Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00207 presentata da BONATO FRANCESCO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19970403
La VI Commissione, considerato che l'articolo 3, comma 53, della legge n. 662 del 1996 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997) ha sostituito con una nuova formulazione l'articolo 6 del decreto legislativo n. 504 del 1992, modificando radicalmente il previgente impianto normativo in materia di imposta comunale sugli immobili (Ici) ed offrendo alle amministrazioni comunali un ampio ventaglio di possibilita' per diversificare l'aliquota di base in relazione a fattispecie diverse dall'abitazione principale; considerato che le predette modificazioni vanno ad aggiungersi alla gia' esistente possibilita' per i comuni di deliberare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 437 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 556 del 1996, un'aliquota Ici ridotta per l'abitazione principale nonche' per le abitazioni date in affitto con contratto registrato a un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; considerato altresi' che, nonostante la vigenza della ricordata normativa, continuano a verificarsi casi di dichiarazioni di illegittimita', da parte del Coreco, di delibere di comuni che approvano la differenziazione delle aliquote Ici con modalita' ed in relazione a fattispecie che appaiono perfettamente aderenti alla legislazione vigente; tali dichiarazioni di illegittimita' vengono fatte discendere da interpretazioni assai discutibili ed improprie della legislazione stessa; ritenuto che le predette dichiarazioni di illegittimita' sono tali da limitare in termini gravi la capacita' decisionale attribuita dalle leggi vigenti alle singole amministrazioni comunali in materia di loro esclusiva competenza ed entrino oggettivamente nel merito delle delibere adottate dalle amministrazioni stesse piuttosto che, come prescritto dalla legge, verificarne la validita' formale; impegna il Governo ad assumere le iniziative idonee affinche' sia posto riparo a tale situazione e siano pienamente ed effettivamente riconosciuti la capacita' ed il diritto di deliberare in materia, nell'osservanza delle leggi, da parte delle amministrazioni comunali; ad adottare, comunque, un iniziativa legislativa finalizzata a fornire immediatamente una interpretazione autentica del combinato disposto delle norme vigenti in materia di determinazione delle aliquote dell'Ici, o comunque ogni altra iniziativa volta ad evitare ogni possibile equivoco o confusione nell'applicazione pratica delle stesse e ad impedire da subito, in una materia tanto delicata e che ha visto recentemente reiterati sforzi del Governo e del Parlamento per dare risposte positive alle esigenze e alle domande di coloro che abitano direttamente la casa di loro proprieta', il possibile proliferare di interpretazioni del tipo di quelle su cui si fondano le ricordate dichiarazioni di illegittimita' adottate dai comitati regionali di controllo, che vanificherebbero di fatto la portata innovativa degli sforzi compiuti. (7-00207)