Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01961 presentata da PORCU CARMELO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970403
Ai Ministri della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica. - Per sapere - premesso che: la normativa vigente prevede che in tutte le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale sia assicurata l'assistenza religiosa, nel rispetto della volonta' e della liberta' di coscienza del cittadino; inoltre il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, che tratta lo stato giuridico del personale delle Unita' sanitarie locali, prevede che il personale di assistenza religiosa sia iscritto in una tabella separata dal ruolo professionale e stabilisce anche le modalita' di reclutamento di tale personale; anche la legge 25 marzo 1985, n. 121 assicura il servizio di assistenza religiosa negli ospedali della Repubblica italiana; tale diritto all'assistenza religiosa sembra pero' non valere per le strutture di ricovero delle universita' (policlinici universitari o aziende universitarie di assistenza sanitaria), dove non e' prevista la figura dell'assistente religioso, per cui non si puo' procedere ad un riconoscimento dei cappellani per tali strutture di ricovero -: quali iniziative intendano assumere per il riconoscimento giuridico degli assistenti religiosi all'interno delle strutture sanitarie universitarie, al fine anche di porre in condizione i cittadini ricoverati di esercitare il diritto costituzionale a professare liberamente la propria fede religiosa, visto che gia' precedentemente le universita' avevano sanato situazioni similari riguardanti altre figure professionali operanti all'interno delle strutture sanitarie universitarie. (5-01961)