Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08633 presentata da PALMIZIO ELIO MASSIMO (FORZA ITALIA) in data 19970401
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro. - Per sapere - premesso che: il Governo dovrebbe fissare il "tasso soglia" oltre il quale scatta il reato di usura; la "legge anti-usura" fissava in un anno il periodo di tempo entro il quale bisognava procedere all'individuazione di tale tasso, pena il venire meno dell'efficacia di tutto il provvedimento legislativo; in mano agli "strozzini" ci sono, secondo recenti dati forniti dalla Confesercenti, oltre cinquecentomila persone - di cui centoventimila sono imprenditori - per un giro di affari di oltre quarantaseimila miliardi di lire; il sistema bancario italiano pare opponga una strana resistenza a questa legge, che di fatto potrebbe limitare certe operazioni effettuate dagli istituti di credito, con concessioni di finanziamenti a tassi variabili che invariabilmente penalizzano le piccole imprese, gli artigiani e le imprese individuali -: quali siano gli intendimenti del Governo in materia; quale sia la lettura del "fenomeno usura" effettuata dal Governo; in quale modo l'Esecutivo intenda operare per vincere la resistenza manifestata dalla Banca d'Italia nella fissazione del "tasso soglia" per il reato di usura. (4-08633)
Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'applicazione della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura. Al riguardo, si fa presente che la succitata legge ha modificato il regime penalistico del reato di usura, introducendo misure volte a favorire la prevenzione e la repressione del fenomeno, nonche' a regolamentare attivita' che possono costituire un veicolo privilegiato per condotte usurarie. La Banca d'Italia ha osservato, in piu' occasioni, che l'usura determina distorsioni nell'allocazione delle risorse ed alterazioni nei mercati finanziari, colpisce particolarmente le famiglie e le piccole e medie imprese, agevola l'ingresso della criminalita' nelle attivita' economiche legali e nel tessuto produttivo. Il sistema bancario si e' impegnato, percio', a porre maggiore attenzione alle esigenze economiche dei piccoli imprenditori e ha avviato specifiche iniziative di sostegno a favore delle vittime effettive o potenziali dell'usura. Le iniziative legislative e quelle del sistema bancario non potranno, comunque, determinare un'effettiva diminuzione della domanda di crediti illegali senza una maggiore consapevolezza dei pericoli insiti nella richiesta di prestiti a soggetti non autorizzati e senza una maggiore correlazione tra gli impegni di spesa e le possibilita' economiche delle famiglie e degli operatori economici. L'aspetto qualificante e di piu' difficile applicazione della citata legge n. 108 del 1996 e' quello che prevede l'introduzione di un tasso di interesse usurario per le diverse categorie di operazioni creditizie, quale riferimento oggettivo per l'individuazione del reato; in particolare, il tasso di interesse usurario e' fissato nella misura del 50 in aumento rispetto al tasso medio praticato dal sistema legale per quella determinata categoria di operazioni. A tal fine e' previsto che il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, effettui, con decreto da emanarsi, per la prima volta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (24.3.1996) e poi annualmente, una classificazione delle operazioni di finanziamento per categorie omogenee. Quest'ultima classificazione deve tener conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie delle operazioni. Deve rilevare, inoltre, con altro decreto da emanarsi per la prima volta entro 180 giorni dall'emanazione della prima classificazione e poi con cadenza trimestrale, la media dei tassi effettivi globali, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per le operazioni classificate. In attuazione di tali previsioni, sono state, innanzi tutto, individuate le categorie omogenee di operazioni di finanziamento. Il decreto del Ministro del tesoro del 23 settembre 1996 prevede, infatti, le seguenti categorie: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali e finalizzati, operazioni di factoring e leasing, mutui e altri finanziamenti a breve, medio e lungo termine. Lo stesso provvedimento rinvia, per la definizione delle modalita' della rilevazione del tasso, ad un successivo intervento normativo, realizzato mediante "circolari" indirizzate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi alle banche ed agli intermediari finanziari. Le tipologie di operazioni sono state, percio', suddivise in funzione della