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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

MOZIONE 1/00132 presentata da TARADASH MARCO (FORZA ITALIA) in data 19970401

La Camera, premesso che: il 17 febbraio 1997, il Governo ha convocato per il 27 aprile 1997 il primo turno delle elezioni amministrative, quando erano gia' in pendenza di convocazione undici referendum abrogativi nazionali; il turno amministrativo riguarda circa un sesto dell'intero corpo elettorale, e, dunque, non riguarda, quaranta dei quarantanove milioni di elettori italiani; dopo l'entrata in vigore della legge n. 81 del 1993 (relativa, oltre al resto, al sistema di elezione diretta dei sindaci), non e' legittimo operare alcun forzato e meccanico trasferimento agli spazi di propaganda e di informazione relativi alla consultazione amministrativa dei diritti di partecipazione assegnati ai partiti in occasione delle competizioni politiche nazionali, senza che cio' costituisca pericolo di straripamento di poteri e di grave e palese violazione delle leggi (la 515 del 1993, innanzitutto), delle autonomie e dei diritti civili e politici dei cittadini candidati ed elettori; il voto referendario riguarda quarantanove milioni di elettori per ben undici distinte votazioni, per i quali l'esercizio del diritto di voto deve essere dal Governo e dalla pubblica amministrazione assicurato, secondato e facilitato comunque sia possibile, e non gia' impedito, reso difficoltoso od ostacolato; cio' costituendo il limite alla discrezionalita' politica dell'Esecutivo, nell'esercizio delle responsabilita' relative al Governo del procedimento elettorale; i comitati promotori dei referendum, cui la Consulta riconosce ruoli e prerogative equivalenti a quelle dei poteri dello Stato, non essendo stati consultati dal Governo prima della convocazione, per il 27 aprile 1997 del primo turno del voto amministrativo, hanno in un primo tempo richiesto, dinanzi al "fatto compiuto", di convocare per la stessa data anche il voto sui referendum, in questo essendo sostenuti da un appello al Governo sottoscritto da oltre cento parlamentari; il Governo ha, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali (politici, quindi, oltre che istituzionali), legittimamente rifiutato di accedere a quella richiesta e - a fortiori - di compiere gli atti amministrativi e/o legislativi che ne avrebbero consentito l'attuazione; i comitati promotori hanno allora indicato al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno l'assoluto rifiuto della convocazione dei referendum in giorni nei quali l'avvenuta chiusura delle scuole e l'avviato scaglionamento delle vacanze - secondo auspici e anche direttive pubbliche praticato da molte categorie di cittadini e da milioni di elettori - impedirebbero di fatto a molti l'esercizio del voto; rifiuto quindi applicabile quanto meno alle date dell'8 e del 15 giugno 1997; i comitati promotori auspicavano che il voto referendario si tenesse il 4, o al massimo, il 18 maggio 1997; il 14 marzo 1997, il Consiglio dei ministri ha deliberato, su proposta del Ministro dell'interno, di convocare il voto referendario proprio per il 15 giugno 1997, invocando l'esigenza di separarlo radicalmente da una ipotetica campagna elettorale politica e nazionale (con oltre quaranta milioni di elettori italiani assolutamente estranei al preteso evento, e con i diritti politici e civili dei rimanenti nove milioni snaturati, in tal caso travolti e resi pressoche' incomprensibili), aggiungendo come altro motivo, quello di consentire al Parlamento fino all'ultimo istante utile (quindi, anche a campagna referendaria pubblica gia' indetta ed in corso!) di procedere all'esame di provvedimenti legislativi relativi a materie oggetto dei referendum indetti; i comitati promotori hanno invece dichiarato di ritenere (in base anche al principio di ragionevolezza ed a quello di lealta' interistituzionale) che non sarebbe legittimo, ne' perfino materialmente possibile, ipotizzare che - qualora, come sta avvenendo, le nuove leggi non recepiscano integralmente le indicazioni contenute nelle proposte referendarie - la consultazione possa tenersi, come impone l'articolo 39 della legge n. 352 del 1970, su di un quesito diverso, definito sui "nuovi" testi legislativi, quando: 1) la campagna sia gia' in corso o giunta quasi, addirittura, al suo termine; 2) e' noto e documentato che l'amministrazione del ministero dell'interno non sarebbe in grado di provvedere in tempo utile all'adozione degli adempimenti necessari alla stampa ed al recapito delle schede relative a quesiti riformulati nel corso della campagna referendaria; la validita' dei referendum e' subordinata alla partecipazione al voto di almeno il cinquanta per cento piu' uno degli aventi diritto, e dunque ogni azione volta o atta ad impedire od ostacolare tale partecipazione costituirebbe un attentato ai diritti civili, politici ed elettorali dei cittadini ed alla stessa Costituzione; la media di votanti nelle consultazioni referendarie, a partire dal 1990, registra una percentuale di partecipazione al voto che supera il settantasette per cento per quelle tenutesi nel mese di aprile ed e' pari al cinquantaquattro per cento per quelle tenutesi nel mese di giugno; la legge n. 277 del 1993 ha modificato la precedente normativa, riducendo ad una le giornate di voto di ciascuna consultazione elettorale; nell'ultima tornata referendaria, svoltasi l'11 giugno 1995, la percentuale dei votanti e' stata pari al cinquantasette per cento degli aventi diritto, nonostante una massiccia campagna di propaganda televisiva; i referendum non sono ancora stati formalmente indetti e per il momento il Governo ha adottato la deliberazione che fissa la data della consultazione cui il decreto di indizione - da emanarsi fra il settantesimo ed il cinquantesimo giorno precedente quello della consultazione - dovra' fare riferimento; dunque, su questa base, il Presidente della Repubblica dovrebbe emanare il decreto di indizione fra il 6 ed il 26 aprile, ma, fino a quel momento, e' possibile per il Governo modificare la deliberazione adottata, e dunque la stessa data di tenuta della consultazione referendaria impegna il Governo: a riconsiderare d'urgenza la decisione adottata, e tenendo presente i termini di indizione, a fissare la data della prossima consultazione referendaria in una domenica precedente quella del 1^ giugno 1997. (1-00132)

 
Cronologia
sabato 29 marzo
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Consiglio di sicurezza dell'ONU approva l'invio di una forza multinazionale di protezione in Albania impegnata ad operare nel Paese fino allo svoglimento di nuove elezioni. Il comando è affidato all'Italia.

mercoledì 2 aprile
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Presidente del Consiglio Prodi si reca per una visita lampo in Albania e al suo ritorno illustra un piano di missione internazionale per fronteggiare l'emergenza albanese: “Operazione Alba”. L'intervento militare incontra la netta opposizione di Rifondazione comunista.