Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00205 presentata da RUBINO ALESSANDRO (FORZA ITALIA) in data 19970403
La X Commissione, premesso che la recente direttiva comunitaria 96/92, contenente "norme per il mercato interno dell'energia elettrica", costituisce scelta fondamentale per rafforzare il processo di integrazione europea, consolidare il completamento del mercato interno e rafforzare la competitivita' dell'economia; considerato che la progressiva instaurazione del mercato interno dell'energia elettrica e' finalizzata a migliorare l'efficienza produttiva nell'intera catena del valore in cui si articola l'industria elettrica, a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti dall'estero ed a consolidare le azioni a protezione dell'ambiente; considerato che il recepimento della direttiva dovra' comportare anche per il nostro Paese la creazione di un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, fatta salva la osservanza degli obblighi del servizio pubblico nel pieno rispetto delle pertinenti norme del trattato; tenuto conto del carattere di essenzialita' che l'energia elettrica riveste sulla crescita economica del Paese, sul progresso tecnologico, sulla gestione del territorio e riaffermata la fondamentale scelta di garantire su tutto il territorio nazionale l'universalita', l'obbligo e l'affidabilita' del servizio elettrico, la qualita' delle prestazioni, il pieno rispetto delle esigenze degli utenti; considerato che il raggiungimento di tali obiettivi e' meglio garantito dal mantenimento di tariffe uniche nazionali per le tipologie di utenza vincolata, che costituisce un fondamentale principio di democrazia economica, teso ad assicurare la fruibilita' di un servizio essenziale alle medesime condizioni indipendentemente dal luogo di consumo, contribuendo cosi' a non innalzare il divario tra diverse zone del Paese; considerati i vincoli che derivano al sistema elettrico nazionale dalla massiccia dipendenza da approvvigionamenti esteri di idrocarburi e la necessita' di mantenere un'efficace ed efficiente capacita' di programmazione a lungo termine, volta ad assicurare condizioni di sicurezza degli approvvigionamenti, protezione dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse; considerato che, in applicazione del principio di sussidiarieta', la direttiva 96/92 consente ad ogni Stato membro di scegliere il modello organizzativo del proprio sistema elettrico piu' rispondente alla sua particolare situazione, nel quadro dei princi'pi generali fissati nella stessa direttiva; considerato che la privatizzazione dei pubblici servizi e' scelta strategica per accrescerne l'efficienza e la qualita' a vantaggio degli utenti; per promuovere, nello spirito della direttiva, la liberalizzazione del mercato e della concorrenza; per sviluppare forme di democrazia economica; preso atto del documento conclusivo prodotto dalla "commissione consultiva", istituita con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 settembre 1996, e tenuto conto degli intendimenti espressi dai precedenti Governi e in coerenza con le risoluzioni adottate su tali problematiche dal Parlamento, con le risoluzioni approvate dal Senato, in data 16 marzo e 26 settembre 1995 e dalla Camera dei deputati del 20 luglio 1995; impegna il Governo a scegliere, tra i due regimi previsti nella direttiva europea, quello dell'Acquirente Unico, che appare il piu' coerente con le specifiche esigenze del sistema elettrico italiano caratterizzato da forte dipendenza dall'estero e dalla necessita' di mantenere in capo ad un unico soggetto la responsabilita' del sistema e l'obbligo del servizio universale; ad affidare all'acquirente unico i compiti di programmazione a lungo termine delle esigenze complessive del sistema elettrico nazionale, di responsabile della fornitura del servizio nei confronti dei clienti vincolati e di gestore della rete di trasmissione e del dispacciamento tecnico-economico degli impianti, nel pieno rispetto di regole di neutralita' e trasparenza nell'accesso alla rete; ad individuare i requisiti di eleggibilita' dei clienti liberi, in coerenza con le disposizioni della direttiva, avendo cura di fissare precise regole sulle modalita' di loro accesso al mercato libero e sui suoi criteri di funzionamento, secondo modalita' che assicurino il miglior gioco della concorrenza e il coordinamento tecnico tra mercato libero e mercato vincolato, ed evitino ogni indebito costo all'utenza vincolata o discriminazioni a danno di quest'ultima; ad avviare sollecitamente la piena liberalizzazione del settore della generazione di energia elettrica, provvedendo ad assegnare la nuova capacita' attraverso procedure di autorizzazione per il mercato libero e di gara d'appalto per il mercato vincolato, adottando le misure idonee perche' esse operino secondo criteri di obiettivita', di trasparenza, di non discriminazione; a garantire che il nuovo assetto del mercato della produzione sia tale da assicurare all'industria elettrica nazionale una piena capacita' competitiva su un mercato destinato ad assumere dimensioni continentali; a stabilire le necessarie garanzie per lo svolgimento del servizio pubblico, assicurando universalita', qualita', efficienza, sicurezza e adeguata diffusione del medesimo sull'intero territorio nazionale, preservando a livello di intero sistema un efficace coordinamento operativo per conseguire una piena ottimizzazione tecnico-economica; a fornire indirizzi di politica generale dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tali da assicurare che sia definito un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, che confermi la validita' del principio della tariffa unica nazionale per tipologia di utenza, cui associare meccanismi di perequazione mediante la istituzione di appositi corrispettivi di servizio che assicurino equa redditivita' a tutti gli operatori; a garantire che la funzione trasmissione sia svolta con modalita' tali da assicurare trasparenza, non discriminazione e certezza, garantendo l'accesso a tutti i potenziali utilizzatori indipendentemente dagli assetti proprietari della rete di trasmissione, predisponendo un sistema di regole e di controlli tale da garantire la massima neutralita' del settore; a operare affinche' si avvii una ottimizzazione dei sistemi di distribuzione, evitando la molteplicita' delle concessioni su base locale, sia attraverso una selezione basata sull'efficienza degli operatori, sia tramite la costituzione di societa' miste; a subordinare l'ampliamento del ruolo delle aziende elettriche degli enti locali all'effettuazione della separazione contabile, in conformita' al disposto della legge 14 novembre 1995, n. 481 e alla direttiva europea 96/92 e ad operare affinche' la razionalizzazione dei sistemi locali avvenga su base volontaria da parte dei concessionari, vigilando perche' non vengano trasferite quote di patrimonio a valori inferiori a quelli di mercato. (7-00205)