natura e dell'oggetto ed ulteriormente ripartite per classi di durata e di importo; limitatamente invece a talune categorie, ha assunto rilevanza il criterio della garanzia o quello della controparte. Le particolari finalita' dell'indagine hanno determinato l'esigenza di strutturare un'apposita rilevazione. L'ambito di applicazione di tale rilevazione, le metodologie di calcolo seguite, i criteri con i quali sono stati elaborati ed analizzati i dati forniti dagli intermediari bancari e finanziari sono stati riportati nella "nota metodologica" pubblicata sulla G.U. n. 76 del 2 aprile 1997, in allegato al decreto del Ministro del tesoro del 22 marzo 1997, recante la tabella dei tassi di interesse effettivi globali medi risultanti dalla rilevazione. L'esigenza di approntare, per l'Autorita' Giudiziaria e per i clienti degli intermediari, un parametro di agevole utilizzo, ha fatto ritenere preferibile l'enucleazione di un numero abbastanza contenuto di tassi e categorie di operazioni; cio' dovrebbe consentire una piu' agevole comparazione tra le operazioni lecite e le operazioni poste in essere da operatori illegali, talora difficilmente accostabili alle prime. Infine, onde assicurare un'applicazione omogenea della normativa ed una corretta valutazione tecnica da parte del giudice penale, gli intermediari sono stati invitati ad attenersi, nella prassi corrente, ai criteri fissati dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi. Per quanto concerne l'emanazione dei decreti attuativi, risultano rispettati i tempi previsti dalla legge. In ordine alla determinazione del "tasso-soglia", va precisato che la rilevazione e' stata condotta in modo da riflettere, per quanto possibile, la struttura e l'effettivo campo di variazione dei tassi nel mercato; tuttavia l'esperienza potra' suggerire affinamenti delle metodologie di classificazione e di aggregazione dei dati. Si segnala, inoltre, che la Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie finalita' di vigilanza e delle metodologie di controllo ispettivo, non puo' che assicurare il proprio impegno in merito alla verifica del rispetto della legge sull'usura da parte delle banche e degli altri intermediari. A tal fine, si fa presente che gli intermediari bancari e finanziari sono stati invitati ad effettuare la segnalazione dei tassi con tempestivita' e precisione, consapevoli dell'importanza che vengano applicati criteri interpretativi uniformi. In particolare, e' stata richiesta una verifica dell'idoneita' delle procedure interne, assumendo ogni iniziativa organizzativa atta ad esercitare il costante monitoraggio sulle condizioni da applicare alle operazioni di finanziamento che la nuova legge sull'usura richiede. Con riferimento ad altri aspetti della nuova legge sull'usura, si precisa che, con decreto del Presidente della Repubblica n. 51 del 1997, e' stata disciplinata l'operativita' del "Fondo di solidarieta'", destinato a concedere mutui di importo commisurato all'ammontare del danno subito dalla vittima dell'usura. L'erogazione dei mutui sara' effettuata da parte delle banche segnalate dalla Banca d'Italia per la loro maggiore presenza territoriale e per aver aderito, mediante il contributo tecnico dell'ABI, ad un protocollo stipulato con il Commissario Antiracket. In merito all'operativita' del "Fondo di prevenzione", previsto anch'esso dalla legge n. 108, si comunica che il regolamento di attuazione e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19.9.1997. Per quanto attiene alle nuove iniziative volte a contrastare il fenomeno dell'usura, si segnala che il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle misure antiracket ha costituito un apposito "Osservatorio permanente", che ha promosso un'azione di monitoraggio del fenomeno in questione, alla quale anche la Banca d'Italia sta fornendo il proprio contributo. In sede locale meritano attenzione, infine, le iniziative intraprese da alcuni prefetti, volte alla sottoscrizione di "protocolli d'intesa" tra le banche e le associazioni imprenditoriali, per facilitare l'accesso al credito da parte degli operatori economici e favorire una trasparente valutazione del merito creditizio. Tali "protocolli", redatti con la collaborazione tecnica della Banca d'Italia, prevedono l'impegno degli aderenti alle associazioni a trasmettere alle banche una documentazione minimale e l'impegno delle banche a fornire risposta entro tempi prefissati sull'esito della domanda di fido, nonche' a dare in ogni momento informazioni sullo stato della pratica. Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Roberto Pinza.