modo da potere, sulla base di tale quadro informativo, fondatamente adottare correttivi e vere e proprie strategie di intervento, in sintonia con gli obiettivi della difesa del territorio e della valorizzazione della qualita' ambientale. A tale proposito, occorre rilevare che i Servizi tecnici nazionali, previsti precisamente con il compito di realizzare un sistema informativo e di sorveglianza in grado di sostenere, sotto il profilo scientifico e documentale, i programmi di intervento e di concorrere alla sicurezza delle popolazioni, non dispongono di strutture adeguate e, di piu', la stessa loro operativita' risulta indebolita dalla recente loro ricollocazione nel contesto del Ministero dei lavori pubblici. Ne' l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e' stata resa, sotto questi medesimi profili, pienamente operativa e, d'altra parte, in molte regioni non si e' finora proceduto alla formalizzazione di una legge regionale istitutiva dell'agenzia regionale per la protezione ambientale; una seconda, decisiva, caratteristica della legge n. 183 del 1989 e' data dal rispetto delle interdipendenze che legano una specifica porzione di territorio ad altre, costituenti, nell'insieme, un particolare sistema ambientale con mutue conseguenze sulle comunita' in esso insediate. Ne e' derivata, dal punto di vista amministrativo, l'opportunita' di dover realizzare il coordinamento e, anzi, l'unificazione di competenze e funzioni di protezione del suolo e di gestione del regime delle acque, volta a volta statali, regionali o comunali, nelle autorita' preposte ai singoli bacini; disposizione questa che ha dato luogo a notevoli difficolta' di raccordo e di inserimento nel contesto istituzionale preesistente; la legge n. 183 del 1989 e' sostanzialmente inapplicata: 1) non sono stati redatti i piani di bacino; 2) molte autorita' di bacino non sono state costituite; 3) solo poche regioni svolgono una attivita' reale sulla materia; le attivita' di studio, monitoraggio, pianificazione e attuazione degli interventi di applicazione della legge n. 183 del 1989 rappresentano una straordinaria occasione di lavori di pubblica utilita' nonche' una occasione di formazione professionale in special modo per i giovani; l'applicazione seria e rigorosa della legge n. 183 del 1989 e' esigenza prioritaria e improcrastinabile. A tale fine e' necessario mettere in atto tutti gli strumenti e i finanziamenti necessari; impegna il Governo: a presentare al Parlamento un piano straordinario di difesa del suolo e delle risorse idriche, di validita' triennale, avente i seguenti obiettivi: a) adozione di norme di salvaguardia sulla base di quanto e' attualmente desumibile dagli schemi previsionali e programmatici gia' elaborati dalle Autorita' di bacino di rilievo nazionale, che dovrebbero comprendere gli interventi piu' urgenti; validita' di tali norme fino all'adozione dei piani di bacino; b) definizione, d'intesa con le regioni, dei tempi di completamento degli strumenti di pianificazione territoriale in corso di adozione e delle norme di salvaguardia desumibili da essi e dagli schemi previsionali e programmatici gia' elaborati dalle autorita' di bacino di rilievo interregionale o regionale; c) accorpamento in un unico centro di spesa delle risorse finanziarie attualmente distribuite tra differenti Ministeri e Amministrazioni centrali e riconducibili ad attivita' di protezione del suolo e del regime delle acque e rifinanziamento dei capitoli di spesa relativi alla difesa del suolo in modo da poter realizzare un piano straordinario di protezione e rinaturalizzazione in ciascun bacino; d) realizzazione degli interventi tramite la predisposizione, in via prioritaria, di programmi regionali e comunali di occupazione straordinaria, rivolti a giovani e disoccupati; e) a predisporre, entro sei mesi, provvedimenti legislativi aventi lo scopo di: 1) potenziare le capacita' operative dei servizi tecnici nazionali garantendo: l'unitarieta' del sistema dei servizi; l'autonomia tecnico-scientifica del dipartimento; la ricollocazione del dipartimento per i servizi tecnici in una struttura che ne favorisca l'attivita' complessiva di supporto agli organi di governo delle decisioni di programmazione e pianificazione e, al contempo, tenga conto delle esigenze delle regioni rispetto al monitoraggio e controllo del territorio; il consolidamento del personale attualmente in servizio presso i servizi tecnici nazionali, favorendo la massima qualificazione del persona1e medesimo; potenziare l'Anpa nonche' le strutture a disposizione delle regioni e delle province autonome, a cominciare dalla effettiva istituzione di servizi tecnici regionali e delle agenzie regionali di protezione dell'ambiente, in modo da costituire in tempi brevi un sistema conoscitivo e di sorveglianza di elevata qualita' tecnico-scientifica e di consistente efficienza; 2) superare le piu' gravi lacune presentatesi nella conoscenza dei differenti bacini attraverso la corresponsabilizzazione delle regioni e delle province autonome e degli enti di ricerca e scientifici, mediante la definizione di un vero e proprio progetto finalizzato di ricerca; 3) attribuire alle autorita' di bacino la competenza a promuovere conferenze di servizio aventi lo scopo di regolamentare la compatibilita' ambientale degli usi delle risorse fisiche, nelle more della definizione del piano di bacino; 4) individuare le risorse, finanziarie, umane, tecnico-scientifiche, occorrenti per realizzare i piani di bacino, ed attribuzione agli stessi di una funzione di invariante rispetto ai processi di pianificazione territoriale regionale; 5) riordinare le competenze delle autorita' di bacino, della Amministrazione statale e delle regioni e province autonome, riservando allo Stato le funzioni di indirizzo nonche' la indicazione degli obiettivi e delle risorse necessarie al loro conseguimento; allo Stato e alle regioni e province autonome il coordinamento e la ripartizione delle risorse finanziarie; alle autorita' di bacino l'attivita' di programmazione degli usi del territorio e delle acque; alle regioni e alle province autonome l'attuazione dei programmi di bacino e l'individuazione delle risorse aggiuntive necessarie per farvi fronte; 6) rivedere le norme, in particolare di quelle riferite all'uso delle acque, per eliminare le disposizioni in contrasto; 7) sancire l'obbligatorieta' della valutazione di impatto ambientale prima di decidere attivita' od opere aventi effetto sul regime delle acque o comportanti una significativa occupazione di suolo; 8) definire una nuova disciplina urbanistica del regime dei suoli e della pianificazione del territorio, con particolare attenzione alla conservazione ed alla cura dell'identita' storica e fisica del territorio; all'utilizzazione misurata delle risorse costituite da suolo, aria, acqua, flora, fauna, energia; alla protezione degli ecosistemi e alla conservazione e ripristino, per quanto possibile, degli equilibri ecologici; al risanamento delle aree e degli insediamenti degradati; alla realizzazione compatibile con l'ambiente e il paesaggio delle costruzioni e delle infrastrutture occorrenti allo sviluppo sostenibile delle citta'; 9) istituire il Ministero del territorio e dell'ambiente. (1-00128)

 
Cronologia
martedì 18 marzo
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 308 voti favorevoli e 223 contrari, l'emendamento 1.57 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura (AC 3131), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

martedì 25 marzo
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In occasione del quarantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma, iniziano in Campidoglio a Roma, i lavori della Conferenza intergovernativa tra i Paesi membri dell'Unione europea per la revisione del Trattato di Maastricht.